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giovedì 12 giugno 2025

Nuovi dragaggi nel porto di Spezia: possibile omessa bonifica e violazione codici appalti pubblici

Nelle note che seguono dimostro la potenziale gravissima illegittimità e illegalità della assegnazione diretta senza gara, da parte della Autorità di Sistema Portuale spezzina, ex Decreto Commissario Autorità di sistema Portuale n°9 del 20/1/2025 "REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI BONIFICA DEI FONDALI DEL MOLO ITALIA ANTISTANTI IL MOLO GARIBALDI". Queste motivazioni sono state depositate prima della udienza di archiviazione in Tribunale a Spezia ma ovviamente non sono state minimamente prese in considerazione dal Giudice, ora vedremo come andrà l’udienza del prossimo 1° luglio il reclamo presentato da varie associazioni ambientaliste tramite l’avvocato Valentina Antonini e il supporto tecnico legale del sottoscritto.

 

OMESSA BONIFICA PARTE A MARE SITO DI PITELLI

Prima di tutto occorre ricordare che la presenza del sito di bonifica regionale (ex nazionale) di Pitelli che nella parte a mare dentro diga foranea comprende una parte delle aree portuali. Aree non del tutto bonificate ad oggi. Questo è confermato dal vigente elenco dei siti da bonificare di livello regionale di cui si riporta di seguito il seguente stralcio:


Fino ad oggi non si è seguita la gerarchia temporale nella bonifica delle aree più inquinate come chiedeva il Progetto preliminare di bonifica dell’ICRAM QUI (oggi Ispra) che non è uno studio ma un atto formale visto che è allegato al Decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica del sito di Pitelli prima nazionale ora regionale per il quale cambiano la titolarità delle competenze non certo le norme su come bonificare.

Che l’intervento sia solo limitato a una piccola parte delle aree ancora da bonificare è dimostrato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 16 dicembre 2005 con il quale è stato approvato «Il progetto definitivo di bonifica dei fondali del Molo Italia e quindi non solo le parti antistanti al Molo Garibaldi".

Riporto lo stralcio del Decreto 55/2005 con allegata la mappa dell’area di intervento della bonifica approvata


Ad aggravare quanto sopra si veda la Determina n. 69 del 26/05/2025 della Autorità di Sistema Portuale Spezia-Carrara: “REDAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO AI FINI DEL CONFERIMENTO SEDIMENTI DI DRAGAGGIO NELLA DIGA DI GENOVA, PROVENIENTI DAI PORTI DELLA SPEZIA E MARINA DI CARRARA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO”

Anche questa determina non tiene minimamente conto di quanto sopra richiamato confermando una visione parziale della bonifica.



Quindi entrambi gli atti della Autorità di sistema portuale (il Decreto n°9 del 20/1/2025 e la Determina n° 69 del 26/5/2025) rimuovono bellamente che il già citato Decreto Dirigenziale Ministero dell’Ambiente n. 55 del 16 dicembre 2005 con il quale è stato approvato «Il progetto definitivo di bonifica dei fondali del Molo Italia e quindi non solo le parti antistanti al Molo Garibaldi) in vigenza del Sito di interesse Nazionale, recepito dalla DGR Liguria n° 908/2013 nel passaggio da SIN a Sito di Interesse Regionale (ex Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013) stabilisce che:

qualunque intervento parziale di bonifica debba necessariamente essere oggetto di valutazione da parte della Conferenza di Servizi a cui far partecipare gli Enti aventi titolo (Regione Liguria, ADSP della Spezia e di carrara, Comuni Rivieraschi, ARPAL E Dipartimento della Prevenzione ASL n. 5).

Non solo ma occorre anche sottolineare è stata la stessa Autorità Portuale in sede di Conferenza di Servizio Ministeriale a presentare il progetto di intervento complessivo, oggetto di prescrizioni da parte del MATTM. Ebbene nonostante i decenni passati la Autorità Portuale (ora Autorità di sistema portuale) non ha mai dato seguito a tale progetto complessivo – in violazione di detti provvedimenti – se non in aree di esclusivo interesse per i traffici marittimi a vantaggio di singoli operatori portuali in spregio alla tutela dell’interesse pubblico.  Possiamo quindi affermare che questa “bonifica parziale” ha riguardato approfondimenti dei fondali previo recupero o smaltimento di sedimenti, solo per consentire a grandi vettori navali di scalare il porto della Spezia. Tutto questo può rendere inefficace non solo la bonifica complessiva della parte a mare del sito di Pitelli ma anche le parti già dragate e si spera bonificate, atteso che la parte dei sedimenti delle aree non trattate, per effetto delle correnti, del moto ondoso e del passaggio delle navi ha terminato di investire con sedimenti contaminati anche dette parti.

