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domenica 3 ottobre 2021

Nuove sanzioni penali per il delitto di incendio boschivo

Il Decreto legge 8 settembre 2021 n° 120  (QUI) prevede varie misure anche organizzative per la prevenzione degli incendi boschivi, ma in particolare interviene sul delitto di incendio boschivo (articolo 423-bis Codice Penale) prevedendo nuove fattispecie sanzionatorie.  

 

 

DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A chi commette il delitto di incendio boschivo (articolo 423-bis Codice Penale - QUI) si aggiunge la interdizione da contrattare con la pubblica amministrazione.

 

AGGRAVANTI PER ABUSO DI POTERE

Sempre all’articolo 423-bis si aggiunge il comma 5 per cui quando il delitto di incendio boschivo é commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.  

 

SCONTI DI PENA PER CHI EVITA DI CONTRIBUIRE LA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITÀ DELITTUOSA

Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, sopra riportata, le pene previste dall’articolo 423-bis sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

 

SCONTI DI PENA PER CHI COLLABORA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DELITTUOSI

Si aggiunge che le pene previste dall’articolo 423-bis sono diminuite da un terzo alla metà   nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella   ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

INTERDIZIONE DALLO SVOLGERE SERVIZI ANTINCENDIO

Si aggiunge al Codice Penale l’articolo 423-ter per cui la condanna per il reato di cui all'articolo   423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.

 

CONFISCA DEI BENI

Infine si aggiunge al Codice Penale l’articolo 423-quater per cui nel caso di condanna o di applicazione della pena per il delitto di incendio boschivo (ex 423-bis) su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (QUI) é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, é stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non é possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.  La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato   abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.


 

  

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