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martedì 28 maggio 2024

Arera: rispettare principio di prossimità nella gestione rifiuti. I megabiodigestori vanno in direzione opposta

Memoria (QUI) presentata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alle Commissioni riunite competenti del Parlamento, in merito alla proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)

Si riportano di seguito nella seconda parte del post alcuni passaggi significativi della Memoria.

Prima però voglio soffermarmi su un passaggio significativo della suddetta memoria   che si esprime favorevolmente per sistemi di trattamento di rifiuti organici di prossimità introducendo questo principio nelle gare di affidamento dei servizi di gestione rifiuti.  

Un principio che come vedremo nella prima parte del post cozza contro le riforme degli ultimi anni del codice dell’ambiente in particolare sulla gestione dei rifiuti organici ma anche con una visione pericolosa avanzata da recente giurisprudenza del consiglio di stato che attacca il ruolo centrale della pianificazione pubblica nella localizzazione dimensionamento degli impianti di rifiuti che trattano rifiuti organici

 

 

 

PARTE I GESTIONE RIFIUTI E PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ

 

Cosa afferma sul principio di prossimità la memoria di Arera

Afferma la memoria di Arera che per quanto riguarda il tema delle emissioni nel settore dei rifiuti urbani, ai fini della riduzione delle stesse, il PNIEC sottolinea l’importanza sia dell’aumento dei tassi di raccolte differenziate dei rifiuti organici con conseguenti effetti sullo smaltimento in discarica, sia dello sviluppo di sistemi di trattamento dei rifiuti organici biodegradabili di prossimità, che “contribuirà ulteriormente a ridurre le emissioni diminuendo i trasporti dei rifiuti su lunghe distanze a impianti centralizzati”. , rileva il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione del 20 marzo 2024, in merito all’utilizzo del criterio di prossimità nelle procedure di gara dirette all’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, che afferma che “(…) ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare il principio della concorrenza con il principio della prossimità – come riscontrabile nelle procedure dirette all’affidamento dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006-, la clausola territoriale potrà essere declinata quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull’efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità”

 

La questione del principio di prossimità in rapporto alla pianificazione pubblica

Il comma 5 articolo 181 che recita: “5.  Per  le frazioni  di  rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero é  sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle  apposite  categorie  dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità  agli  impianti di recupero.”

Come si vede se è vero che nella prima parte del comma si afferma la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata questa deve comunque favorire “il più possibile” (quindi prioritariamente) il principio di prossimità agli impianti di recupero.

 

Rispetto a questo quadro chiarissimo sono emerse negli ultimi due anni pronunce del Consiglio di Stato come la n° 1072 del 31 gennaio 2024 che ha affermato: ““Il d. lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti prevede competenze distinte per lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e le elenca in dettaglio rispettivamente negli artt. da 195 a 198. In nessuna di queste norme si prevede però una competenza a localizzare i singoli impianti di smaltimento ovvero trattamento dei rifiuti stessi, intesa come potere di indicare in positivo e in via imperativa dove un dato impianto debba essere localizzato.

In poche righe sono spazzate via norme del codice dell’ambiente a cominciare l’articolo 181 sopra richiamato per non parlare degli articoli 196 e 199 sui poteri di pianificazione delle regioni e I contenuti di questi piani di gestione rifiuti relativamente a dimensioni e tipologia degli impianti nonchè l’articolo 197 sui poteri delle provincie nella localizzazione degli impianti di rifiuti tutti compresi quelli per i rifiuti organici. A questo si aggiunge anche la rimozione dell’articolo 182-ter che recita: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle risorse  previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente…”

Come si vede anche in questo 182-ter sono le Regioni al centro delle politiche programmatoria e quindi pianificatorie nella gestione dei rifiuti organici (peraltro mettendono sullo stesso piano il compostaggio con la digestione anaerobica)

Non solo ma il principio fondamentale di ogni politica di gestione dei rifiuti organici è garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente non certo quello del libero mercato di detta tipologia di rifiuti e solo una corretta pianificazione pubblica in termini di dimensionamento corretta localizzazione secondo il principio di prossimità può garantire detto livello elevato della tutela dell’ambiente.

