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venerdì 8 ottobre 2021

Nuove linee guida Piani Emergenza Esterna impianti gestione rifiuti

Con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 (QUI) sono state approvate le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. 

Dal 22 agosto decorrono i 60 giorni affinché vengono predisposti da parte dei gestori degli impianti di gestione rifiuti il Piano di Emergenza Esterno oppure, se esistente, venga aggiornato alle nuove Linee Guida.

Le Linee Guida vanno applicate in modo integrato con la Circolare Ministero Ambiente del 2019 che integra, in chiave preventiva, il contenuto dei Piani di Emergenza Esterna.

Specificamente per la sola gestione del rischio incendi nello stoccaggio di rifiuti negli impianti si veda la Circolare n°1121 del 21 gennaio 2019 (commento e testo QUI)

 

LA NORMATIVA PRECEDENTE PROPEDEUTICA E INTEGRATIVA ALLE NUOVE LINEE GUIDA

L’articolo 26-bis della legge 132/2018 (QUI) ha introdotto per i gestori di impianti (esistenti e nuovi) di stoccaggio e trattamento rifiuti l’obbligo di elaborare Piani di Emergenza Interni ed Esterni. L’articolo stabiliva di rinviare ad un successivo DPCM la definizione di come redigere i suddetti piani soprattutto in funzione della gestione della emergenza dopo che l’evento incidentale si è verificato.

Nelle more del suddetto DPCM è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL 13/2/2019 (QUI). Secondo la Circolare il Piano di Emergenza Interna per gli impianti esistenti doveva essere predisposto entro 90 giorni a partire dal 4/12/2018. Per il Piano di Emergenza Esterno una volta inviati dal gestore al Prefetto i dati utili, quest’ultimo deve redigerlo entro 12 messi da detto invio.

 

LA CIRCOLARE DEL 2019 ANCORA UTILE PER INTEGRARE I NUOVI PIANI DI EMERGENZA ESTERNA DISCIPLINATI DALLE LINEE GUIDA

La Circolare è ancora utile in quanto definisce in modo puntuale il contenuto del Piano di Emergenza Esterna in fase di elaborazione quindi preventivamente all’evento incidentale, mentre le Linee Guida definiscono meglio il Piano in fase di gestione operativa.

In particolare secondo la Circolare i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo le seguenti informazioni da inviare al Prefetto:  

1. Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;

2. Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità

3. Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica

4. Relazione tecnica contenente tra l’altro la descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto

5. Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;  

6. Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;  


Molto interessante è il punto 5 che lega la prevenzione ed eventualmente la gestione dell’evento incidentale non solo ad una generica tutela dell’ambiente circostante l’impianto ma anche alla tutela della salute pubblica e quindi al rischio che l’evento incidentale se si verificasse possa produrre un danno ad essa.

 

QUALI IMPIANTI DI RIFIUTI DEVONO PREDISPORRE IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

Secondo le premesse alle Linee Guida le stesse sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti:

1. ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006: “aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 [NOTA 1] dell'allegato B alla parte quarta del presente Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 [NOTA 2] dell'allegato C alla medesima parte quarta”.

2. agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006: “s) comma 1 articolo 183: s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

3. nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Sostanzialmente, quindi, si applica a quasi tutti gli impianti di gestione rifiuti.

Sono esclusi soltanto gli impianti assoggettati alla normativa c.d. Seveso (versione III) disciplinata in Italia dal D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.  

 

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto.

 

RIPARTIZIONE COMPETENZE

Il gestore, che deve predisporre il piano di emergenza interno (PEI), ha l’onere di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni e gli elementi utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE), tenendo conto altresì dei contenuti del PEI stesso.

Il Prefetto, una volta definito il Piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al Comune/i interessato/i, eventualmente insieme ai Piani operativi, se presenti, relativi agli impianti medesimi.

Ai fini del coordinamento fra PEE e i piani comunali di protezione civile in essere, il PEE medesimo, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il Comune /i in argomento costituisce allegato al piano di protezione civile comunale.

