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martedì 31 maggio 2022

Pericoloso unire il modello delle zone logistiche semplificate con il futuro dell’area ENEL

Nel dibattito cittadino legato alla campagna elettorale cominciano ad essere avanzate da vari candidati soluzioni sul futuro dell’area attualmente occupata dalla centrale Enel; tra questa anche quella di un centro di sperimentazione per la realizzazione di una filiera dell’idrogeno. Peraltro questo è già un progetto avviato da Enea alle porte di Roma dove verrà realizzata la prima Hydrogen Valley italiana (QUI) finanziato dalla UE per 14 milioni di euro (Mission Innovation: un'iniziativa globale alla quale partecipano 24 paesi e la Commissione europea con l’obiettivo di accelerare l'innovazione nel campo dell’energia pulita, per affrontare i cambiamenti climatici, rendere l'energia pulita accessibile ai consumatori e creare posti di lavoro green e opportunità commerciali.). Occorrerebbe, quindi, intanto capire quanto sia finanziabile un ulteriore progetto simile. 

Al di là di questo aspetto, non secondario, occorre ulteriormente aggiungere come il dibattito spezzino parli anche di altri investimenti in quest’area legata al filone energetico quindi con la possibile realizzazione di impianti di generazione che possono riguarda anche impianti che convertiranno i rifiuti organici, compresi i rifiuti plastici e agricoli e persino i fanghi di depurazione, trasformandoli in idrogeno utilizzabile.

Tutto questo viene un poco superficialmente legato alle Zone Logistiche Semplificate (di seguito ZLS) che possono riguardare anche il territorio spezzino come vedremo in questo post.

Uso il termine superficialmente perché queste ZLS prevedono particolari agevolazioni economiche ma soprattutto di semplificazione (a mio avviso eccessiva e non ben definite, come vedremo) delle procedure di valutazione e autorizzazione per progetti a rilevanza ambientale.

 

Le ZLS nascono per estendere, le agevolazioni e semplificazione per insediare attività e imprese nelle Zone Economiche Speciali ZES (vedi legge 123/2017 QUI), alle aree portuali del centro nord quindi anche a quella spezzina.

Ma cosa si intendono per agevolazioni e semplificazioni relativamente agli interventi ed opere realizzabili in queste ZLS?che

 

AGEVOLAZIONI

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha modificato la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ai commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell’articolo 1, introduce le modalità di istituzione della Zona Logistica Semplificata. La modifica normativa intende consentire alle ZLS di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di Stato all’articolo 107, comma 3, lettera c). Questa modifica sostanzialmente equipara i benefici e le caratteristiche della Zona Logistica Semplificata (ZLS) a quanto previsto per la Zona Economica Speciale (ZES), istituita dal Decreto Legge n.91 del 20 giugno 2017, convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, agli articoli 4 e 5.

Stiamo parlando di un credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (QUI), che é commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di  investimento, di 100 milioni di euro. Però questo credito non si applica nel caso in cui in una Regione si costituisca una seconda Zona Logistica Semplificata come è il caso della Liguria con Spezia. Invece anche nella seconda zona logistica semplificata si possono istituire zone franche doganali intercluse ai sensi   del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 (QUI), che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed é approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. Le Zone Franche Doganali (ZFD) sono spazi del territorio doganale dell’Unione Europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale (QUI).

 

 

SEMPLIFICAZIONI

Sotto il profilo delle procedure anche a rilevanza ambientale sono ben più significative le semplificazioni previste per le zone economiche speciali ed estendibili anche alle Zone Logistiche Semplificate.

In particolare per i procedimenti amministrativi autorizzatori, per interventi nel perimetro delle ZLS, sono ridotti di un terzo i termini di cui: 

1. agli articoli 2 (termini ordinari di conclusione del procedimento) e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA) QUI;

2. al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente parte II), in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). In questo caso soprattutto per la VIA e la VAS siamo ad una ulteriore riduzione dei termini già prevista dalle recenti riforme (per la VAS QUI, per la VIA QUI nella seconda parte del post qui linkato) di queste procedure, in tal modo riducendo queste procedure a poco più di un bollino da staccare. Un esempio: per la VAS con le riduzioni dei termini di queste ZLS si arriva ad avere solo 15 giorni per presentare le osservazioni del pubblico (termine ridicolo per un piano o programma);  

3. al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.  59 (QUI), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

4.al codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.   31 (QUI), in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata;

5. al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380, in materia edilizia;

6. all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (QUI), in materia di concessioni demaniali portuali.


Ma non è finita qui, per le semplificazioni, perché il recentissimo Decreto Legge n° 36 del 30 aprile 2022 (QUI) all’articolo 37 modificando la sopra citata legge 205/2017 (istitutiva delle ZLS) rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinerà non solo le procedure di istituzione funzionamento e organizzazione delle ZLS ma anche le condizioni per l'applicazione delle misure di  semplificazione sopra elencate, con la possibilità di ulteriori semplificazioni.

Occorre aggiungere che nell’attesa del suddetto DPCM vige il DPCM n° 12 del 25 gennaio 2018 (QUI) che di fatto assegna la gestione delle zone economiche speciali e quindi per ora anche le ZLS, da un Comitato di indirizzo composto dal Presidente  dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle Regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Insomma il livello locale non esiste neppure nella rappresentanza del Comune o dei Comuni interessati. Questo Comitato di indirizzo deciderà:

1.le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES

2. protocolli per semplificazioni delle procedure autorizzative che potranno quindi introdurre ulteriori deroghe alle norme ambientali elencate in precedenza.

Il Piano di sviluppo della ZES e quindi per ora anche della ZLS è definito dal Presidente della Regione (nessun passaggio dal Consiglio Regionale) sentiti (quindi un ruolo meramente consultivo) i Sindaci.

Peraltro visti gli indirizzi ultrasemplificatori e derogatori del Governo attuale il nuovo DPCM che dovrebbe prevedere una disciplina specifica per le ZLS riprodurrà sicuramente il suddetto modello di governo anche per queste.

 

 

CONCLUSIONI

Insomma io ci andrei piano a collegare il modello di governo delle ZLS con il futuro dell’area della centrale ENEL spezzina per due motivi che credo avere ben motivato sopra:

1. significa andare in deroga ultra-semplificatoria di norme ambientali fondamentali

2. significa far gestire i progetti da un comitato ristretto coordinato da una autorità non elettiva: la Autorità di Sistema Portuale.

Domanda è questa la transizione che vogliamo anche sotto il profilo del modello di governo oltre che degli obiettivi ambientali? Ma soprattutto se si continua con queste andazzo i Sindaci cosa decideranno nei prossimi anni nei loro territori? 

 


P.S. e comunque idrogeno a parte non dimentichiamoci che Enel ha costituito una società di logistica container recentemente, un caso? 



 

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