Memoria (QUI) presentata dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA), alle Commissioni riunite competenti del
Parlamento, in merito alla proposta di aggiornamento del piano nazionale
integrato per l’energia e il clima (PNIEC)
Si riportano di seguito
nella seconda parte del post alcuni passaggi significativi della Memoria.
Prima però voglio soffermarmi
su un passaggio significativo della suddetta memoria che si
esprime favorevolmente per sistemi di trattamento di rifiuti organici di prossimità
introducendo questo principio nelle gare di affidamento dei servizi di gestione
rifiuti.
Un principio che come vedremo
nella prima parte del post cozza contro le riforme degli ultimi anni del codice
dell’ambiente in particolare sulla gestione dei rifiuti organici ma anche con
una visione pericolosa avanzata da recente giurisprudenza del consiglio di
stato che attacca il ruolo centrale della pianificazione pubblica nella
localizzazione dimensionamento degli impianti di rifiuti che trattano rifiuti
organici
PARTE I GESTIONE RIFIUTI E PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ
Cosa afferma sul principio di
prossimità la memoria di Arera
Afferma la memoria di
Arera che per quanto riguarda il tema delle emissioni nel settore dei rifiuti
urbani, ai fini della riduzione delle stesse, il PNIEC sottolinea l’importanza
sia dell’aumento dei tassi di raccolte differenziate dei rifiuti organici con
conseguenti effetti sullo smaltimento in discarica, sia dello sviluppo di
sistemi di trattamento dei rifiuti organici biodegradabili di prossimità,
che “contribuirà ulteriormente a ridurre le emissioni diminuendo i trasporti
dei rifiuti su lunghe distanze a impianti centralizzati”. , rileva il
parere dell’Autorità nazionale anticorruzione del 20 marzo 2024, in merito
all’utilizzo del criterio di prossimità nelle procedure di gara dirette
all’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, che afferma che
“(…) ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare il
principio della concorrenza con il principio della prossimità – come
riscontrabile nelle procedure dirette all’affidamento dei servizi di recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006-, la
clausola territoriale potrà essere declinata quale criterio premiale da
valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere
sull’efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità”
La questione del principio di
prossimità in rapporto alla pianificazione pubblica
Il comma 5
articolo 181 che recita: “5. Per le frazioni
di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al
riciclaggio ed al recupero é sempre ammessa la libera circolazione sul
territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite
categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo
212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero
privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità
agli impianti di recupero.”
Come si
vede se è vero che nella prima parte del comma si afferma la libera
circolazione delle frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata questa
deve comunque favorire “il più possibile” (quindi prioritariamente) il
principio di prossimità agli impianti di recupero.
Rispetto a questo quadro chiarissimo sono emerse negli ultimi due anni pronunce
del Consiglio di Stato come la n° 1072 del 31 gennaio 2024 che ha affermato: ““Il d. lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti prevede
competenze distinte per lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e le
elenca in dettaglio rispettivamente negli artt. da 195 a 198. In nessuna di
queste norme si prevede però una competenza a localizzare i singoli impianti di
smaltimento ovvero trattamento dei rifiuti stessi, intesa come potere di
indicare in positivo e in via imperativa dove un dato impianto debba essere
localizzato.”
In poche righe sono spazzate via norme
del codice dell’ambiente a cominciare l’articolo 181 sopra richiamato per non
parlare degli articoli 196 e 199 sui poteri di pianificazione
delle regioni e I contenuti di questi piani di gestione rifiuti relativamente a
dimensioni e tipologia degli impianti nonchè l’articolo 197 sui poteri delle
provincie nella localizzazione degli impianti di rifiuti tutti compresi quelli
per i rifiuti organici. A questo si aggiunge anche la rimozione dell’articolo
182-ter che recita: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei
rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione
dell'ambiente…”
Come si vede anche in questo 182-ter
sono le Regioni al centro delle politiche programmatoria e quindi
pianificatorie nella gestione dei rifiuti organici (peraltro mettendono sullo
stesso piano il compostaggio con la digestione anaerobica)
Non solo ma il principio fondamentale di
ogni politica di gestione dei rifiuti organici è garantire un livello elevato
di protezione dell’ambiente non certo quello del libero mercato di detta
tipologia di rifiuti e solo una corretta pianificazione pubblica in termini di
dimensionamento corretta localizzazione secondo il principio di prossimità può
garantire detto livello elevato della tutela dell’ambiente.
