Audizione nella Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di
Spezia dei rappresentanti della Capitaneria di Porto in relazione ai controlli,
di competenza di detto Ente, sulle emissioni inquinanti dalle navi che entrano
nel porto spezzino.
I rappresentanti della Capitaneria come riportato dal quotidiano
on line Città della Spezia (QUI), hanno
affermato che: “Gli obiettivi di monitoraggio siano impartiti dal ministero
dei Trasporti e comunicati al Comando generale delle Capitanerie di porto. Ed è
a queste linee guida di verifica che mi devo attenere – ha affermato il
comandante – anche perché non avrei le risorse per fare altrimenti.”
Questa affermazione dimostra intanto tre cose al di là del
rimpallo di responsabilità sulle competenze tra Capitaneria e Ministero:
1. la prima è che i monitoraggi sui
combustibili delle navi che entrano in porto vengono gestiti in modo discrezionale
dalla autorità competente
2. la
seconda che mancano le risorse per svolgere monitoraggi più continui e approfonditi
3. la
terza è una domanda: a cosa servono i protocolli volontari sulle emissioni da
combustibili marittimi anche nel nostro porto (QUI) se poi,
come abbiamo visto sopra, le dichiarazioni delle autorità preposte ai controlli
sono <<facciamo quello che ci dice il Ministero e comunque non abbiamo abbastanza
risorse per fare meglio?>>
In realtà le affermazioni della Capitaneria dimostrano che, al di
là dello scaricabarile sulle competenze (per le competenze del MInistero vedi comma 6 articolo 6 DPCM 190/2020 funzioni Dipartimento per i trasporti e la navigazione QUI), la legge nazionale ed europea nonchè
le convenzioni internazionali permettono monitoraggi ben diversi e più efficaci
e quindi che se questi non vengono fatti è responsabilità di tutti gli enti
competenti sia statali che territoriali.
Comunque resta una mancanza di trasparenza nella pubblicazione degli atti di controllo (non conta solo il numero ma il merito) QUI.
Come è noto le navi che entrano nei porti devono rispettare gli
obblighi di controlli previsti dal DLgs 152/2006 come risulta dal comma
12 dell'articolo 295 di detto decreto legislativo (QUI)
modificato dal DLgs 205/2007 e dal DLgs 112/2014, vediamoli questi obblighi e
vediamo a chi spetta controllare e come…
LA DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI
COMBUSTIBILI USATI NEL PORTO: IL CASO SPEZIA E LE NON RISPOSTE DELLA
CAPITANERIA DI PORTO
Qualche anno fa venne fatto un accesso agli atti in possesso
della Capitaneria e della Autorità Portuale relativi ai controlli sui
combustibili marittimi utilizzati dalle navi che attraccano nel porto di
Spezia. La Capitaneria rifiutando l’accesso affermò:
1. che i controlli sono a campione e che al massimo occorre
tenere un registro dei soli fornitori di combustibili per le navi che
attraccano nel porto;
2. il porto di Spezia non fa parte delle aree a controllo
delle emissioni significative e quindi non devono essere effettuati studi
specifici sull’impatto ambientale delle navi che vi attraccano
Tutto qui, per la Capitaneria! Peccato che le cose non
stiano assolutamente del tutto così le riassumo di seguito….
LA DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI USATI NEL PORTO
L’Autorità Portuale e/o l’Autorità Marittima (Capitaneria)
già dalla entrata in vigore del DLgs n. 205 del 2007 (QUI), che ha
preceduto il nuovo DLgs 112/2014 (QUI), deve
controllare che :
1. le
operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi siano indicate nel
giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario
(di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione -
vedi QUI) o
in un apposito documento di bordo (comma 10 articolo 295 DLgs 152/2006)
2. chi mette combustibili per
uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave
di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di
consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di
tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. che chi riceve il
combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il
campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si
riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.
Registro dei fornitori di combustibili marittimi
Secondo il comma 12 articolo 295/DLgs 152/2006 l’Autorità
Portuale deve tenere un apposito registro che riporta
l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di
competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto
massimo di zolfo.
L’Autorità Portuale deve elaborare informative
annuali circa la disponibilità di combustibili per uso marittimo
conformi ai limiti previsti e deve produrre una relazione da inviare al
Ministero dell’Ambiente entro il 31 marzo di ogni anno.
Sia il registro che le informative devono essere resi
pubblici, anche sul sito della Autorità Portuale, a partire dal 31/12/2007 (ex
DLgs 205/2007).
RELATIVAMENTE A CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI
La tenuta del registro dei fornitori non è l’unico obbligo a
carico della Autorità Portuale e della Capitaneria quale organo di vigilanza a
supporto della AP.
