Nelle note che seguono dimostro la potenziale gravissima
illegittimità e illegalità della assegnazione diretta senza gara, da parte
della Autorità di Sistema Portuale spezzina, ex Decreto Commissario Autorità di
sistema Portuale n°9 del 20/1/2025 "REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI BONIFICA DEI FONDALI DEL MOLO ITALIA ANTISTANTI
IL MOLO GARIBALDI". Queste motivazioni sono state depositate
prima della udienza di archiviazione in Tribunale a Spezia ma ovviamente non
sono state minimamente prese in considerazione dal Giudice, ora vedremo come
andrà l’udienza del prossimo 1° luglio il reclamo presentato da varie
associazioni ambientaliste tramite l’avvocato Valentina Antonini e il supporto
tecnico legale del sottoscritto.
Prima di tutto occorre ricordare che la presenza del sito
di bonifica regionale (ex nazionale) di Pitelli che nella parte a mare dentro
diga foranea comprende una parte delle aree portuali. Aree non del tutto
bonificate ad oggi. Questo è confermato dal vigente elenco dei siti da
bonificare di livello regionale di cui si riporta di seguito il seguente
stralcio:
Fino ad oggi non si è seguita la gerarchia temporale
nella bonifica delle aree più inquinate come chiedeva il Progetto preliminare
di bonifica dell’ICRAM QUI (oggi Ispra) che non è uno studio ma un atto formale
visto che è allegato al Decreto di approvazione del progetto definitivo di
bonifica del sito di Pitelli prima nazionale ora regionale per il quale
cambiano la titolarità delle competenze non certo le norme su come bonificare.
Che l’intervento sia solo limitato a una piccola parte
delle aree ancora da bonificare è dimostrato dal Decreto Ministeriale n.
55 del 16 dicembre 2005 con il quale è stato approvato «Il progetto
definitivo di bonifica dei fondali del Molo Italia e quindi non solo le parti
antistanti al Molo Garibaldi".
Riporto lo stralcio del Decreto 55/2005 con
allegata la mappa dell’area di intervento della bonifica approvata
Ad aggravare quanto sopra si veda la Determina n. 69 del
26/05/2025 della Autorità di Sistema Portuale Spezia-Carrara: “REDAZIONE
DELL'ANALISI DEL RISCHIO AI FINI DEL CONFERIMENTO SEDIMENTI DI DRAGAGGIO NELLA
DIGA DI GENOVA, PROVENIENTI DAI PORTI DELLA SPEZIA E MARINA DI CARRARA -
DETERMINA DI AFFIDAMENTO”
Anche questa determina non tiene minimamente conto di quanto
sopra richiamato confermando una visione parziale della bonifica.
Quindi entrambi gli atti della Autorità di sistema portuale
(il Decreto n°9 del 20/1/2025 e la Determina n° 69 del 26/5/2025) rimuovono
bellamente che il già citato Decreto Dirigenziale Ministero dell’Ambiente n. 55 del 16 dicembre 2005 con il
quale è stato approvato «Il progetto definitivo di bonifica dei fondali del
Molo Italia e quindi non solo le parti antistanti al Molo Garibaldi) in vigenza
del Sito di interesse Nazionale, recepito dalla DGR Liguria n° 908/2013 nel
passaggio da SIN a Sito di Interesse Regionale (ex Decreto Ministeriale 11
gennaio 2013) stabilisce che:
qualunque
intervento parziale di bonifica debba necessariamente essere oggetto di
valutazione da parte della Conferenza di Servizi a cui far partecipare gli Enti
aventi titolo (Regione Liguria, ADSP della Spezia e di carrara, Comuni
Rivieraschi, ARPAL E Dipartimento della Prevenzione ASL n. 5).
Non solo ma
occorre anche sottolineare è stata la stessa Autorità Portuale in sede di
Conferenza di Servizio Ministeriale a presentare il progetto di intervento
complessivo, oggetto di prescrizioni da parte del MATTM. Ebbene nonostante i
decenni passati la Autorità Portuale (ora Autorità di sistema portuale) non ha
mai dato seguito a tale progetto complessivo – in violazione di detti
provvedimenti – se non in aree di esclusivo interesse per i traffici marittimi
a vantaggio di singoli operatori portuali in spregio alla tutela dell’interesse
pubblico. Possiamo quindi affermare che
questa “bonifica parziale” ha riguardato approfondimenti dei fondali previo
recupero o smaltimento di sedimenti, solo per consentire a grandi vettori
navali di scalare il porto della Spezia. Tutto questo può rendere inefficace non
solo la bonifica complessiva della parte a mare del sito di Pitelli ma anche le
parti già dragate e si spera bonificate, atteso che la parte dei sedimenti
delle aree non trattate, per effetto delle correnti, del moto ondoso e del
passaggio delle navi ha terminato di investire con sedimenti contaminati anche
dette parti.
