La
recente proroga legislativa degli obblighi che descrivo di seguito fa il paio con il nuovo piano della
Commissione UE di prorogare di tre anni (il termine scadeva quest’anno) gli
obblighi in materia di emissioni di gas serra da parte delle auto (QUI).
Insomma,
i segnali sono vari come ad esempio quello recente del Ministro dei Trasporti di
non introdurre “quote” obbligatorie di auto elettriche nelle flotte aziendali (QUI).
Forse gli operatori del settore automotive dovrebbero mettersi d’accordo con se
stessi visto che recentemente il presidente di UNRAE (QUI) ha
dichiarato (QUI): “Attribuire la crisi del settore automobilistico europeo al
Green Deal è una narrazione fuorviante”.
Torniamo alla nuova proroga legislativa…
L’articolo
39 del DLgs 199 del 2021 (QUI)
prevede che al fine di promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla
traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano
sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento
di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di
riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota
è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi,
come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore:
benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti
immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore:
biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e
gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati
come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e
carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal
settore di trasporto in cui sono immessi.
Inoltre, altre scadenze
temporali sono stabilite dai commi successivi di detto articolo 39 (QUI).
Il comma 2-quater articolo 11 della legge 15/2025 (QUI) prevede che gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Visto che il suddetto
articolo 11 è inserito nel decreto legge proroghe di inizio anno, a quando la
nuova proroga?
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