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martedì 8 settembre 2020

Diritto associazioni e comitati ad intervenire in giudizio su provvedimenti di condono edilizio


Nuova sentenza del Consiglio di Stato (n°4425 del 10 luglio 2020) sulla legittimazione di associazione ambientaliste e comitati formalmente costituiti ad intervenire nei giudizi amministrativi (TAR  e Consiglio di Stato) contro provvedimenti di condono edilizio a prescindere che riguardino zone soggette a norme ambientali (vincoli paesaggistici, vincoli idrogeologici, siti di importanza comunitaria e aree protette etc. ).
Sulla possibilità di intervenire in processo da parte delle associazioni e comitati contro il rilascio di permessi di costruire avevo già scritto QUI.
Il Consiglio di Stato nella nuova sentenza (per il testo integrale QUI) si pronuncia sulla legittimazione di una associazione ambientalista ad intervenire in opposizione in relazione all’appello di un privato che si era visto negare il provvedimento di condono edilizio per costruzioni senza permesso di costruire.




LA TESI DELL’APPELLANTE CONTRARIA ALLA PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI E COMITATI
L’eccezione con cui parte appellante contesta l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato dall’associazione, si fonderebbe sul presupposto che la legittimazione di quest’ultima sarebbe limitata alla difesa dei valori ambientali dovendosi escludere che la medesima possa intervenire, come nella specie, a tutela di interessi urbanistici.


DIRITTO AD INTERVENIRE AD OPPONENDUM DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E COMITATI
In primo luogo il Consiglio di Stato nella sua nuova sentenza precisa che occorre rilevare che i requisiti concernenti la legittimazione a impugnare devono essere tenuti distinti da quelli relativi alla legittimazione a intervenire, essendo questi ultimi assai meno stringenti dei primi. Aggiunge di conseguenza il Consiglio di Stato che  affinché una parte possa spiegare in appello l’intervento ad opponendum c.d. “proprio”, ovvero quello svolto a sostegno dell'amministrazione resistente in primo grado, è sufficiente la semplice titolarità di un interesse di mero fatto sotteso al mantenimento dell’assetto determinato dai provvedimenti impugnati, che consenta, come nella specie, di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso.



DIRITTO AD INPUGNARE IN VIA PRINCIPALE ATTI EDILIZI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E COMITATI
Secondo il Consiglio di Stato con la nuova sentenza qui esaminata la suddetta tesi dell’appellante non trova ormai credito in giurisprudenza. Difatti, l’“ambiente” (a tutela del quale l’associazione interveniente è legittimata ad agire in giudizio) non può identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di “materia trasversale” (Corte Cost., 20/10/2017, n. 218 - QUI), che coinvolge, in unico coacervo, interessi plurimi (urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, culturali e socio-economici) suscettibili di reciproche interferenze. Da qui la conseguenza che, la tutela degli interessi ambientali, legittimi le associazioni ambientalistiche a impugnare atti o a dedurre vizi di natura urbanistico-edilizia (Cons. Stato, Sez. IV, 14/4/2020, n. 2405 - QUI); 9/1/2014, n. 36 - QUI; Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 839 - QUI).





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