D’altronde che intervenire per fasi nella bonifica di un area vasta come è il golfo di Spezia non significhi procedere per compartimenti stagni, come invece si sta facendo, lo dimostra la stessa legge in materia: ” …..Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive” (comma 7 articolo 242 del DLgs 152/2006). Come si vede non si parla certo di bonificare solo quello che interessa economicamente. Tanto è vero che l’allegato 3 alla disciplina delle bonifiche (nel DLgs 152/2006, vedi QUI) prevede che “per i siti in esercizio laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe delle limitazioni se non l’interruzione della attività di produzione, il soggetto responsabile dell’inquinamento o il proprietario del sito può ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell’intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all’interno dello stesso, e provvedere gradualmente alla eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati….”



Infine, sul punto occorre aggiungere che la Determina n° 9 del 20/1/2025 che affida la analisi di rischio (per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio CSR, quella che deve verificare il livello di inquinamento in atto nell’area da dragare) fa riferimento esplicito al famigerato articolo 5 della legge 191/2024 che sotto il profilo procedurale ha introdotto non solo semplificazioni ulteriori per autorizzare i dragaggi ma anche la possibilità di sversare in mare anche materiale di origine terrestre non solo frutti degli scavi nei fondali marini. Di questa nuova disciplina introdotta dalla legge 191/2024 ho prodotto una analisi critica puntuale QUI. Ma soprattutto occorre considerare che tale articolo 5 potrebbe permettere di applicare alla analisi di rischio suddetta nonché ai relativi dragaggi e modalità di sversamento del materiale scavato con le modalità del nuovo allegato tecnico attuativo dell’articolo 109 del DLgs 152/2006 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo). Tale nuovo allegato tecnico prevede deroghe pesantissime alle norme più rigorose dell’attuale allegato tecnico al Decreto 173/2016 come ho spiegato QUI. Questo ultimo allegato infatti sta per essere completamente sostituito dal nuovo che è ormai vicinissimo alla pubblicazione.

 

 


LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI

 

Quanto sopra comporta, ad avviso di chi scrive, la violazione dell’articolo 14 del Codice degli appalti.

Il Decreto n° 9 del 20/1/2025 di assegnazione diretta qui contestato nelle sue premesse afferma: “in attuazione alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti diretti per servizi di importo inferiore a € 140.000,00 di cui l'art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. è stata scelta la consultazione diretta di un unico operatore economico in possesso di alta specializzazione e documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni richieste, individuato tra gli iscritti all’elenco fornitori attualmente in vigore presso l’Ente;”

Occorre ricordare ai signori della Autorità di sistema portuale il comma 6 dell’articolo 14 Dlgs 36/2023 che recita:“La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Aggiungo che i commi 9 e 10 di detto articolo 14 prevedono che quando una procedura è articolata in lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le disposizioni del Codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Quanto sopra è stato confermato dal Parere di ANAC in funzione consultiva n. 40 del 6 settembre 2023 (QUI) che afferma principi confermati dal più recente Atto Presidente ANAC 14 gennaio 2025, fasc. 4115 (QUI) sempre sul divieto di frazionamento artificioso appalto.

 



CONCLUSIONI: IPOTESI DI REATO CHE DERIVANO DALLE SUDDETTE VIOLAZIONI

1. Delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies nel Codice Penale QUI) nel senso già sopra motivato.

2. Svolgimento attività di bonifica non in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (comma 1 articolo 257 DLgs 152/2006 QUI).

3. Il permanere di un inquinamento diffuso contemporaneamente con ulteriori interventi nelle zone inquinate (dragaggi, passaggio di navi sempre più grandi, ulteriori attività previste nel golfo) comporta un costante rischio ambientale e sanitario che potrebbe realizzare, e probabilmente lo ha già realizzato, una fattispecie di disastro ambientale tenuto conto anche della nuova definizione della fattispecie astratta di questo reato ex 452-quater del Codice Penale (QUI).

4. delitto di inquinamento ambientale: articolo 452-bis codice penale (QUI) visto che la omessa o quanto meno non adeguata bonifica dell’area a mare del sito di Pitelli come sopra evidenziata, può quanto meno produrre una: "compromissione o un deterioramento significativi e misurabili".

5. turbativa di asta ex articolo 353 codice penale (QUI).

 



 

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