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giovedì 5 agosto 2021

Caccia da appostamento la Corte Costituzionale boccia legge della Regione Liguria

Ennesima bocciatura da parte della Corte Costituzionale di una legge regionale della Liguria in materia ambientale. Non è una novità vedi QUI e più recentemente QUI e QUI

Ma vediamo cosa afferma questa nuova sentenza della Corte costituzionale.

 

Si tratta della sentenza sentenza 6 luglio 2021, n. 138 (QUI) ha giudicato la legittimità costituzionale delle seguenti norme regionali:

1.anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti palchi per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo», aggiungendo nella parte finale un ulteriore periodo, ai sensi del quale il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego”.

2. durante il mese di gennaio, nelle zone di protezione speciale (ZPS) l'esercizio della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché la caccia agli ungulati, possa svolgersi per due giornate settimanali a scelta del cacciatore.

 

RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA

La Corte costituzionale dichiara la illegittimità della prima norma regionale sopra riportata in quanto introduce una presunzione di consenso del proprietario del fondo al mantenimento su di esso del materiale usato per la costruzione degli appostamenti temporanei, che eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore regionale, invadendo la competenza riservata allo Stato nella materia «ordinamento civile». La norma regionale comprime, infatti, le facoltà assicurate dal codice civile al proprietario del terreno, presumendo il suo consenso a mantenere su di esso i materiali utilizzati per l'installazione degli appostamenti temporanei, e, inoltre, impone a questo uno specifico onere formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile.

Ora, mentre il consenso del proprietario o del conduttore del fondo all'installazione degli appostamenti temporanei potrebbe essere manifestato senza alcun onere di forma e, quindi, anche oralmente, il diniego al mantenimento dei materiali utilizzati per la costruzione di tali appostamenti richiederebbe, ai sensi della disposizione impugnata, un atto formale.


 

RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA

La Corte costituzionale ricorda in premessa il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007 (QUI) che fissa Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). In particolare la lettera a) comma 1 articolo 5 di detto Decreto Ministeriale stabilisce il divieto dell'«esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati».

La Corte Costituzionale sulla base di detta norma nazionale dichiara la illegittimità costituzionale della seconda norma regionale sopra citata in quanto, assegnando ai cacciatori la scelta, durante il mese di gennaio, delle due giornate a settimana in cui è consentita l'attività venatoria nelle ZPS si pone in palese contrasto con la richiamata disposizione, funzionale alle esigenze di tutela dell'ambiente e non derogabile dal legislatore regionale. Né, alla luce di quanto evidenziato, alcun rilievo potrebbe essere attribuito alle tesi difensive della Regione, imperniate sulla considerazione che le giornate di caccia assegnate a ciascun cacciatore durante la settimana rimarrebbero, comunque, due, e che l'attività venatoria, venendo svolta in un arco temporale più ampio, comporterebbe una minore pressione sul territorio.

È, infatti, di tutta evidenza che la funzione dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007 è proprio quella di assicurare, durante il mese di gennaio, il tendenziale silenzio venatorio nelle ZPS, con l'unica eccezione delle due giornate predefinite settimanalmente dal calendario venatorio, esigenza che verrebbe irrimediabilmente compromessa, ove consentisse, invece, ai cacciatori di svolgere l'attività venatoria in giornate da loro discrezionalmente scelte nell'arco temporale dell'intera settimana.

 



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