Ben altri sono gli obblighi di controllo e su quali documenti, infatti
Le Autorità devono esigere prove circostanziate dalle navi del rispetto dei
limiti di emissione, tra le prove vengono individuate il contratto con il
fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalla società di
classificazione della nave o, per le navi battenti bandiera di uno stato della
UE, dall’organismo riconosciuto secondo il Regolamento CE 391/2009 (vedi QUI). In
particolare devono controllare:
1. le modalità di sostituzione del
combustibile nella nave che entra ed esce dal porto attraverso la verifica sul
giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario
di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione (vedi QUI) o in un apposito
documento di bordo;
2. il bollettino di consegna,
da parte del fornitore del combustibile, indicante il quantitativo ed il
relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni
successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi
riceve la consegna.
3. nel caso che la nave non
abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire apposito rendiconto delle
motivazioni di tale mancanza
RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO
La legge non parla di controlli a campione che ovviamente non
servirebbero a garantire il rispetto di quelli che sono i limiti di legge
in materia per le emissioni di zolfo o ossidi di azoto. Non solo ma essendo il
controllo prevalentemente documentale come sopra dimostrato i controlli devono
essere sistematici, nel senso che copie dei documenti sopra elencati devono
essere a disposizione degli Uffici della Autorità Portuale e della Capitaneria,
come pure i verbali di ispezione.
Infatti la legge spiega puntualmente le modalità dei controlli che prevedono ispezioni dei documenti e campionamenti sul combustibili. Le modalità di questo campionamento sono ben spiegate nelle linee guida contenute nell’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) (QUI) del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell'IMO, e analisi del suo tenore di zolfo. La convenzione MARPOL è quella da cui discende la normativa europea e nazionale di cui stiamo trattando.
Infine, a dimostrazione che non sono previsti solo interventi a
campione la legge prevede che se per ragioni tecnico economiche i campionamenti
della qualità del combustibile non possono essere svolti, c’è comunque
l’obbligo di controllare il campione sigillato di combustibili che deve sempre
essere tenuto a bordo della nave.
CONTROLLI SULLE NAVI IN PORTO A SPEZIA: QUELLI ATTUALI
NON BASTANO LO DICE LA NORMATIVA IN VIGORE
La Capitaneria di porto in una dichiarazione pubblicata lo scorso
20 maggio 2022 sul Secolo XIX ha affermato di fare controlli a campione sui
combustibili usati dalle navi che attraccano nei porti: in tutto nell’anno in
corso meno di 30, pochi rispetto all’insieme di navi che entrano nel porto
di Spezia molte centinaia sia container che navi da crociera.
Ma come funziona la modalità di campionamento della qualità
di combustibile delle navi? Si tratta di una domanda a cui è fondamentale
rispondere visto che attualmente la legge non prevede formalmente l’obbligo di
controlli alle emissioni ma solo indirettamente controlli sull’inquinamento
della qualità dell’aria prodotto anche dalle navi in porto, peraltro sul
punto QUI ho
spiegato come si potrebbe colmare questa lacuna legislativa anche da subito.
Ma torniamo alla questione dei controlli a campione e vediamo cosa
dice la normativa in materia
La prima normativa sui controlli a campioni
La normativa in materia è costituita dalla Decisione (UE)
2015/253 in attuazione della ormai abrogata Direttiva
1999/32/CEE. La Decisione è stata recepita in Italia con Decreto
Ministero Ambiente 22 Marzo 2017 (QUI).
Tale normativa prevede controlli a campione ma fissando tetti
percentuali precise per evitare un eccesso di discrezionalità da parte delle
autorità preposte:
a) il 10 % del numero totale di
singole navi facenti annualmente scalo: controlli documentali (giornali di
bordo, bollettini consegna combustibile
b) dal 1/1/2016 i controlli,
per i porti come quelli italiani, vengono fatti anche con analisi su prelievi
del combustibile: 20% delle navi sottoposte ad ispezione di cui alla lettera
a). Sono diventati 30% dal 2020. Se fossimo in area Seca la
percentuale sarebbe già da ora del 40%. Per area SECA si intende Area di controllo
emissioni di zolfo. limiti tenore di zolfo combustibili marittimi per le
aree SECA: a)1,00% fino al 31/12/2014; b) 0,10% a partire dal 1° gennaio
2015 (0,50 nelle altre aree). Dal 2025 anche i Paesi che si affacciano nel
Mediterraneo entreranno in area SECA
Secondo il paragrafo 3 articolo 3 della Decisione attuata
con il Decreto nazionale sopra riportato: il numero di singole navi che
sono anche oggetto di controlli tramite campionamento o analisi, o entrambi,
calcolato ai sensi delle percentuali sopra riportate, può essere modificato ma
non può essere ridotto, quindi può essere aumentato.
