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mercoledì 7 ottobre 2026

Nuovo Decreto Legge semplificazioni contro l’ambiente

Pubblicato il Decreto-legge n° 177 del 2026 (QUI) che con la scusa della parolina “emergenza ambientale e climatica” conferma e rafforza l’attacco al diritto ambientale.

Il Decreto (di seguito nuovo Decreto legge) prevede varie novità e soprattutto modifiche alla legislazione vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), interventi per gestione eventi climatici, combustibile solido secondario, terre e rocce di scavo, Bonifiche, Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzazione paesaggistica.  Le conferme peraltro riguardano norme già approvate da Governi precedenti a conferma che le lobby in questo Paese governano a prescindere dal colore politico di chi è al potere.

Vediamo in sintesi i contenuti critici e anche i pochi positivi del nuovo Decreto legge, per poi svolgere nel resto del post una analisi puntuale di detti contenuti.

 

SINTESI DEL NUOVO DECRETO LEGGE

 

1. Terre e rocce di scavo: aumentano in modo significativo le terre e rocce di scavo da cantieri che possono essere depositate temporaneamente senza vedersi applicare la normativa in materia di rifiuti. Inoltre, per i cantieri minori (definiti impropriamente puntuali) elimina la necessità di caratterizzare le qualità dei materiali di scavo prima del riutilizzo in sito. Cantieri puntuali potrebbe significare proliferare di piccoli punti di stoccaggio per derogare i controlli ambientali rigorosi.

 

2. Combustibile solido secondario (CSS): Si tratta della parte del rifiuto secca che secondo una normativa del 2013 e successive integrazioni esce dalla nozione di rifiuto e può essere bruciata come combustibile generico in impianti vari assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Il nuovo Decreto-legge conferma la normativa precedente favorendo l’uso del CSS con una semplice comunicazione da parte del gestore che non costituisce più modifica sostanziale a certe condizioni generiche ed anzi è considerata intervento di pubblica utilità indifferibile ed urgente sic! Inoltre, chi usa questo CSS con le suddette semplificazioni si beccherà pure i contributi straordinari per gli impianti energivori alla faccia della lotta contro l’effetto serra.

 

3. Valutazione di Impatto Ambientale: Aumentano le competenze della Commissione speciale PNRR e PNIAC sottoposta al diretto controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

4. Autorizzazione Paesaggistica: Si conferma che in sede di procedimento di VIA il diniego di autorizzazione Paesaggistica da parte del Ministero della Cultura e dei Beni Ambientali può essere tranquillamente bypassato da una decisione politica del Consiglio dei Ministri.

 

5. Aspetti positivi del Decreto Legge. Si prevedono finanziamenti alla gestione delle istruttorie di AIA anche sotto il profilo del parametro sanitario. Peccato che la norma non cita minimante il verso soggetto istituzionale che potrebbe garantire il rispetto del parametro salute pubblica nelle suddette istruttorie: Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), istituito nel 2023 (QUI) e rimasto a vegetare inerte anche grazie alla ignavia delle Regioni di centro destra come di centro sinistra campo largo compreso. Fondo investimenti per finanziare interventi di gestione di eventi dovuti ai mutamenti climatici, ma non esistono chiari parametri per valutare detti interventi.


In conclusione gli aspetti positivi sono quasi nulli e quelli critici non sono giustificati dei soldi per le bonifiche di siti inquinati che peraltro è un dovere della Pubblica Amministrazione non certo una scelta. 

 



Di seguito l'analisi puntuale dei contenuti del nuovo Decreto Legge.. 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Finanziamenti attività sanitaria nella revisione dell’AIA 

L’articolo 1 del nuovo Decreto-legge prevede che al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l’anno 2027.

Agli oneri suddetti, pari a 500.000 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

 

EFFETTO SERRA

Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima 

L’articolo 2 del nuovo Decreto-legge istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima», con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Il Fondo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili ma non di carattere emergenziale secondo l’articolo 7 (QUI) del Codice della Protezione Civile.

Gli eventi imprevedibili sono correlati a:

a) a crisi del ciclo dei rifiuti;

b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;

c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;

d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

 

Seguirà un Decreto per regolamentare le modalità di accesso al Fondo nonché i casi di revoca dei finanziamenti assegnati. Dei parametri per valutare gli interventi non si tratta nel Decreto Legge.

 


DISCIPLINA SPECIALE PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTO OVVERO PRODOTTE IN CANTIERI PUNTUALI

Come è noto il deposito temporaneo di rifiuti non richiede una specifica autorizzazione ambientale in quanto non è considerato gestione rifiuti se però rispetta i limiti di cui al comma 2 articolo 185-bis del DLgs 152/2006.

Il nuovo Decreto-legge all’articolo 4 introduce un nuovo articolo 185-ter al DLgs 152/2006 che prevede quanto segue:

Il comma 2 articolo 185-bis vigente alla lettera b) prevede che i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Il nuovo articolo 185-ter nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 (terre e rocce) o 17.05.03* (terre e rocce con sostanze pericolose), eleva i suddetti limiti quantitativi a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 185-ter prevede che le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

La caratterizzazione ambientale è necessaria nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

 


MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL COMBUSTIBILE DERIVATI DAI RIFIUTI - CSS

Il comma 2 articolo 4 del nuovo Decreto-legge modifica la legge 108/2021 che prevedeva quanto segue:

Il comma 2  articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021: gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ), che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono: una modifica sostanziale ai sensi delle procedure di VIA ma anche di AIA (vedi definizione lettera l-bis  comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006  e della disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale -AUA (vedi definizione ex lettera g) comma 1 articolo 2 DPR 59/2013. Tale deroga si applica anche agli impianti soggetti ad autorizzazione ordinaria (AU) di attività rifiuti ex R1 ex articolo 208 DLgs 152/2006.

