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mercoledì 31 gennaio 2024

NOTERELLE DI UN GIURISTA AMBIENTALE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE "MODERNA"...

Quando oggi si parla di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ormai bisogna distinguerla da quella vera approvata anni fa con le Direttive UE e recepita in Italia nella seconda metà degli anni 80 del secolo scorso. Una VIA che ho insegnato in molti corsi tenuti per neolaureati, ordini professionali e funzionari delle pubbliche amministrazioni locali e sulla quale scrissi insieme ad un collega tecnico il primo disegno di legge regionale per la Toscana (all'epoca unico in Italia insieme con quello della Emilia Romagna) all'inizio degli anni 90 del secolo scorso.

Ora c'è la VIA NUOVA che consiste in sintesi (i tecnici mi perdoneranno la semplificazione ma sono in grado di dimostrare nel merito ampiamente) nei seguenti principi... 


1. un sito comprensivo dell'ambiente che lo caratterizza e la salute pubblica di chi ci vive devono comunque adeguarsi ad un progetto e non viceversa, come affermava la ratio della vecchia/vera VIA per la quale se non si adeguava al sito il progetto veniva bocciato;


2. i progetti definiti "strategici" devono avere una corsia preferenziale in deroga alla norme ambientali anche se vigenti, d'altronde ormai tutti i progetti a rilevante impatto ambientale sono diventati strategici;

3. un progetto, per il suo rilevante impatto ambientale non può essere dichiarato compatibile con un dato sito? Nessun problema si instaura una procedura di concertazione, tra autorità pubblica e proponente, accettando richieste continue di integrazioni fino a rendere approvabile il progetto (peccato che la legge quella di una volta, ancora in vigore ma chissenefrega, prevede che si possono chiedere una volta sola le integrazioni);

4. un progetto allo stato attuale della vigente normativa, anche applicando i principi derogatori di cui ai punti precedenti, non si può rendere compatibile con un sito? Nessuna problema cambiano la legge o con atti amministrativi cambiano il quadro ambientale del sito magari rimuovendo i rischi e le criticità esistenti e il progetto diventa magicamente compatibile;

5. un progetto è stato bocciato da tar e consiglio di stato? Nessun problema si può ripresentare per una nuova VIA ma con procedura accelerata riapprovarlo di nuovo. Attenzione questo non è un principio come quelli sopra elencati è una norma dello stato italiano approvata qualche anno fa e tutt'ora in vigore;

6. Di fronte a questo commissariamento del diritto ambientale e della Valutazione di Impatto Ambientale e a norme come quella del punto 5 poi non ci si può stupire che i giudici amministrativi poi emanino sentenze come dire in linea a quanto sopra. 



P.S. i principi suddetti ovviamente sono elencati da decine di esperienze di vertenze, procedimenti e cause vissute da me in prima persona in giro per l'Italia in questi anni di "transizione ecologica

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