Infine, sul punto occorre aggiungere che la Determina n°
9 del 20/1/2025 che affida la analisi di rischio (per la determinazione delle
concentrazioni soglia di rischio CSR, quella che deve verificare il livello di
inquinamento in atto nell’area da dragare) fa riferimento esplicito al
famigerato articolo 5 della legge 191/2024 che sotto il profilo procedurale ha
introdotto non solo semplificazioni ulteriori per autorizzare i dragaggi ma
anche la possibilità di sversare in mare anche materiale di origine terrestre
non solo frutti degli scavi nei fondali marini. Di questa nuova disciplina
introdotta dalla legge 191/2024 ho prodotto una analisi critica
puntuale QUI.
Ma soprattutto occorre considerare che tale articolo 5 potrebbe permettere di
applicare alla analisi di rischio suddetta nonché ai relativi dragaggi e modalità di sversamento del
materiale scavato con le modalità del nuovo allegato tecnico attuativo dell’articolo
109 del DLgs 152/2006 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo). Tale nuovo allegato tecnico prevede deroghe pesantissime alle norme più rigorose
dell’attuale allegato tecnico al Decreto 173/2016 come ho spiegato QUI.
Questo ultimo allegato infatti sta per essere completamente sostituito dal
nuovo che è ormai vicinissimo alla pubblicazione.
LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI
Quanto sopra comporta, ad avviso di chi scrive, la violazione dell’articolo
14 del Codice degli appalti.
Il Decreto n° 9 del 20/1/2025 di assegnazione
diretta qui contestato nelle sue premesse afferma: “in attuazione alle
disposizioni vigenti in materia di affidamenti diretti per servizi di importo
inferiore a € 140.000,00 di cui l'art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023
e ss. mm. e ii. è stata scelta la consultazione diretta di un unico
operatore economico in possesso di alta specializzazione e documentate
esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni richieste,
individuato tra gli iscritti all’elenco fornitori attualmente in vigore presso
l’Ente;”
Occorre ricordare ai signori della Autorità di sistema
portuale il comma 6 dell’articolo 14 Dlgs 36/2023 che recita:“La
scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o
concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni
del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato
per evitare l’applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui
ragioni oggettive lo giustifichino”.
Aggiungo che i commi 9 e 10 di detto articolo
14 prevedono che quando una procedura è articolata in lotti
distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali
lotti. Quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, le disposizioni del Codice si applicano
all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Quanto sopra è stato confermato dal Parere di
ANAC in funzione consultiva n. 40 del 6 settembre 2023 (QUI) che
afferma principi confermati dal più recente Atto Presidente
ANAC 14 gennaio 2025, fasc. 4115 (QUI)
sempre sul divieto di frazionamento artificioso appalto.
CONCLUSIONI: IPOTESI DI REATO CHE DERIVANO DALLE SUDDETTE VIOLAZIONI
1. Delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies
nel Codice Penale QUI)
nel senso già sopra motivato.
2. Svolgimento attività di bonifica non in
conformità al progetto approvato dall'autorità competente (comma 1 articolo
257 DLgs 152/2006 QUI).
3. Il permanere di un inquinamento diffuso
contemporaneamente con ulteriori interventi nelle zone inquinate (dragaggi,
passaggio di navi sempre più grandi, ulteriori attività previste nel golfo)
comporta un costante rischio ambientale e sanitario che potrebbe realizzare, e
probabilmente lo ha già realizzato, una fattispecie di disastro ambientale
tenuto conto anche della nuova definizione della fattispecie astratta di questo
reato ex 452-quater del Codice Penale (QUI).
4. delitto di inquinamento ambientale: articolo
452-bis codice penale (QUI)
visto che la omessa o quanto meno non adeguata bonifica dell’area a mare del
sito di Pitelli come sopra evidenziata, può quanto meno produrre una: "compromissione
o un deterioramento significativi e misurabili".
5. turbativa di asta ex articolo 353
codice penale (QUI).
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