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mercoledì 15 febbraio 2023

Golfo spezzino hub del gas via libera al progetto

In questo post QUI dello scorso 24 novembre 2022 ricordavo come il progetto Vessel Reloading’ di Snam per il rigassificatore di Panigaglia (Portovenere) era vicino ad ottenere la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel post di allora ricordavo come in un ancora precedente post del 2015 (QUI) avevo denunciato il rischio della trasformazione del golfo di Spezia e quindi del suo porto un hub del gas per tutto il Mediterraneo trasformando  l’impianto di  Porto Venere  in uno dei punti di distribuzione di ingenti quantità di GNL (gas naturale liquefatto ) sia per autotrazione che come combustibile per navi container etc.

Ora con Decreto del 6 febbraio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (QUI) è stato deciso di non applicare la VIA ordinaria a questo ennesimo progetto che impatterà per i prossimi decenni sul nostro golfo.

 

IL PROGETTO VESSEL RELOADING’

Come spiegavo nel post del 24 novembre scorso era tutto scritto Decreto Ministero Transizione Ecologica 14 marzo 2022 e nel DPCM 29 marzo 2022 (QUI) dove si legge: sono state individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola ed in particolare: “f) un servizio di trasporto del GNL a mezzo di navi spola dedicate, approvvigionato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e realizzato secondo la modalità operativa più adeguata sulla base di criteri di economicità ed efficienza, al   fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, destinato a rifornire le FRSU a Portovesme e Porto Torres e il terminale a Oristano, a partire, in normali   condizioni di esercizio, dai terminali di Panigaglia e OLT Livorno;”.

Tornando al progetto VESSEL Reloading in coerenza con la sopra citata normativa si prevedono navi spola, di capacità fino a 30.000 mc ormeggiate presso il pontile del terminale di rigassificazione di Panigaglia. In aggiunta, il progetto, prevede la possibilità di fornire il servizio di approvvigionamento o rifornimento di combustibile Gnl a bordo di navi nel mercato del Mar Tirreno del Nord.

In particolare il progetto prevede l’adeguamento del pontile principale mediante l’installazione di ulteriori briccole dotate di opportuni arredi d’ormeggio che consentano l’ormeggio di navi metaniere di capacità compresa tra 2.000 mc e 30.000 mc ampliando la flessibilità nell’utilizzo dell’impianto attuale; modifiche impiantistiche minori con adeguamento del piping e relativi strutture di supporto per consentire il trasferimento di Gnl dalla Sezione di Stoccaggio ai bracci di scarico (Sezione di Ricezione e Trasferimento); adeguamento dei sistemi elettrici e di strumentazione e controllo e misura per consentire l’operazione di caricamento di navi metaniere.

  



LA QUESTIONE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA VIA ORDINARIA

Ovvio che la responsabilità principale di questo nuovo provvedimento sia del Governo, non solo l’attuale ma soprattutto il precedente visto che la aggiramento della VIA ordinaria è stato previsto da tempo in una legge nazionale vedi QUI.

Detto questo vediamo le attuali Amministrazioni locali e regionale coinvolte nel procedimento si sono pronunciate favorevolmente sul progetto in questione: 

La Provincia di Spezia  (QUI), peraltro con inesattezze sulla data entro la quale deve essere rivista la Autorizzazione Integrata Ambientale che è il 2021 non il 2026 come scrivono gli uffici di questo Ente

La Regione Liguria ha presentato le sue osservazioni (QUI) a favore del progetto e fuori tempo massimo di legge.

Comune della Spezia e soprattutto Portovenere non hanno presentato osservazioni neppure favorevoli.

Ma soprattutto spicca il non pronunciamento della Autorità di Sistema Portuale (nel sito ministeriale del procedimento non c'è nulla). 

Il tutto senza neppure provare ad avviare un tavolo per compensazioni ambientali adeguate per il nostro golfo come ho spiegato QUI. Questo nonostante la legge che ha disciplinato le procedure in deroga alle norme ambientali prima citata abbia anche previsto che al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022 é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

 

Ma torniamo al nuovo provvedimento ministeriale del 6 febbraio c.a. che ha negato la applicazione della VIA ordinaria al progetto Vessel Reloading.  

Nelle more di una autorizzazione importante come l’AIA da rinnovare (anzi con termini scaduti nel 2021) hanno già deciso di potenziare l’arrivo del gas a Panigaglia. Certo formalmente potevano svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA prima dell’AIA ma le Amministrazioni regionale e quelle locali potevano quanto meno mettere in discussione due cose:

1. la necessità di mandare a VIA ordinaria il progetto

2. contestare il fatto che attraverso lo spezzettamento dei due progetti (chiatte con autobotti nel porto di Spezia c.d. Truck Loading, spazio stoccaggio gnl e consolidamento rigassificatore, progetto gnl per la Sardegna appunto il Vessel Reloading) in modo da evitare la applicazione della VIA ordinaria che almeno avrebbe garantito non solo una procedura più rigorosa sugli impatti di questi progetti ma soprattutto una visione complessiva del rapporto di questi progetti con il nostro golfo.

 

C’erano gli elementi tecnici e giuridici per chiedere i due obiettivi sopra riportati)? Si, vediamoli sinteticamente... 



Relativamente al punto 1 sulla mancata applicazione della VIA ordinaria

La VIA era necessaria, intanto perché il rigassificatore è contermine a siti tutelati dalla normativa europea sulla biodiversità, questo criterio vale anche per l’altro progetto quello delle c.d. bettoline anch’esso non andato a VIA ordinaria.  Inoltre, il secondo motivo che richiedeva una automatica applicazione della VIA ordinaria è che uno dei criteri per verificare la applicazione di questa procedura più rigorosa è proprio il rischio di gravi incidenti potenzialmente producibili dal progetto (lettera f punto 1 allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006).

Diciamo quindi che gli stessi motivi che richiedano la VIA ordinaria per il progetto trasporto autobotti con gnl al porto spezzino (QUI) valgono ancora di più per questo progetto che prevede un ampliamento del gas in arrivo e in uscita dal rigassificatore e rotte su spazi più ampi rispetto al trasbordo delle bettoline al porto.

 

 

Relativamente al punto 2 sul frazionamento del progetto di ampliamento dell’uso del rigassificatore di Panigaglia

Spezzando il progetto di ampliamento dell’utilizzo del rigassificatore di Panigaglia con i due progetti sopra ricordati (Vessel Reloading e Truck Loading ) si è impedito di valutarne il loro impatto complessivo sul sistema golfo spezzino. Il tutto considerato che di fatto anche se articolati in due ipotesi sempre dello stesso impianto si tratta e sempre della stessa attività di ampliamento dell’arrivo e trasferimento del gas.

Insomma, l’attività è la stessa e la installazione (per usare la terminologia del testo unico ambientale) è la stessa ma le procedura di valutazione sono state due.

Con questa operazione si sono violati criteri fondamentali per decidere la applicazione della VIA ordinaria previsti dall’allegato V parte II del DLgs 152/2006 (QUI) ed in particolare:
“ 1.Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate  tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;…

3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai  punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui  all'articolo  5, comma 1, lettera c) [NOTA 1], del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:

a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;”.

 

          ___________________________________________

 

 

[NOTA 1]c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

 

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