L’evoluzione della normativa in materia di controlli sulla qualità
del combustibile delle navi che attraccano in porto
A conferma di questa ultima possibilità che dimostra come il
numero dei campionamenti può essere discrezionalmente aumentato a discrezione
della autorità competente nazionale (Capitaneria di Porto con protocolli da
approvare con l’Autorità di Sistema Portuale) l’articolo 13
nuova Direttiva (UE) 2016/802 lascia un ampio margine agli stati
membri nel definire estensioni di campionamento e analisi superiori a quanto
sopra riportato dalla Decisione del 2015.
Recita detto articolo 13: “Gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo dei
combustibili usati sia conforme agli articoli da 3 a 7. Il campionamento ha
inizio alla data di entrata in vigore del valore limite relativo al tenore massimo
di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato periodicamente con
frequenza e quantità sufficienti in modo da assicurare la rappresentatività dei
campioni rispetto al combustibile esaminato e, nel caso del combustibile per
uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle navi mentre si trovano
nelle zone marittime e nei porti in questione. I campioni sono analizzati senza
indebito ritardo.”
Non solo ma sempre la Direttiva UE 2016/82 (riduzione
tenore zolfo nei combustibili marittimi) afferma che a norma dell'articolo
193 Trattato di funzionamento della UE (QUI), la Direttiva
non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti di
protezione più rigorosi al fine di incoraggiare un'attuazione precoce delle
disposizioni riguardanti il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso
marittimo
Le criticità degli inadeguati controlli nel porto di Spezia
Da quanto sopra riportato risultano due dati di fatto:
1. i
campionamenti svolti nel porto di Spezia per quanto comunicato dalla autorità
competente non raggiungono neppure le percentuali minime previste dalla
normativa citata (Decisione UE 2015/253 e Decreto 22/3/2017)
2. i
controlli possono essere ben superiori ai limiti minimi stabiliti dalla legge
senza incorrere in violazioni della stessa, dipende solo dalla volontà e dalla
organizzazione delle autorità competenti
D’altronde una visione formalistica e minimalista dei controlli a
campione, come quella attuata nel porto di Spezia, non servirebbe a
garantire il rispetto di quelli che sono i limiti di legge in materia per le
emissioni di zolfo o ossidi di azoto. Non solo ma essendo il controllo
prevalentemente documentale (come dimostrato in questo post QUI)
i controlli devono essere sistematici, nel senso che copie dei documenti
sopra elencati devono essere a disposizione degli Uffici della Autorità
Portuale e della Capitaneria , come pure i verbali di ispezione.
I controlli secondo la normativa internazionale
Ad ulteriore conferma la norma internazionale che disciplina le
modalità di controllo (allegato VI convenzione Marpol) da cui discende la
normativa europea e nazionale di cui stiamo trattando.
La Convenzione, come dimostrano questi passaggi dell’allegato VI
relativo alle emissioni inquinanti delle navi e relative ispezioni, non parlano
esplicitamente di controlli a campione ma di controlli periodici.
Infine a dimostrazione che non sono previsti solo interventi a
campione la legge prevede che, se per ragioni tecnico economiche, i campionamenti
della qualità del combustibili non possono essere svolti, c’è comunque
l’obbligo di controllare il campione sigillato di combustibili che deve sempre
essere tenuto a bordo della nave.
CHI FA GLI ACCERTAMENTI
E CHI IRROGA LE SANZIONI
Gli accertamenti sul rispetto degli obblighi sopra indicati sono
di competenza il Corpo delle capitanerie di porto, la
Guardia costiera. (articolo 1235 Codice delle Navigazione,
vedi QUI).
Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo
dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalità:
a) mediante
il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al
momento della consegna alla nave;
N.B. per i controlli analitici si applica la procedura di
verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla Convenzione
MARPOL 73/78” (comma 10bis articolo 296 DLgs 152/2006); il campionamento
deve essere effettuato secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182 del
comitato MEPC dell'IMO QUI)
b) mediante
il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei
serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni
sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui
documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.
Le sanzioni sono irrogate dalla Autorità Portuale.
CONCLUDO CON QUESTE DOMANDE
Insomma anche sui controlli si può fare molto di più per
cui:
1. Cosa aspettano Autorità di Sistema Portuale e Capitaneria
di Porto a darsi una mossa?
2. Perché il Sindaco come massima autorità sanitaria, vista
la situazione di criticità della qualità dell’aria nei quartieri prospicenti la
zona portuale, non impegna dette autorità a darsi quella mossa?
3. Perché i rappresentanti politici istituzionali dei vari
colori ha fino ad oggi evitato di chiedere con precisione quanto sopra esposto?
4. soprattutto perché tutti quanti non chiedono al Ministero delle
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile di rivedere le direttive su numero e
modalità di campionamento e relative risorse a disposizione
Domande che richiederebbero risposte immediate.
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