  

RISCHI INCIDENTALI DA PREVENIRE CON IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

I rischi da valutare e limitare preventivamente non sono solo quelli classici relativi ad incendi ed esplosioni ma anche quelli relativi a fughe di biogas e la dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente comprese le falde

  

DEFINIZIONE DELL’AREA POTENZIALMENTE INTERESSATA DALL’INCIDENTE

Le linee guida danno una definizione precisa di questa area come Distanza di Attenzione così descritta: “la massima distanza tra il confine dell’area su cui insiste l’impianto di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti ed il confine dell’area di pertinenza dei bersagli sensibili o l’estremità degli elementi rilevante (es. corso d’acqua, autostrada, ecc.), per la quale l'impatto di un incendio potrebbe ritenersi non trascurabile in termini di effetti sulla salute umana e sull'ambiente e tale da richiedere provvedimenti di ordine pubblico; in particolare, quindi, definisce l’ambito per la identificazione degli elementi territoriali sensibili (es. scuole, ospedali, corsi d’acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, ecc)” Le linee guida nel dare questa definizione parlano di “incendio” ma in realtà precisano che il rischio di incidente riguarda anche le sostanze pericolose e l’incendio è stato preso solo come scenario di riferimento più facile da definire in linea guida generali come quelle qui descritte.

La Distanza di Attenzione cambia secondo la elaborazione dell’Incide di Rischio calcolato secondo la metodologia indicata nella Parte B delle Linee Guida.

Ma la distanza effettiva da prendere in considerazione in caso di incidente e all’interno della quale vanno adottate le misure di protezione, possono essere definite dalle decisioni assunte nell’ambito del PCA in funzione dello sviluppo dello scenario di evento. Il PCA (posto di coordinamento avanzato) è il posto del coordinamento operativo sul luogo dell’incidente, coordinato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi [NOTA 3]  che si avvale della collaborazione dei responsabili sul posto degli altri settori di intervento (Soccorso Sanitario, Ordine e Sicurezza Pubblica, Viabilità, Ambiente, assistenza alla popolazione).

Questo dimostra come la definizione dell’area di possibile impatto in caso di incidente debba essere interpretata, secondo il principio di precauzione, nel modo più ampio possibile in sede di redazione del Piano di Emergenza Esterno

 

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

Secondo le Linee Guida il Piano non è necessario quando l’Indice di Rischio è pari a zero oppure le aree di potenziale impatto non escano dal perimetro dell’impianto.  

 

BONIFICA E RIPRISTINO DEL SITO E/O DELL’AREA INQUINATA DALL’INCIDENTE

L’intervento finale di bonifica e ripristino, consiste nel riportare il sito interessato dagli effetti ambientali dell’evento incidentale occorso nell’impianto di trattamento o stoccaggio di rifiuti, alle condizioni precedenti di utilizzo e permette all'ecosistema colpito di riprendere la normale funzionalità.

Le procedure e i limiti degli inquinanti da rimuovere sono quelle della disciplina delle bonifiche di cui al titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (QUI).

 

INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Secondo le Linee Guida la informazione prevista dal Piano di Emergenza Esterno deve essere prima di tutto preventiva, infatti, come affermano le Linee Guida: “Gli effetti attesi sulla popolazione in conseguenza di un evento incidentale possono essere più o meno gravi, a seconda che i cittadini siano stati o meno preventivamente informati in ordine ai rischi presenti sul territorio e alle misure di protezione pianificate e concretamente realizzate”.

L’attività di informazione alla popolazione, sia preventiva che a seguito di evento incidentale, è affidata al Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile anche con il supporto delle altre istituzioni presenti sul territorio, compresa la Provincia, in relazione alle specifiche competenze tecniche ed amministrative.



[NOTA 1] D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Viene  escluso il deposito temporaneo che non rientra nelle attività di gestione rifiuti autorizzabili.

[NOTA 2] R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

[NOTA 3] Responsabile operativo appartenente al Corpo Nazionale dei VVf, come definito dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 e dalla Direttiva PCM del 3 dicembre 2008.Esso opera anche ai sensi dell’art. 24 del dlgs 139/06.

 

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