Pubblicato il Decreto-legge n° 177 del 2026 (QUI) che con la scusa della parolina “emergenza ambientale e climatica” conferma e
rafforza l’attacco al diritto ambientale.
Il Decreto (di seguito nuovo Decreto legge) prevede varie novità e soprattutto modifiche
alla legislazione vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale
(AIA), interventi per gestione eventi climatici, combustibile solido
secondario, terre e rocce di scavo, Bonifiche, Valutazione di Impatto
Ambientale e autorizzazione paesaggistica. Le conferme peraltro riguardano norme già
approvate da Governi precedenti a conferma che le lobby in questo Paese governano
a prescindere dal colore politico di chi è al potere.
Vediamo in sintesi i contenuti critici e anche i pochi
positivi del nuovo Decreto legge,
per poi svolgere nel resto del post una analisi puntuale di detti contenuti.
SINTESI DEL NUOVO DECRETO LEGGE
1. Terre e rocce di scavo: aumentano in modo significativo
le terre e rocce di scavo da cantieri che possono essere depositate
temporaneamente senza vedersi applicare la normativa in materia di rifiuti. Inoltre,
per i cantieri minori (definiti impropriamente puntuali) elimina la necessità
di caratterizzare le qualità dei materiali di scavo prima del riutilizzo in
sito. Cantieri puntuali potrebbe significare proliferare di piccoli punti di
stoccaggio per derogare i controlli ambientali rigorosi.
2. Combustibile solido secondario (CSS): Si tratta della
parte del rifiuto secca che secondo una normativa del 2013 e successive
integrazioni esce dalla nozione di rifiuto e può essere bruciata come
combustibile generico in impianti vari assoggettati ad Autorizzazione Integrata
Ambientale. Il nuovo Decreto-legge conferma la normativa precedente favorendo l’uso
del CSS con una semplice comunicazione da parte del gestore che non costituisce
più modifica sostanziale a certe condizioni generiche ed anzi è considerata
intervento di pubblica utilità indifferibile ed urgente sic! Inoltre, chi usa
questo CSS con le suddette semplificazioni si beccherà pure i contributi
straordinari per gli impianti energivori alla faccia della lotta contro l’effetto
serra.
3. Valutazione di Impatto Ambientale: Aumentano le
competenze della Commissione speciale PNRR e PNIAC sottoposta al diretto
controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
4. Autorizzazione Paesaggistica: Si conferma che in sede di
procedimento di VIA il diniego di autorizzazione Paesaggistica da parte del
Ministero della Cultura e dei Beni Ambientali può essere tranquillamente
bypassato da una decisione politica del Consiglio dei Ministri.
5. Aspetti positivi del Decreto Legge. Si prevedono finanziamenti alla gestione delle istruttorie di AIA anche sotto il profilo del parametro sanitario. Peccato che la norma non cita minimante il verso soggetto istituzionale che potrebbe garantire il rispetto del parametro salute pubblica nelle suddette istruttorie: Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), istituito nel 2023 (QUI) e rimasto a vegetare inerte anche grazie alla ignavia delle Regioni di centro destra come di centro sinistra campo largo compreso. Fondo investimenti per finanziare interventi di gestione di eventi dovuti ai mutamenti climatici, ma non esistono chiari parametri per valutare detti interventi.
In conclusione gli aspetti positivi sono quasi nulli e quelli critici non sono giustificati dei soldi per le bonifiche di siti inquinati che peraltro è un dovere della Pubblica Amministrazione non certo una scelta.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Finanziamenti attività sanitaria nella revisione dell’AIA
L’articolo 1 del nuovo Decreto-legge prevede che al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l’anno 2027.
Agli oneri suddetti, pari a 500.000 euro per l’anno 2027,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica.
EFFETTO SERRA
Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima
L’articolo 2 del nuovo Decreto-legge istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima», con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Il Fondo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni,
di investimenti connessi a eventi imprevedibili ma non di carattere
emergenziale secondo l’articolo 7 (QUI)
del Codice della Protezione Civile.
