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giovedì 9 dicembre 2021

VIA positiva sul progetto di centrale a gas: la procedura di autorizzazione non è finita e può essere fermata ecco come...

Il Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale positivo rilasciato dal Ministero della Transizione Ecologica sul progetto di centrale a gas non conclude la procedura di autorizzazione. Il testo del Decreto n° 514 del 3 dicembre 2021 con allegato il Parere della Commissione VIA con le relative prescrizioni lo trovate QUI.

Di seguito spiego come proseguirà la procedura e quali passaggi saranno richiesti ma anche con quali motivazioni potranno essere fermato il progetto. 


1. la VIA è di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e in questa procedura la Regione e il Comune di Spezia come quello di Arcola possono  esprimere solo delle osservazioni;

2. Il nuovo Decreto di VIA ha profili di illegittimità relativamente a: inadeguati scenari alternativi, non valutazione dell'impatto cumulativo con le attività inquinanti esistenti, rischio salute pubblica. Quindi il Decreto potrà essere impugnato al Tar del Lazio soprattutto da parte degli Enti che lo hanno osteggiato ad oggi: Comune la Spezia in primo luogo. Su questo tornerò a breve con un nuovo post;

3. dopo la VIA ci sarà l’autorizzazione integrata ambientale che costituisce autorizzazione all’esercizio dell’impianto insieme con l’autorizzazione in materia energetica con procedimento unico. Tutte queste autorizzazioni sono di competenza del Ministero della Transizione Ecologica;

4. la Regione relativamente alla sola autorizzazione in materia energetica deve esprimere una Intesa. Se la Regione decide di dire no alla Intesa deve motivarlo non da un punto di vista ambientale (l’ambiente è competenza esclusiva dello Stato) ma da un punto di vista energetico (l’energia è materia di legislazione concorrente stato regioni) così come lo fece anni fa sul progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia;

5. il Comune di Spezia ha approvato una variante al vigente piano urbanistico comunale che impedisce di realizzare impianti come quello della centrale a gas nell’area interessata ma la autorizzazione del Ministro se arriverà andrà in variante automatica alla pianificazione comunale. Su questo il Comune potrebbe opporsi, con atto formale specifico, rinviando la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ma se quest’ultima si esprime a favore della centrale a gas al Comune non resta che il ricorso al TAR del Lazio.

6. la Regione deve formalizzare il No alla Intesa con apposita delibera di Giunta, lo può fare anche subito senza attendere la procedura di autorizzazione ministeriale;

7. se la Regione formalizza il NO alla Intesa sulla autorizzazione finale al progetto di centrale a gas cosa succede? Il progetto non si blocca ma finisce al Consiglio dei Ministri a cui partecipa la Regione, ma se il Consiglio decide di approvare il progetto questa decisione può bypassare il no della Regione;

8. di fronte ad una decisione del Consiglio dei Ministri che respinga il No alla Intesa della Regione quest’ultima può fare solo due cose: ricorso al TAR del Lazio oppure sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale se riesce a motivare che la decisione del Consiglio dei Ministri contrasta con i principi di leale collaborazione stato regioni in materia energetica così come affermati da numerose ed univoche sentenze della Corte Costituzionale.


INFINE COME DEVE MOTIVARE LA REGIONE IL NO ALLA INTESA

E' indiscutibile che se la Regione ha motivato bene il No alla Intesa e il Consiglio dei Ministri approva comunque la centrale a gas, i ricorsi e conflitti di cui al punto 7 diventano più efficaci. Questo avviene se la Regione ha motivato il No basandosi: 

1. sulla propria pianificazione energetica dimostrando che la potenzia installata in Regione e nell'area nord ovest del Paese è sufficiente per garantire la adeguatezza del sistema elettrico nazionale

2. sulla pianificazione urbanistica comunale vigente. La destinazione urbanistica dell’area per potere pesare nella decisione sulla installazione di nuovi impianti non può essere posta autonomamente dal Comune ma inserita nel percorso di confronto tra interessi pubblici differenziati che sottende proprio alla procedura di Intesa Stato Regioni in materia di energia come descritta sopra. In particolare sul punto occorre ricordare che la recente riforma della disciplina del potere di Intesa della Regione sulla autorizzazione agli impianti energetici precisa il necessario parere del Comune sulla conformità urbanistica del progetto. vedi QUI

3. sul contrasto del progetto di centrale a gas con gli indirizzi dei nuovi provvedimenti della UE sulla neutralità climatica 

4. sul contrasto del progetto con i criteri di accesso agli incentivi del capacity market che prevedono ad oggi che senza autorizzazione non si possa accedere agli stessi e ad oggi il progetto di centrale a gas non ha l'autorizzazione

5. sul contrasto della decisione del Ministero della Transizione Ecologica che ha deciso di ammettere agli incentivi del capacity market anche i progetti senza autorizzazione 

6. sul contrasto della decisione del Ministero di cui al punto 5. con la delibera 14 di ARERA (Autorità energia) del settembre 2021 378/2021/R/EEL (QUI) relativamente alla richiesta di Terna (avanzata con comunicazione del 5 agosto 2021) di escludere la necessità dell'AIA per accedere al capacity market ha risposto che non è conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (QUI) in quanto:
" - ai sensi del comma 10.6, lettera b), della deliberazione ARG/elt 98/11, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali con capacità produttiva nuova i soggetti che, per la stessa, siano in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica previste dalla legislazione vigente;
- la possibilità di partecipare con capacità nuova non autorizzata è stata ammessa dall’indirizzo ministeriale di cui alla comunicazione 27 giugno 2017, che, tuttavia, prevede che le procedure di svolgimento delle aste contengano gli elementi necessari a ridurre il rischio di azzardo morale e di selezione avversa e ad assicurare l’approvvigionamento al minimo costo e l’entrata in servizio nei tempi previsti della capacità necessaria ai fini dell’adeguatezza
."

7. sul contrasto con il Regolamento UE che ha disciplinato il meccanismo del capacity market per gli Stati Membri. In particolare l’articolo 22 del Regolamento UE 2019/943 (QUI) stabilisce i principi dei meccanismi di capacità che gli stati membri devono rispettare, tra questi abbiamo di significativi:

a) non creano indebite distorsioni del mercato;

b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza;

c) stabiliscono le condizioni tecniche per la partecipazione dei fornitori di capacità prima della procedura di selezione.

Rispetto a questi principi rilevo che in Italia:

Rispetto al principio di cui alla lettera a): avere prorogato ex post la scadenza per ottenere le condizioni di accesso non ha certo favorito quei produttori che si sono ritirati perché avevano valutato di non riuscire ad ottenere in tempo le autorizzazioni  (vedi caso progetto centrale a gas di Tirreno Power a Vado Ligure);

Rispetto al principio di cui alla lettera b): giudicando gli oltre 15.000 MWe di centrali a gas in autorizzazione non contestati dall’attuale meccanismo italiano del capacity market siamo oltre le esigenze di adeguatezza del sistema, non a caso recentemente si è dovuto far marcia indietro da parte di Terna e del MITE sul reale deficit di potenza installata nell’area nord Italia (QUI);

Rispetto al principio di cui alla lettera c): rilevo come tra le condizioni tecniche non possano non esserci anche le autorizzazioni soprattutto l’AIA che entra nel merito del modello gestionale dell’impianto.

 

 

 

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