 

A questo punto che cosa può garantire l’equilibrio nella applicazione dei principi di libera circolazione e di prossimità come interpretati dalle norme sopra richiamate? Lo fa il Consiglio di Stato in una sentenza del 2020 (QUI): “La regione, come chiaramente indicato dal legislatore nazionale, è l’Autorità amministrativa competente all’approvazione ed all’adozione dei piani di gestione dei rifiuti.”  Aggiunge il Consiglio di Stato: “L’obiettivo dell’autosufficienza degli impianti è stato valutato a livello regionale e non con riferimento ad ambiti territoriali più ristretti.  D’altra parte, la legge regionale (della Regione interessata al caso trattato nella sentenza ndr)- nel premettere che la pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti.

 

Insomma Arera nel riportare nella sua memoria il principio di prossimità forse avrebbe dovuto definirne meglio le consueguenza applicative che grazie a certe sentenze del Consiglio di statocome quella sopra richiamata del gennaio 2023 (caso progetto biodigestore Vezzano Ligure) e a interpretazioni dei decisori che nulla hanno a che fare con detto principio , rischiano lasciando tutto in mano al mercato peraltro lautamente sostenuto dagli incentivi del biometano di produrre una proliferazione di biodigestori nei territori in una logica esattamente opposta di quanto afferma la stessa Autorità nella sua memoria.  

 

 

PARTE II GLI ALTRI PASSAGGI SIGNIFICATIVI 

DELLA MEMORIA DI ARERA

 

Efficienza, edifici

L’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento rappresenta una grande opportunità di efficientamento energetico degli edifici ma è necessario che l’intervento pubblico tenda ad agevolare soprattutto le tecnologie in grado di integrarsi e comunicare al meglio con il sistema elettrico, anche offrendo servizi di demand-response e di flessibilità.

 

Idrogeno

Uno sviluppo efficiente dell’idrogeno quale vettore di decarbonizzazione, previsto dalla normativa europea del pacchetto decarbonizzazione, richiede un approccio graduale ed integrato che non potrà prescindere da:

a. una valutazione integrata delle diverse opportunità di decarbonizzazione del gas, con l’obiettivo di contenere i costi complessivi (cattura della Co2, biometano, altri gas rinnovabili) coerente con la domanda dei diversi segmenti di mercato (hard to abate, trasporti, termico, industriale e residenziale) e la Strategia italiana per l’idrogeno in fase di definizione;

b. l’attribuzione tempestiva di competenze in materia di idrogeno e gas rinnovabili al Regolatore nazionale del settore energia elettrica e gas naturale, per accompagnare tale processo e fornire, al contempo, la necessaria certezza agli investitori;

c. la pianificazione integrata delle reti di gas naturale, elettricità e idrogeno basata su scenari congiunti approvati dal Regolatore nazionale, come previsto anche dal Pacchetto decarbonizzazione;

d. la definizione di regole certe di attribuzione dei costi coerenti con i fabbisogni per gli sviluppi transfrontalieri dei corridoi europei dell’idrogeno previsti dal Regolamento TEN – E.

 

 

Sicurezza delle forniture

Gli sviluppi infrastrutturali necessari per garantire la sicurezza delle forniture devono essere accompagnati da strumenti - di mercato e regolatori - che consentano che tali investimenti si realizzino in un’ottica di efficienza e di sostenibilità economica. Ciò richiede un approccio guidato da criteri di selettività, sia per l’identificazione sia, laddove necessario, per la successiva regolazione e remunerazione degli investimenti. Tale approccio deve essere basato su un’analisi costi-benefici che consenta di selezionare quelli con maggiore utilità per il sistema.

 

 

Biometano

Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità delle matrici organiche, sarebbe opportuno favorire la transizione verso modelli di trattamento della FORSU che prevedano la produzione di biometano in luogo del solo compostaggio, coerentemente con le indicazioni contenute nel Programma nazionale sulla gestione dei rifiuti riguardo alla necessità di realizzare impianti di digestione anaerobica integrati nelle aree scarsamente dotate di tale tipologia di impianti, consentendo in tal modo la produzione di biometano.

Quella sopra espressa è una logica che rimouove con quanto emerge dall’ultimo rapporto (QUI) del Gestore dei Mercati Energetici che conferma come i biodigestori senza gli incentivi pubblici sul biometano non reggerebbero il confronto con il mercato.

 

 

 

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