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sabato 2 novembre 2024

Nuove norme di accelerazione delle procedure di VIA per impianti definiti strategici

L’articolo 1 del Decreto Legge n° 153 del 17 ottobre 2024 (QUI) modifica vari articoli del DLgs 152/2006 relativi alla disciplina della procedura di VIA statale ed anche dell’AIA. La finalità è sempre la solita accelerare le conclusioni del procedimento di VIA in una logica meramente temporale senza invece prevedere un potenziamento delle strutture che gestiscono le istruttorie di detta procedura dimenticando che è la qualità della istruttoria che garantisce la approvazione di progetti compatibili con i siti in cui vengono collocati/realizzati. D’altronde questa logica acceleratoria permea da tempo (QUI) tutti gli ultimi governi compreso l’attuale.

Vediamo una sintesi delle principali novità introdotte da questo articolo 1 del Decreto Legge 153/2024, per poi analizzare nel merito ogni singola modifica…

 


SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE

1. Si stabilisce un ordine di priorità delle procedure di VIA statale per determinate tipologie di progetti dove il criterio di scelta sulla precedenza da dare da un lato sembra quello del valore del progetto anche sotto il profilo occupazionale e dall’altro viene lasciato alla totale discrezionale del Governo attraverso apposito Decreto ministeriale.

2. La verifica di assoggettabilità a VIA viene trasformata in una sorta di concertazione tra Autorità Competente (Ministero Ambiente) e proponenti i progetti per escludere progetti anche rilevanti (in termini di impatto ambientale) dalla VIA ordinaria. Il tutto in contrasto con la natura giuridica della procedura di verifica come definita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato come si dimostrerà nel seguito del post.

3. formalizzazione del superamento del dissenso del Ministero della Cultura a rilasciare il provvedimento di VIA positivo. Il superamento avviene in Consiglio dei Ministri organo quindi politico che può superare anche il provvedimento di VIA del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente

4. previsione di un programma di interventi  per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare con la VIA su questi interventi lasciata in mano alla Commissione Speciale PNRR e PNIEC (Piano integrato energia e clima) nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri  e alla Soprintendenza Speciale (QUI), quest’ultima che bypassa le soprintendenze regionali in una logica meramente decisionista e acceleratoria rimuovendo invece completamente il tema della qualità delle istruttorie che portano ai Parere delle Soprintendenze. Non casualmente, infatti, in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

 


Dopo la sintesi analizziamo specificamente l’articolo del Decreto Legge n° 153 del 2024…

 

 

QUALI ACCELERAZIONE ISTRUTTORIE E PER QUALI PROGETTI SECONDO LA NUOVA NORMA (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8 DEL DLGS 152/2006)

In particolare, la nuova norma prevede che nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione suddetta nonché la Commissione speciale per la VIA sui progetti finanziati dal PNRR e dai Piani Complementari, danno precedenza, nel seguente ordine:

1. ai progetti relativi ai programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (sulla natura ambigua di questi programmi vedi QUI),

2. ai progetti relativi ad  investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali e relativi poteri sostitutivi ministeriali (vedi QUI)

3. ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

 

Si aggiunge che, avendo come riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del DLgs 152/2006 tra i progetti e relativi procedimenti sopra elencati , sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

 

In attesa del Decreto suddetto sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda DLgs 152/2006 e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

 



CRITICITÀ DELLA NUOVA NORMA ACCELERATORIA DELLE PROCEDURE DI VIA

Insomma, un guazzabuglio di priorità dove dentro finisce di tutto e di più, per cui alla fine il criterio di scelta sulla precedenza da dare alle procedure di VIA da un lato sembra quello del valore del progetto anche sotto il profilo occupazionale e dall’altro viene lasciato alla totale discrezionale del Governo attraverso apposito decreto con buona pace delle priorità di sostenibilità ambientale, in palese contraddizioni se non contrasto con il nuovo articolo 41 (QUI), letto con l’articolo 9 (QUI), della Costituzione che afferma due principi chiarissimi:

1. la iniziativa economica privata ma quindi ancor di più pubblica non può arrecare danno all’ambiente e alla salute

2. la legge deve garantire che l’attività economica privata e pubblica si svolga ai fini ambientali

3. la sostenibilità deve essere valutata e perseguita con riferimento alla tutela dell’ambiente e della collettività nel suo complesso e con un occhio alle future generazioni, e non delle prioritarie esigenze della economia e del profitto di impresa.

 

Pearaltro la questione  sopra sollevata non si chiarisce del tutto con quanto sopra riportato sul regime transitorio di priorità dei progetti da seguire in attesa del Decreto Ministeriale suddetto i cui contenuti restano come si è visto generici e quindi interpretabili nella totale discrezionalità del Governo e della varie lobby che su di esso agiscono da sempre.

Non solo ma ad ulteriore confusione interpretativa si presta quanto affermato dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 8 DLgs 152/2006 secondo il quale ai progetti individuato dal Decreto da emanare e quelli prioritari in attesa di detto Decreto è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della  quale l'esame é definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo ("L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica al proponente nonché a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web"). Gli altri progetti non prioritari verranno valutati in ordine cronologico dalla data della suddetta comunicazione della Autorità Competente alla VIA). Anche qui si confondono i progetti prioritari da fonti rinnovabili con quelli generici che verranno definiti dal nuovo Decreto Ministeriale.

 

 

SPOSTAMENTO ISTRUTTORIA DI VIA ALLA COMMISSIONE SPECIALE PNRR-PNIEC

Secondo il nuovo comma 2-novies dell’articolo 8 DLgs 152/2006 ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della Commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione  alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC. Si tratta di Commissione i cui membri sono nominati direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non dal Ministero dell’Ambiente.