Gli eventi imprevedibili sono correlati a:
a) a crisi del ciclo dei rifiuti;
b) alla conservazione della flora e della fauna
autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle
acque;
d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.
Seguirà un Decreto per regolamentare le modalità di
accesso al Fondo nonché i casi di revoca dei finanziamenti assegnati. Dei parametri per valutare gli interventi non si tratta nel Decreto Legge.
DISCIPLINA SPECIALE PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTO OVVERO PRODOTTE IN CANTIERI PUNTUALI
Come è noto il deposito temporaneo di rifiuti non
richiede una specifica autorizzazione ambientale in quanto non è considerato
gestione rifiuti se però rispetta i limiti di cui al comma 2 articolo 185-bis
del DLgs 152/2006.
Il nuovo Decreto-legge all’articolo 4 introduce un nuovo
articolo 185-ter al DLgs 152/2006 che prevede quanto segue:
Il comma 2 articolo 185-bis vigente alla lettera b) prevede
che i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto
limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno.
Il nuovo articolo 185-ter nel caso delle terre e rocce da
scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 (terre
e rocce) o 17.05.03* (terre e rocce con sostanze pericolose), eleva i suddetti
limiti quantitativi a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri
cubi di rifiuti pericolosi.
Il comma 2 del nuovo articolo 185-ter prevede che le terre
e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate
direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva
caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere
puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in
quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e
destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza
dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di
esecuzione dei lavori.
La caratterizzazione ambientale è necessaria nel caso di
terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele
cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o
tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti
oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o
dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di
contaminazione.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL COMBUSTIBILE DERIVATI DAI RIFIUTI - CSS
Il comma 2 articolo 4 del nuovo Decreto-legge modifica la legge
108/2021 che prevedeva quanto segue:
Il comma 2
articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021:
gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio
2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle
operazioni R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia ), che non comportino un incremento della capacità
produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per
coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono: una modifica sostanziale
ai sensi delle procedure di VIA ma anche di AIA (vedi definizione lettera l-bis
comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 e
della disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale -AUA (vedi definizione
ex lettera g) comma 1 articolo 2 DPR 59/2013. Tale deroga si applica anche agli
impianti soggetti ad autorizzazione ordinaria (AU) di attività rifiuti ex R1 ex
articolo 208 DLgs 152/2006.
DEFINIZIONE
DI MODIFICA SOSTANZIALE NELL’AIA E NELL’AUA
L-BIS) COMMA 1 ARTICOLO DLGS
152/2006: “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la
variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla
salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale
l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
LETTERA G) COMMA 1
ARTICOLO 2 DPR 59/2013: "modifica sostanziale di un
impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di
settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione
in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto
possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente."
Il comma 3 articolo 35 del Decreto-legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021: prevede che la sostituzione con CSS in impianti o installazione non autorizzati allo svolgimento di operazioni R1 non costituisce modifica sostanziale sia nel caso di AIA ma anche AUA e AU e richiede il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.
In entrambi casi sopra richiamati nel caso in cui
l’autorità competente non si esprima entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della
modifica.
Il comma 2 articolo 4 del nuovo Decreto-legge sostituisce i
suddetti commi 2 e 3 articolo 35 della legge 108/2021. Le novità sono le
seguenti:
A) Il nuovo comma 2 articolo 35 legge 108/2021 prevede
come novità solo che la sostituzione con il CSS che comporta non modifica sostanziale
per gli impianti e installazioni già autorizzati per operazioni R1 riguarda
solo gli impianti assoggettati ad AIA ma no a quelli ad AUA e AU.
B) Il nuovo comma 3 articolo 35 legge 108/2021 prevede
come novità solo che la sostituzione con il CSS che comporta non modifica
sostanziale per gli impianti e installazioni non autorizzati per operazioni R1
riguarda solo gli impianti assoggettati ad AIA ma no a quelli ad AUA e AU.
