SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

giovedì 6 marzo 2025

Accordo per delegare a società private i controlli sulla sicurezza delle navi

Ancora semplificazioni con un ruolo attivo a organismi certificati ma comunque privati su questioni delicate come la sicurezza del naviglio marittimo.

Così un accordo tra Comando generale Capitanerie di porto e Organi accreditati privati e una serie di Decreti hanno formalizzato la delega ai secondi dei controlli (ispezioni e certificazioni) sulla sicurezza marittima.

D’altronde la lobby portuale è potente e non solo sui controlli come ho dimostrato QUI.  

Occorre però aggiungere che questo accordo e relativi decreti attuativi si iscrivono in una tendenza generale alla privatizzazione dei controlli pubblici in vari settori: ambiente, sicurezza sul lavoro, rischio incidentale in generale come confermato dalla recente riforma (QUI) del sistema dei controlli sulle attività economiche intese come qualsiasi attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

Torniamo all'analisi dell'accordo e poi del primo Decreto di attuazione dello stesso seguito da altri come vedremo nel seguito del post... 

 

 

ACCORDO CAPITANERIE E ORGANISMI PRIVATI CERTIFICATI

Firmato lo scorso 18 dicembre 2024 l'accordo di delega tra il Comando generale delle Capitanerie di porto e gli Organismi di Sicurezza riconosciuti, per semplificare e rendere più efficienti i procedimenti di rilascio e rinnovo del certificato internazionale di sicurezza marittima (International Ship Security Certificate).

A partire dal 1° gennaio 2025, gli Organismi accreditati e riconosciuti, in seguito alla firma del decreto di delega, potranno svolgere direttamente le ispezioni e le certificazioni per la sicurezza marittima.

Gli organismi accreditati sono: Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Lloyd’s Register, Det Norske Veritas e RINA.

In sostanza la delega principalmente riguarda il controllo del certificato internazionale noto come International Ship Security Certificate (QUI), che attesta la conformità agli standard internazionali di sicurezza. Questo processo prevedeva prima dell’Accorso l’intervento di un ispettore della Guardia Costiera, che si recava a bordo della nave ovunque fosse ormeggiata.

Con l’accordo appena firmato, il Comando generale delle Capitanerie di Porto delega tali verifiche agli Organismi riconosciuti, ossia enti accreditati in grado di condurre le ispezioni e rilasciare la documentazione necessaria.

 

La Guardia Costiera – ha proseguito l'Ammiraglio Carlone - continuerà a svolgere il ruolo di garante del sistema di certificazione di sicurezza mediante l'attività ispettiva di Flag State (controlli dello Stato di bandiera). Il Flag State Control è un prerequisito fondamentale per garantire la sicurezza marittima. La responsabilità di assicurare e monitorare le navi è conforme al Diritto del Mare delle Nazioni Unite (UNCLOS) e alle convenzioni internazionali (Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)/Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) applicabili alle parti contraenti. La Direttiva 2009/21/CE (QUI) è la norma europea di riferimento.

Resta il fatto che le verifiche ispettive concrete saranno in mano a società private.




IL PRIMO DECRETO MINISTERIALE DI DELEGA

Il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18 dicembre 2024 (QUI) che assegna al Lloyd’s Register Group LTD per lo svolgimento dei servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 SOLAS '74.

In particolare, la Regola XI-2/3 del capitolo sancisce il Codice Internazionale di Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali (Codice ISPS). La parte A del codice è obbligatoria e la parte B contiene indicazioni sul modo migliore per conformarsi ai requisiti obbligatori. La Regola XI-2/8 conferma il ruolo del comandante nell'esercizio del suo giudizio professionale sulle decisioni necessarie per mantenere la sicurezza della nave. Dice che non deve essere vincolato dalla Società, dal noleggiatore o da qualsiasi altra persona a questo riguardo.

 

La Regola XI-2/5 richiede che tutte le navi siano dotate di un sistema di allarme di sicurezza della nave. La Regola XI-2/6 disciplina i requisiti per gli impianti portuali e prevede, tra l'altro, che i Governi Contraenti garantiscano che siano effettuate valutazioni di sicurezza degli impianti portuali e che i piani di sicurezza degli impianti portuali siano elaborati, attuati e riesaminati conformemente al codice ISPS. Altre norme contenute nel presente capitolo riguardano la fornitura di informazioni all'IMO, il controllo delle navi in porto (comprese misure quali il ritardo, il fermo, la limitazione delle operazioni, compresi i movimenti all'interno del porto o l'espulsione di una nave dal porto) e la responsabilità specifica delle società.

 

Per i Servizi rientranti nello scopo della delega determinata dal Decreto 18 dicembre 2024 si veda appendice 1 (QUI) all’allegato al Decreto.



GLI ALTRI DECRETI DI DELEGA 

Successivamente al primo Decreto sono intervenuti altri Decreti di formalizzazione dell’Accordo con singoli Organismi Accreditati privati:

DECRETO 18/12/2024 (QUI)CHE EFFETTUA DELEGA COME IL PRECEDENTE A DNV AS (QUI):

DECRETO 18/12/2024 (QUI) CHE EFFETTUA DELEGA COME I PRECEDENTI A AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (QUI)

DECRETO 18/12/2024 (QUI) CHE EFFETTUA DELEGA COME I PRECEDENTI A BUREAU VERITAS SA (QUI)

 

 


Nessun commento:

Posta un commento