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martedì 24 settembre 2024

È legittimo l’incarico nel gruppo Spinelli dell’ex Presidente della Autorità di sistema portuale di Spezia e Carrara?

In un primo commento oggi sul mio profilo fb (QUI) mi ero limitato a fare affermazioni di principio rispetto alla scelta dell’ex Presidente della Autorità di sistema portuale di andare a svolgere la funzione di presidente di un importante operatore portuale come il gruppo Spinelli, dopo pochi giorni dalla sue dimissioni dalla carica di Presidente dell’ente che regola la attività del porto spezzino.

Non è mio compito ma semmai di Anac o di giudici amministrativi statuire sulla legittimità di questa scelta, ma visto che ho letto dichiarazioni di autorevoli esponenti del centro sinistra nelle quali si sosteneva che l’ex Presidente era libero, da valido professionista quale è, di scegliere dove andare a continuare il suo lavoro, mi corre la necessità di precisare quanto segue. 

È assolutamento vero che l'ex Presidente poteva fare quello che voleva? Io se fossi in questi signori mi leggerei con attenzioni le norme che disciplinano questa materia, compresa una rilevante sentenza del Consiglio di Stato. Capisco che approfondire questioni che possono mettere in difficoltà la tua parte politica non sia costume diffuso tra gli esponenti politici di qualsiasi colore. Io non sono così forse perché non rappresento alcuna parte politica se non le mie idee e i principi in cui credo da sempre.

Ma vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza…

 

La norma fondamentale che viene in considerazione nel caso qui esaminato è la seguente l’articolo 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi QUI) del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) al comma 16-ter recita: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

La norma applicabile potenzialmente al caso qui esaminato esiste anche se nel mio precedente post su fb non la citavo perché volevo prima di tutto affermare una questione di principio. 

Ora rispetto a questa norma una possibile obiezione è che non è applicabile ad un Presidente di Autorità di sistema portuale perché non è un dipendente pubblico. Davvero è fondata questa tesi ? 

NO perché l’articolo 8 (QUI) della legge quadro sui porti al comma 2 recita: “Il Presidente è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011."

Quindi il divieto di non contrattare incarichi professionali con i privati (nel caso specifico operatori portuali) almeno per tre anni dalla cessazione del ruolo presso un ente pubblico, vale anche per i Presidenti delle Autorità Portuali.

 

Una autorevole interpretazione di queste norme si rileva nella sentenza del Consiglio di Stato n° 7411 del 2019 QUI . Sentenza che curiosamente riguarda un altro caso della portualità ligure: quello relativo dell’incarico di MSC all’ex presidente della autorità portuale genovese (ne avevo trattato QUI

Questa sentenza ha affermato che il suddetto comma 16-ter articolo 53 dlgs 165/2001 deve essere interpretato nel senso che: “sono considerati dipendenti” anche i soggetti titolari di “incarichi amministrativi di vertice” ed i titolari di incarichi dirigenziali interni o esterni, a prescindere dal carattere subordinato o autonomo del rapporto di lavoro”.


Bene possiamo intanto affermare con certenza che una cosa è certa: il divieto suddetto vale anche per ogni ex Presidente di qualsiasi Autorità di sistema portuale compreso quello specifico di cui ci stiamo occupando.

 

Resta un ultima obiezione che nel caso specifico si potrebbe sollevare: l’ex Presidente della Autorità di sistema portuale di Spezia e Carrara afferma che il gruppo Spinelli non operava e non opera (almeno per ora) nel porto spezzino per cui non poteva esercitare le sue funzioni al fine di ottenere alla fine dell’incarico una sorta di premio attraverso il nuovo incarico dal gruppo privato in questione. Questo è un dato di fatto ma in questo post non sto minimamente mettendo in discussione la onestà dell’ex Presidente, ne tanto meno sollevando profili penale, ci mancherebbe!

Qui invece si sta cercando di verificare la opportunità di una scelta che ha portato l’ex presidente a pochi giorni dalla sue dimissioni ad accettare l’incarico dal gruppo Spinelli. Opportunità non solo sotto il profilo di principio ma anche rispetto alla legittimità di questa decisione rispetto alla normativa sopra citata.

Qui ci aiuta a capire sempre la già citata sentenza del Consiglio di Stato 7411 del 2019. Questa sentenza in un passaggio fondamentale chiarisce che il divieto di cui al comma 16-ter dlgs 165/2001 si riferisce non ad atti specifici nell’esercizio della carica pubblica per poi ottenere incarichi professionali da chi è stato favorito ma al contrario alla necessità di prevenire anche solo astrattamente influenza, conflitti di interessi anche ad “effetti differiti.

Afferma questo passaggio della sentenza della sentenza del Consiglio di Stato che il suddetto divieto è volto: “… prevenire il rischio che coloro che, alle dipendenze di un’amministrazione, ove esercitino “poteri autoritativi o negoziali” possano avvantaggiarsi della propria posizione per precostituirsi un vantaggio futuro per ottenere un incarico professionale dal soggetto privato destinatario dell'attività della medesima amministrazione datrice di lavoro. Più in particolare l’istituto mira ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi (o, più in generale, di traffici di influenze e conflitti di interessi, anche ad effetti differiti), limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro: si tratta di una finalità non illogica, né irragionevole, posta a tutela dell’interesse pubblico generale,…”.

 

CONCLUSIONI

Questo è quello che afferma la legge e la interpretazione autorevole della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Che tutto questo possa produrre una illegittimità e quindi la applicabilità del divieto ex comma 16-ter articolo 53 dlgs 165/2001 sopra citato, è questione che non sta a me statuire, mi limito a sollevare il rischio alla luce di quanto sopra riportato.

Di certo a mio modesto avviso resta quanto sopra esposto dimostra che quanto meno non è vero che una volta finito il suo incarico un ex Presidente di Autorità Portuale dovrebbe valutare con attenzione le propri scelte ne breve periodo

Tutto questo conferma, al di la di eventuali illegalità e/o illegittimità nel caso specifico, come in questi anni le Autortià Portuali spesso sono state gestite in modo non del tutto conforme al dettato della legge istitutiva delle stesse (vedi anche QUI) come se il compito delle Autorità foose stato e sia tutt'ora solo quello di sviluppare i traffici portuali mettendo in secondo piano il resto: territori, enti comunali, comunità locali ambiente e salute pubblica. Se così fosse non si comprende perché sono state definite Autorità e non Ente di sviluppo portuale! Tutto questo ha creato e continua a creare una situazione di opacità amministrativa che non garantisce una adeguata terzietà di questo Ente, anche grazie alla riforme più recenti, con i rischi che si possono immaginare come ho spiegato QUI.

E' sempre proprio la citata sentenza del Consiglio di Stato che definisce il vero ruolo delle Autrità portuali spesso dimenticato dai vari Presidenti: “Le Autorità portuali svolgono funzioni di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, laddove i compiti loro demandati dalla legge (indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali) vanno ricondotti al novero delle funzioni di regolazione e controllo sull’attività di erogazione di servizi, anziché a quello delle attività volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi”. 

Ecco regolazione controllo oltre che promozione appunto!


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