In un primo commento oggi sul mio profilo fb (QUI) mi ero limitato a fare affermazioni di
principio rispetto alla scelta dell’ex Presidente della Autorità di sistema
portuale di andare a svolgere la funzione di presidente di un importante
operatore portuale come il gruppo Spinelli, dopo pochi giorni dalla sue
dimissioni dalla carica di Presidente dell’ente che regola la attività del
porto spezzino.
Non è mio compito ma semmai di Anac o di giudici amministrativi statuire sulla legittimità di questa scelta, ma visto che ho letto dichiarazioni di autorevoli esponenti del centro sinistra nelle quali si sosteneva che l’ex Presidente era libero, da valido professionista quale è, di scegliere dove andare a continuare il suo lavoro, mi corre la necessità di precisare quanto segue.
È assolutamento vero che l'ex Presidente poteva fare quello che voleva? Io se fossi
in questi signori mi leggerei con attenzioni le norme che disciplinano questa
materia, compresa una rilevante sentenza del Consiglio di Stato. Capisco che
approfondire questioni che possono mettere in difficoltà la tua parte politica
non sia costume diffuso tra gli esponenti politici di qualsiasi colore. Io non
sono così forse perché non rappresento alcuna parte politica se non le mie idee e i principi in cui credo da sempre.
Ma vediamo cosa dicono la
legge e la giurisprudenza…
La norma fondamentale che
viene in considerazione nel caso qui esaminato è la seguente l’articolo 53 (Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi QUI)
del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) al comma 16-ter
recita: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.”
La norma applicabile potenzialmente al caso qui esaminato esiste anche se nel mio precedente post su fb non la citavo perché volevo prima di tutto affermare una questione di principio.
Ora rispetto a questa norma una possibile obiezione
è che non è applicabile ad un Presidente di Autorità di sistema portuale perché non
è un dipendente pubblico. Davvero è fondata questa tesi ?
NO perché l’articolo 8 (QUI)
della legge quadro sui porti al comma 2 recita: “Il Presidente è soggetto
all'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti
retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011."
Quindi il divieto di non
contrattare incarichi professionali con i privati (nel caso specifico operatori
portuali) almeno per tre anni dalla cessazione del ruolo presso un ente
pubblico, vale anche per i Presidenti delle Autorità Portuali.
Una autorevole interpretazione di queste norme si rileva nella sentenza del Consiglio di Stato n° 7411 del 2019 QUI . Sentenza che curiosamente riguarda un altro caso della portualità ligure: quello relativo dell’incarico di MSC all’ex presidente della autorità portuale genovese (ne avevo trattato QUI)
Questa sentenza ha affermato che il suddetto comma 16-ter articolo 53 dlgs 165/2001 deve essere interpretato nel senso che: “sono considerati dipendenti” anche i soggetti titolari di “incarichi amministrativi di vertice” ed i titolari di incarichi dirigenziali interni o esterni, a prescindere dal carattere subordinato o autonomo del rapporto di lavoro”.
Bene possiamo intanto affermare con certenza che una cosa è certa: il divieto suddetto vale anche per ogni ex Presidente di qualsiasi Autorità di sistema portuale compreso quello specifico di cui ci stiamo occupando.
Resta un ultima obiezione
che nel caso specifico si potrebbe sollevare: l’ex Presidente della Autorità di
sistema portuale di Spezia e Carrara afferma che il gruppo Spinelli non operava
e non opera (almeno per ora) nel porto spezzino per cui non poteva esercitare le
sue funzioni al fine di ottenere alla fine dell’incarico una sorta di premio attraverso
il nuovo incarico dal gruppo privato in questione. Questo è un dato di fatto ma
in questo post non sto minimamente mettendo in discussione la onestà dell’ex
Presidente, ne tanto meno sollevando profili penale, ci mancherebbe!
Qui invece si sta cercando
di verificare la opportunità di una scelta che ha portato l’ex presidente a
pochi giorni dalla sue dimissioni ad accettare l’incarico dal gruppo Spinelli.
Opportunità non solo sotto il profilo di principio ma anche rispetto alla legittimità di questa decisione rispetto
alla normativa sopra citata.
Qui ci aiuta a capire sempre
la già citata sentenza del Consiglio di Stato 7411 del 2019. Questa sentenza in
un passaggio fondamentale chiarisce che il divieto di cui al comma 16-ter dlgs
165/2001 si riferisce non ad atti specifici nell’esercizio della carica
pubblica per poi ottenere incarichi professionali da chi è stato favorito ma al
contrario alla necessità di prevenire anche solo astrattamente influenza,
conflitti di interessi anche ad “effetti differiti”.
Afferma questo passaggio
della sentenza della sentenza del Consiglio di Stato che il suddetto divieto è
volto: “… prevenire il rischio che coloro che, alle dipendenze di
un’amministrazione, ove esercitino “poteri autoritativi o negoziali” possano
avvantaggiarsi della propria posizione per precostituirsi un vantaggio futuro
per ottenere un incarico professionale dal soggetto privato destinatario
dell'attività della medesima amministrazione datrice di lavoro. Più in
particolare l’istituto mira ad evitare che determinate posizioni lavorative,
subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di
possibili fenomeni corruttivi (o, più in generale, di traffici di influenze e
conflitti di interessi, anche ad effetti differiti), limitando per un tempo ragionevole,
secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del
lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro: si tratta di una finalità
non illogica, né irragionevole, posta a tutela dell’interesse pubblico generale,…”.
Questo è quello che afferma la legge e la interpretazione autorevole della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Che tutto questo possa produrre una illegittimità e quindi la applicabilità del divieto ex comma 16-ter articolo 53 dlgs 165/2001 sopra citato, è questione che non sta a me statuire, mi limito a sollevare il rischio alla luce di quanto sopra riportato.
Di certo a mio modesto
avviso resta quanto sopra esposto dimostra che quanto meno non è vero che una
volta finito il suo incarico un ex Presidente di Autorità Portuale dovrebbe
valutare con attenzione le propri scelte ne breve periodo.
Tutto questo conferma, al di la di eventuali illegalità e/o illegittimità nel caso specifico, come in questi anni le Autortià Portuali spesso sono state gestite in modo non del tutto conforme al dettato della legge istitutiva delle stesse (vedi anche QUI) come se il compito delle Autorità foose stato e sia tutt'ora solo quello di sviluppare i traffici portuali mettendo in secondo piano il resto: territori, enti comunali, comunità locali ambiente e salute pubblica. Se così fosse non si comprende perché sono state definite Autorità e non Ente di sviluppo portuale! Tutto questo ha creato e continua a creare una situazione di opacità amministrativa che non garantisce una adeguata terzietà di questo Ente, anche grazie alla riforme più recenti, con i rischi che si possono immaginare come ho spiegato QUI.
E' sempre proprio la citata sentenza del Consiglio di Stato che definisce il vero ruolo delle Autrità portuali spesso dimenticato dai vari Presidenti: “Le Autorità portuali svolgono funzioni di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, laddove i compiti loro demandati dalla legge (indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali) vanno ricondotti al novero delle funzioni di regolazione e controllo sull’attività di erogazione di servizi, anziché a quello delle attività volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi”.
Ecco regolazione controllo oltre che promozione appunto!
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