Resta comunque, anche nella nuova versione del suddetto articolo
35 che con semplice comunicazione si può arrivare ad utilizzare CSS (quindi
rifiuto che non lo è più considerato solo per una deroga normativa) in un
impianto con buona pace di nuova autorizzazione e nuova VIA come invece
andrebbero applicate per garantire tutela dell’ambiente e della salute
pubblica. Non solo ma mentre nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 (QUI)
le deroghe all’applicazione della modifica sostanziale si applicavano solo nel
caso di sostituzione con il CSS nelle centrali termoelettriche sopra i 50 MW e
nei cementifici, con l’articolo 35 della legge 108/2021 si applicano anche a
tutti gli impianti assoggettati ad AIA e questo viene confermato dall’articolo
4 del nuovo Decreto-legge.
Inoltre, l’articolo 4 del nuovo Decreto-legge prevede che
tutti i suddetti interventi che prevedono la sostituzione dei combustibili tradizionali
con il CSS sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi degli articoli da 12 a 14 del testo unico espropriazioni.
Infine, l’articolo 4 del nuovo Decreto-legge applica
(fino al 31/12/2026) anche all’utilizzo nei cementifici del CSS i contributi
per imprese energivore previste dall’articolo 4 legge 34/2022 (QUI),
con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo
inferiore all'anno, si considera vincolante, per i quantitativi effettivamente impiegati
nello svolgimento del processo produttivo, soltanto il quantitativo massimo
annuo di utilizzo.
DISCIPLINA ORDINANZE IN CASO DI SUPERAMENTO VALORI IN AREE DI BONIFICA
L’articolo 5 del nuovo Decreto-legge modifica l’articolo 244
del Dlgs 152/2006. Tale articolo prevede che una volta rilevati i superamenti
di soglie di contaminazione e individuato il responsabile dell’inquinamento la
Provincia diffida con ordinanza motivata il responsabile
La modifica apportata dal nuovo Decreto-legge comporta
l’ordinanza debba essere notificata anche al proprietario del sito nel termine
non differibile di 150 giorni dalla comunicazione del superamento delle soglie
di contaminazione. Prima non esisteva un termine preciso.
Inoltre, viene introdotto, sempre all’articolo 244, un nuovo
comma per cui in caso di mancato rispetto del termine dei 150 giorni, la
Regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta
giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui
al primo periodo, l’ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla
regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo
è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Inoltre, l’articolo 5 del nuovo Decreto-legge prevede di
applicare le misure urgenti (QUI)
di bonifica di cui all’articolo 6 legge 191/2024 anche agli interventi
previsti:
Fondo per lo sviluppo e la coesione con contributo
aggiuntivo di 50 milioni di euro ex comma 177 articolo 1 legge 178/2020 (QUI)
Fondo sviluppo e coesione con Contributo aggiuntivo di 54.810
milioni di euro ex comma 6 articolo 1 legge 147/2013 (QUI).
VIA VAS
Modifiche alla disciplina della VIA
Il nuovo Decreto-legge all’articolo 1 prevede le seguenti
modifiche alla Parte II del DLgs 152/2006
Assegnazione alla competenza della Commissione speciale PNRR-PNIEC anche le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis Al Dlgs 152/2006, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del DLgs 152/2006.
Il decreto ministeriale sui costi di funzionamento della predetta
Commissione definiscono anche i diritti di istruttoria da versare da parte dei
proponenti il progetto.
Quando i termini di conclusione del procedimento di VIA e
Verifica di assoggettabilità dei progetti suddetti non vengono rispettati si
applica quanto previsto dal comma 2-ter articolo 25 DLgs 152/2006 che prevede
la restituzione al proponente il cinquanta per cento dei diritti di
istruttoria. Il nuovo Decreto-legge prevede che «A decorrere dall’anno 2026,
alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di
5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe (definite con
Decreto Ministeriale) da applicare ai proponenti, determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati
dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di
assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.
Si conferma la possibilità di bypassare il parere
negativo del Ministero Cultura al rilascio della autorizzazione paesaggistica
contro quello positivo della Commissione statale VIA VAS Verifica di
assoggettabilità già previsto dal comma 2-quinquies articolo 25 Dlgs 152/2006
che rinvia alla lettera c-bis comma 2 articolo 5 legge 400/1988 (QUI).

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