 

DEFINIZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE NELL’AIA E NELL’AUA

L-BIS) COMMA 1 ARTICOLO DLGS 152/2006: “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

 

LETTERA G) COMMA 1 ARTICOLO 2 DPR 59/2013: "modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente."

 

Il comma 3 articolo 35 del Decreto-legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021: prevede che la sostituzione con CSS in impianti o installazione non autorizzati allo svolgimento di operazioni R1 non costituisce modifica sostanziale sia nel caso di AIA ma anche AUA e AU e richiede il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. 

 

In entrambi casi sopra richiamati nel caso in cui l’autorità competente non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. 

 

Il comma 2 articolo 4 del nuovo Decreto-legge sostituisce i suddetti commi 2 e 3 articolo 35 della legge 108/2021. Le novità sono le seguenti:

A) Il nuovo comma 2 articolo 35 legge 108/2021 prevede come novità solo che la sostituzione con il CSS che comporta non modifica sostanziale per gli impianti e installazioni già autorizzati per operazioni R1 riguarda solo gli impianti assoggettati ad AIA ma no a quelli ad AUA e AU.

B) Il nuovo comma 3 articolo 35 legge 108/2021 prevede come novità solo che la sostituzione con il CSS che comporta non modifica sostanziale per gli impianti e installazioni non autorizzati per operazioni R1 riguarda solo gli impianti assoggettati ad AIA ma no a quelli ad AUA e AU.

 

Resta comunque, anche nella nuova versione del suddetto articolo 35 che con semplice comunicazione si può arrivare ad utilizzare CSS (quindi rifiuto che non lo è più considerato solo per una deroga normativa) in un impianto con buona pace di nuova autorizzazione e nuova VIA come invece andrebbero applicate per garantire tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Non solo ma mentre nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 (QUI) le deroghe all’applicazione della modifica sostanziale si applicavano solo nel caso di sostituzione con il CSS nelle centrali termoelettriche sopra i 50 MW e nei cementifici, con l’articolo 35 della legge 108/2021 si applicano anche a tutti gli impianti assoggettati ad AIA e questo viene confermato dall’articolo 4 del nuovo Decreto-legge.

 

Inoltre, l’articolo 4 del nuovo Decreto-legge prevede che tutti i suddetti interventi che prevedono la sostituzione dei combustibili tradizionali con il CSS sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi degli articoli da 12 a 14 del testo unico espropriazioni.

 

Infine, l’articolo 4 del nuovo Decreto-legge applica (fino al 31/12/2026) anche all’utilizzo nei cementifici del CSS i contributi per imprese energivore previste dall’articolo 4 legge 34/2022 (QUI), con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante, per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo, soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo.

 


DISCIPLINA ORDINANZE IN CASO DI SUPERAMENTO VALORI IN AREE DI BONIFICA

L’articolo 5 del nuovo Decreto-legge modifica l’articolo 244 del Dlgs 152/2006. Tale articolo prevede che una volta rilevati i superamenti di soglie di contaminazione e individuato il responsabile dell’inquinamento la Provincia diffida con ordinanza motivata il responsabile

La modifica apportata dal nuovo Decreto-legge comporta l’ordinanza debba essere notificata anche al proprietario del sito nel termine non differibile di 150 giorni dalla comunicazione del superamento delle soglie di contaminazione. Prima non esisteva un termine preciso.

Inoltre, viene introdotto, sempre all’articolo 244, un nuovo comma per cui in caso di mancato rispetto del termine dei 150 giorni, la Regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l’ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


FINANZIAMENTI ALLE BONIFICHE

Inoltre, l’articolo 5 del nuovo Decreto-legge prevede di applicare le misure urgenti (QUI) di bonifica di cui all’articolo 6 legge 191/2024 anche agli interventi previsti:

Fondo per lo sviluppo e la coesione con contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro ex comma 177 articolo 1 legge 178/2020 (QUI)

Fondo sviluppo e coesione con Contributo aggiuntivo di 54.810 milioni di euro ex comma 6 articolo 1 legge 147/2013 (QUI).

 

 

VIA VAS

Modifiche alla disciplina della VIA 

Il nuovo Decreto-legge all’articolo 1 prevede le seguenti modifiche alla Parte II del DLgs 152/2006

Assegnazione alla competenza della Commissione speciale PNRR-PNIEC anche le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis Al Dlgs 152/2006, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del DLgs 152/2006.

Il decreto ministeriale sui costi di funzionamento della predetta Commissione definiscono anche i diritti di istruttoria da versare da parte dei proponenti il progetto.

Quando i termini di conclusione del procedimento di VIA e Verifica di assoggettabilità dei progetti suddetti non vengono rispettati si applica quanto previsto dal comma 2-ter articolo 25 DLgs 152/2006 che prevede la restituzione al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. Il nuovo Decreto-legge prevede che «A decorrere dall’anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe (definite con Decreto Ministeriale) da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

 

Aggiramento diniego autorizzazione paesaggistica 

Si conferma la possibilità di bypassare il parere negativo del Ministero Cultura al rilascio della autorizzazione paesaggistica contro quello positivo della Commissione statale VIA VAS Verifica di assoggettabilità già previsto dal comma 2-quinquies articolo 25 Dlgs 152/2006 che rinvia alla lettera c-bis comma 2 articolo 5 legge 400/1988 (QUI).

 

 

 

 


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