 

 


INTEGRAZIONI NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA STATALE

Il nuovo comma 6 articolo 19 del DLgs 152/2006 prevede che una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione

 

 


NUOVI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA STATALE

L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle osservazioni del pubblico o, nei casi di cui al comma 6 (richiesta integrazioni per non sottoporre a VIA il progetto), entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti.

In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi eccezionali suddetti, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le   ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione é, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente

 



CRITICITÀ NELLA LOGICA CONCERTATIVA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Le modifiche al suddetto comma 6 articolo 19 del DLgs 152/2006 confermano una impostazione del legislatore per cui l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati a dimostrare la non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. 

In questo modi si apre una possibilità procedurale che rischia di incidere nel merito del procedimento. In particolare, occorre capire di quali integrazioni si tratti, se fossero significative potrebbe comportare di fatto che la verifica di assoggettabilità si trasformi in una sorta di concertazione tra proponente e autorità competente per escludere progetti anche rilevanti (in termini di impatto ambientale) dalla VIA ordinaria. Questa affermazione risulta ancor più fondata considerato che nella versione originaria dell’articolo 19 ora modificato c’era comunque la possibilità di integrazioni al progetto su richiesta della Autorità Competente.

La giurisprudenza (ad es. Consiglio di Stato sentenza n° 5379 del 7 settembre 2020QUI) ha chiarito anche recentemente come la Verifica di Assoggettabilità a VIA abbia una sua autonomia che non può essere quella di evitare la VIA ordinaria ma solo di dimostrare in via sommaria la rilevanza degli impatti di un progetto ai fini della applicabilità o meno della VIA. Non a caso lo Studio Ambientale Preliminare che avvia detta fase ha livelli di approfondimento minori rispetto allo Studio di Impatto Ambientale (ad esempio non ci sono le alternative), senza considerare che nella Verifica la partecipazione del pubblico è limitata non prevedendo contraddittori né Inchiesta Pubblica neppure a discrezione della Autorità Competente.

A prescindere dalla importanza delle integrazioni richieste per escludere il progetto dalla VIA ordinaria per la nuova richiesta di integrazioni non è prevista la pubblicazione delle stesse e quindi la possibilità di osservazioni da parte del pubblico.

 

 

  

DURATA PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Il nuovo comma 10 articolo 19 del DLgs 152/2006 prevede che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. 

Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

 

Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche anche progettuali, il provvedimento con cui é disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. 

Se l'istanza del proponente é presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.Così se la situazione ambientale del sito è cambiata si possono fare per 3 mesi danni al territorio.

Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità   competente verifica la completezza della documentazione.

Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova   verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni   dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.

 

 


SILENZIO ASSENSO NEL CASO DI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE VIA

Il nuovo comma 4 articolo 24 del DLgs 152/2006 prevede che nel caso il proponente chiede un termine maggiore fino a 120 giorni per presentare le integrazioni decise dalla Commissione VIA dopo la fase di consultazione del pubblico, se la stessa Commissione non si pronuncia entro 7 giorni dalla richiesta del proponente questa si considera accolta.

 



INTEGRAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Secondo il nuovo comma 4-bis articolo 24 del DLgs 152/2006 entro trenta giorni dall'esito della consultazione del pubblico ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini del rilascio del concerto con il Ministero dell’Ambiente per la conclusione del procedimento di VIA . Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni.
Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione.

Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione del Ministero della Cultura reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.

 

 


SUPERAMENTO DISSENSO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Il nuovo comma 2-quinquies articolo 25 del DLgs 152/2006 afferma che in caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione VIA del MInistero Ambiente e della Commissione speciali PNRR-PNIEC, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Secondo questa ultima norma il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Se in questa sede viene superato il dissenso del Ministero della Cultura l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo.

 

 

EFFICACIA GENERALE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Non solo ma il nuovo comma 7-bis articolo 25 del DLgs 152/2006 stabilisce in generale che quanto deciso in Consiglio dei Ministri sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente

 

 

 

COMPETENZA A RILASCIARE IL PROVVEDIMENTO DI VIA E DI AIA STATALI

Il nuovo comma 2 articolo 25 del DLgs 152/2006 chiarisce che competente ad adottare il provvedimento di VIA (statale) è il Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il nuovo comma 5 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 chiarisce che è Il Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

 

 


SUPERAMENTO MANCANZA CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL RILASCIO DELL'AIA

Secondo il nuovo comma 5 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 in mancanza delle conclusioni sulle BAT (migliori tecnologie disponibili) il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.

In particolare detto comma 5-ter recita: “Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2 (QUI), della Direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI (QUI) al DLgs 152/2006.”

 

 


ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ AREA PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Secondo il comma 2 articolo 1 del Decreto Legge n° 153 del 17 ottobre 2024 per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi. Si estende a tutti gli impianti da fonti rinnovabili (eolici in particolare) quanto già previsto dal comma 4-bis articolo 12 DLgs 387/2003 (QUI) per impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici.

 


 

LA VIA SUGLI INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA IN SITI MILITARI

Viene modificato l’articolo 355 del Codice dell’Ordinamento Militare (QUI) per cui nel quado della valorizzazione ambientale di beni del demanio militare il  Ministero  della Difesa può  definire un programma di interventi  per la transizione energetica   dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.

Qualora detti interventi siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione é svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo la disciplina ordinaria della VIA nonché integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento.

 

Quanto sopra deve essere compatibile (cosa vuol dire?) con quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legge 17/2022 convertito nella legge 34/2022 (QUI) che prevede allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il   Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui sopra possono   provvedere alla fornitura dell'energia prodotta da detti impianti ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.

Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è la Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR (ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

 

 

 

 

 


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