A questo punto che cosa può garantire l’equilibrio nella
applicazione dei principi di libera circolazione e di prossimità come interpretati dalle
norme sopra richiamate? Lo fa il Consiglio di Stato in una sentenza del 2020 (QUI): “La regione, come chiaramente
indicato dal legislatore nazionale, è l’Autorità amministrativa competente
all’approvazione ed all’adozione dei piani di gestione dei rifiuti.”
Aggiunge il Consiglio di Stato: “L’obiettivo dell’autosufficienza degli
impianti è stato valutato a livello regionale e non con riferimento ad ambiti territoriali
più ristretti. D’altra parte, la legge regionale (della Regione
interessata al caso trattato nella sentenza ndr)- nel premettere che la
pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al
conseguimento delle finalità della legge e costituisce il quadro di riferimento
unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi,
anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei
flussi di rifiuti.
Insomma Arera nel riportare
nella sua memoria il principio di prossimità forse avrebbe dovuto definirne meglio
le consueguenza applicative che grazie a certe sentenze del Consiglio di statocome
quella sopra richiamata del gennaio 2023 (caso progetto biodigestore Vezzano
Ligure) e a interpretazioni dei decisori che nulla hanno a che fare con detto
principio , rischiano lasciando tutto in mano al mercato peraltro lautamente
sostenuto dagli incentivi del biometano di produrre una proliferazione di
biodigestori nei territori in una logica esattamente opposta di quanto afferma la
stessa Autorità nella sua memoria.
PARTE II GLI ALTRI PASSAGGI SIGNIFICATIVI
DELLA MEMORIA
DI ARERA
Efficienza, edifici
L’elettrificazione dei
sistemi di riscaldamento rappresenta una grande opportunità di efficientamento
energetico degli edifici ma è necessario che l’intervento pubblico tenda ad
agevolare soprattutto le tecnologie in grado di integrarsi e comunicare al meglio
con il sistema elettrico, anche offrendo servizi di demand-response e di
flessibilità.
Idrogeno
Uno sviluppo
efficiente dell’idrogeno quale vettore di decarbonizzazione, previsto dalla
normativa europea del pacchetto decarbonizzazione, richiede un approccio
graduale ed integrato che non potrà prescindere da:
a. una valutazione
integrata delle diverse opportunità di decarbonizzazione del gas, con
l’obiettivo di contenere i costi complessivi (cattura della Co2, biometano,
altri gas rinnovabili) coerente con la domanda dei diversi segmenti di mercato
(hard to abate, trasporti, termico, industriale e residenziale) e la Strategia
italiana per l’idrogeno in fase di definizione;
b. l’attribuzione
tempestiva di competenze in materia di idrogeno e gas rinnovabili al Regolatore
nazionale del settore energia elettrica e gas naturale, per accompagnare tale
processo e fornire, al contempo, la necessaria certezza agli investitori;
c. la pianificazione
integrata delle reti di gas naturale, elettricità e idrogeno basata su scenari
congiunti approvati dal Regolatore nazionale, come previsto anche dal Pacchetto
decarbonizzazione;
d. la definizione di
regole certe di attribuzione dei costi coerenti con i fabbisogni per gli
sviluppi transfrontalieri dei corridoi europei dell’idrogeno previsti dal
Regolamento TEN – E.
Sicurezza delle forniture
Gli sviluppi
infrastrutturali necessari per garantire la sicurezza delle forniture devono
essere accompagnati da strumenti - di mercato e regolatori - che consentano che
tali investimenti si realizzino in un’ottica di efficienza e di sostenibilità
economica. Ciò richiede un approccio guidato da criteri di selettività, sia per
l’identificazione sia, laddove necessario, per la successiva regolazione e
remunerazione degli investimenti. Tale approccio deve essere basato su
un’analisi costi-benefici che consenta di selezionare quelli con maggiore
utilità per il sistema.
Biometano
Al fine di sfruttare
al meglio le potenzialità delle matrici organiche, sarebbe opportuno favorire
la transizione verso modelli di trattamento della FORSU che prevedano la
produzione di biometano in luogo del solo compostaggio, coerentemente con le
indicazioni contenute nel Programma nazionale sulla gestione dei rifiuti
riguardo alla necessità di realizzare impianti di digestione anaerobica
integrati nelle aree scarsamente dotate di tale tipologia di impianti,
consentendo in tal modo la produzione di biometano.
Quella sopra espressa è una logica che rimouove con
quanto emerge dall’ultimo rapporto (QUI) del Gestore dei Mercati Energetici che conferma come i
biodigestori senza gli incentivi pubblici sul biometano non reggerebbero il
confronto con il mercato.
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