Il Ministero dell’Ambiente ha interpellato
(QUI) agli uffici della UE (in particolare la Rappresentanza permanente
UE- QUI) ed altri enti.
Sulla base delle risposte il Ministero ha predisposto un documento (QUI) che produce chiarimenti relativamente al rilascio di un titolo
autorizzativo per il trattamento in situ del percolato di discarica e la
reimmissione del concentrato di percolato così ottenuto nell’invaso della
discarica, dopo l’emanazione del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 che ha recepito Direttiva (UE)
2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE (QUI) e ha apportato
modifiche al DLgs 36/2003 (QUI).
Si ricorda che per percolato la lettera m) comma 1 articolo 2 DLgs 36/2003 si intende: “qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa”.
Il Documento del
Ministero dell’Ambiente sulla base dei documenti e normativa UE citata
nel testo afferma:
1. le disposizioni presenti
attualmente nella direttiva discariche non vietano espressamente la
reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti.
2. ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 3, lettera a), della Direttiva 1999/31/CE non è ammissibile lo
smaltimento in discarica dei rifiuti liquidi.
LE INDICAZIONI DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE UE SULLA
PENETRAZIONE DI ACQUA NEL CORPO DELLA DISCARICA
I servizi ritengono necessarie misure
adeguate:
1. limitare la quantità di
acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;
impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati
in discarica;
2. raccogliere le acque ed il
colaticcio contaminati. L’autorità competente può decidere di non procedere in
tal senso qualora dimostri, sulla base di opportune valutazioni, che la
discarica non costituisca un potenziale rischio ecologico;
3. trattare le acque ed il
colaticcio contaminati raccolti dalla discarica affinché raggiungano la qualità
richiesta per poter essere scaricati.
SULLA REINTRODUZIONE DEL PERCOLATO NEL CORPO DELLA
DISCARICA
I servizi della Commissione UE ritengono:
1. se il percolato viene
reintrodotto senza opportuno trattamento i sali, i metalli pesanti e l’azoto
potrebbero accumularsi nel liquido ricircolato e potrebbero inibire il processo
di biodegradazione all’interno della discarica;
2. il ricircolo di liquidi nel
corpo di una discarica può compromettere la stabilità ed il comportamento di
assestamento del sito, causando problemi come le frane.
Inoltre, attraverso
prescrizioni apposite nell’autorizzazione della discarica, il percolato,
se reintrodotto nel corpo della stessa, deve essere preventivamente trattato
per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto.
Aggiungono i servizi della Commissione UE occorre garantire che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche - QUI) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l'articolo 12 (Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa) e l'articolo 13 (Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura) della Direttiva 1999/31/CE.
In conclusione in assenza di
norme comunitarie specifiche sulla reintroduzione del percolato in
discarica spetta alle autorità competenti regionali/provinciali che
rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto una specifica
responsabilità in termini di valutazione, sulla base delle caratteristiche
fisico-chimiche del percolato e fisico-meccaniche dell’impianto, della
possibilità di effettuare l’operazione di ricircolo nonché di prescrizioni
operative relative al monitoraggio e controllo delle operazioni eventualmente
autorizzate.
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