Ieri sera il Consiglio Comunale a stragrande maggioranza ha
votato un odg a sostegno di una delibera (che pubblico in più foto immagine in questo post) sul futuro dell’area
attualmente occupata dalla centrale a carbone. Come è noto Enel ha presentato per questa area e in sostituzione della
centrale esistente un progetto di centrale a gas per il quale è in atto un
procedimento di verifica di assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA). L’odg prevede la
approvazione di una variante urbanistica
che imponga il divieto di realizzare in quell’area impianti a combustibili fossili tra i quali
ovviamente rientra anche il gas.
Il fatto che sia stata una larga maggioranza su una vicenda
che interessa tutti gli spezzini compresi i lavoratori della centrale è
certamente un fatto positivo. Ma le deliberazioni soprattutto se finalizzate ad
approvare una variante urbanistica quindi un atto amministrativo devono essere
credibili anche sotto il profilo giuridico ma anche delle responsabilità
politico istituzionali.
La delibera è debole sotto il profilo amministrativo perchè rimuove questioni decisive che rischiano di far naufragare la variante: rapporto
tra variante e autorizzazione al progetto di centrale a gas; sospensione procedimento di verifica di via in corso; gestione transizione alle fonti rinnovabili secondo il meccanismo capacity
market.
L'odg che la specifica contiene impegni condivisibili in termini di principio ma slegati da una vera strategia amministrativa (aggravando quindi i limiti della delibera di variante) che poi è quello che conta visto che siamo di fronte ad un progetto in corso di approvazione dentro un procedimento di valutazione formalmente iniziato da tempo presso il Ministero dell'Ambiente.
L'odg che la specifica contiene impegni condivisibili in termini di principio ma slegati da una vera strategia amministrativa (aggravando quindi i limiti della delibera di variante) che poi è quello che conta visto che siamo di fronte ad un progetto in corso di approvazione dentro un procedimento di valutazione formalmente iniziato da tempo presso il Ministero dell'Ambiente.
Vediamo partitamente le questioni sia
giuridico amministrative (addirittura di diritto comunitario in parte) e
quella sulle responsabilità e competenze politiche…
LA QUESTIONE DELLA VARIANTE E DEI SUOI LIMITI
GIURIDICO AMMINISTRATIVI
La recente giurisprudenza
ha affermato che le autorizzazioni in variante automatica devono cmq essere
verificate in sede istruttoria. Nel caso del turbogas il Comune
può presentare, all'interno del procedimento unico di autorizzazione
del Mise, un parere motivato. Quindi il Comune partecipa alla procedura e può
dimostrare la non sostenibilità dell'automatismo in variante di detta
autorizzazione all'interno delle conferenze dei servizi. Ma è chiaro che la
norma è fatta apposta per bypassare i comuni, quindi bisogna vedere cosa
metteranno nella variante: se mettono testualmente come affermato nell’odg
approvato ieri: “non vogliamo centrali a
fonti fossili”, verranno bypassati dalla legge c.d. Marzano n° 239 del 2004 che
lascia allo stato la competenza esclusiva a “definire i criteri generali per l'autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW”. L'Amministrazione Comunale deve invece presentare una variante (e la delibera come pure l'odg che la sostiene doveva prevederlo e non lo ha fatto) che
abbia come motivazione l’avvio di un processo di risanamento dell’area non
solo della centrale (quella riguarda la bonifica dei terreni ed è un obbligo di
legge per Enel) ma del livello di inquinamento in generale di tutta la zona.
Quindi elencare una serie di industrie insalubri da evitare accompagnate da uno
studio di impatto sanitario che confermi questa tesi. Uno studio che poteva
essere avviato da subito all’inizio della sindacatura attuale e si è perso
molto tempo in questo senso. Peraltro l’argomento salute e industrie insalubri
è fondamentale per giustificare una variante siffatta perché non
dimentichiamoci che l’area enel non è al centro di altre aree a destinazione
agricola ma invece a destinazione industriale a cominciare dal porto
commerciale di Spezia ( classificato in area industriale persino dalla
zoonizzazione acustica comunale), quindi una variante motivata solo in termini
urbanistici rischia di avere profili di illegittimità impugnabili da Enel o
anche da altri interessati a mantenere l’area in servitù energetica o comunque
a destinazione industriale
È vero che l’odg fa
riferimento alla VAS (valutazione ambientale strategica) ma questo è un mero
obbligo di legge e per ora non è chiaro come verrà impostata ne c’è, sempre nell'odg approvato ieri, alcun riferimento preciso a problematiche sanitarie legate anche agli impatti cumulativi della zona
(porto, cantieri, traffico., depuratore etc.).
IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA IN ATTO
L'odg rimuove di fatto e
di diritto il procedimento in corso per valutare e autorizzare successivamente
il progetto di centrale a gas. Infatti l'odg non chiede formalmente la sospensione del procedimento di verifica di VIA ma si limita a chiedere al governo di non autorizzare la centrale non rilevando le motivazioni giuridiche che potrebbero costringere il Governo a fermare il procedimento. Procedimento illegittimo attualmente perché al
progetto presentato non andava applicata la verifica di assoggettabilità ma la
VIA ordinaria.
Infatti :
1. sono sottoposti a
screening gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (lettera a) punto 1
allegato II-bis alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. sono sottoposti a
VIA ordinaria le centrali termiche d altri impianti di combustione con potenza
di almeno 300 MW (punto 1 allegato II Parte II al DLgs 152/2006)
Quindi l’applicazione
della VIA ordinaria al posto dello screening non era e non è una mera scelta
discrezionale ne di Enel ne tanto meno della Autorità Competente (il Ministero
dell’Ambiente), era dettata direttamente dalla legge.
Ci sono quindi gli
elementi quanto meno per sospendere questo procedimento ed aviare un tavolo di
confronto a livello ministeriale con la partecipazione della Regione della
Provincia spezzina e dei due Comuni interessati (Arcola e La Spezia).
Sia la delibera sulla variante che l'odg (per questo atto vedi foto qui a fianco) che la specifica rimuovono una questione decisiva in questa vicenda del progetto di centrale a gas.
La Commissione UE ha
emanato una Raccomandazione 18 GIUGNO 2019 (2019/C 297/12 - TESTO
RACCOMANDAZIONE: QUI) a tutti gli Stati membri. La parte che
riguarda l’Italia afferma che la proposta di Piano nazionale integrato energia
e clima presentata dal Governo italiano dovrà entro la fine di questo anno per
il settore energia elettrica: “ valutare l’adeguatezza delle risorse tenendo
conto del contesto regionale e delle potenzialità effettive degli
interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi limitrofi; precisare
la misura in cui il previsto sviluppo nel settore del gas è compatibile con gli
obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e con il programmato abbandono
graduale degli impianti termoelettrici a carbone”.
Qui viene in gioco il meccanismo
di capacity market in base al quale dovrà essere emanato, entro il 31/12/2019, un Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico che dovrà individuare le centrali per la produzione di energia elettrica e i relativi siti che le ospitano in grado di entrare in funzione in qualsiasi momento per risolvere emergenze e necessità impreviste.
Questo meccanismo (appunto
definito capacity market), come risulta dal recente pacchetto energia approvato
in sede UE conferma, sia pure in modo ridotto rispetto al passato, le
remunerazioni supplementari pagati ai grandi impianti di produzione
elettrica per la loro disponibilità a produrre energia in caso di problemi
strutturali di sicurezza, e gli incentivi destinati agli operatori della
gestione della domanda per la disponibilità, invece, a ridurre i propri
consumi.
E qui veniamo alla
centrale a gas spezzina ma anche a quelle previste per i siti
di Brindisi, Civitavecchia, Fusina. Occorre chiedere al Governo che
il Decreto di recepimento in Italia del meccanismo del
capacity-market tenga conto delle specificità dei
siti e quindi prevedere un piano delle localizzazioni sostenibili. Richiesta non
semplice ma possibile anche utilizzando imeccanismi di flessibilità
del Regolamento UE quadro in questa materia (2019/943 vedi QUI in
particolare l’articolo 24 paragrafo 1 vedi QUI).
Il nuovo Regolamento UE
sul capacity-market prevede un limite di emissione di
550 gr di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità. Le
nuove centrali elettriche che emettono più di questo e che iniziano la
produzione commerciale dopo l'entrata in vigore del regolamento non
potranno più partecipare ai meccanismi di capacità.
L’articolo 22 (commi
4 e 5 vedi QUI) del
Regolamento UE sopra citato prevede che le centrali elettriche
esistenti che emettono più di 550 gr di CO2 di origine fossile
per kWh e 350 kg di CO2 in media all'anno per kW installati non potranno partecipare ai meccanismi di capacità dopo
il 1 ° luglio 2025. Questo spiega la data di dismissione delle
centrali a carbone di cui si parla in Italia e che permette ad Enel a Spezia di
porre il ricatto o centrale a gas subito oppure restiamo fino a che possiamo
con il carbone e fino al 2025 con le remunerazioni supplementari appunto
del meccanismo capacity market.
Il quadro sopra delineato
non può essere rimosso assolutamente e l’odg
approvato invece lo fa in modo
francamente dilettantesco. Invece proprio rispetto a quanto sopra definitivo
occorre avviare un percorso di coinvolgimento di tutte le istituzioni
interessate al fine di:
1. comprendere le
reali necessità di centrali a gas per gestire la transizione alle rinnovabili
2. elaborare, sulla
base di quanto emergerà dalla analisi del punto 1. un piano di localizzazione
sostenibile (che tenga conto della specificità dei siti) di impianti di
generazione termoelettrica necessari per la transizione al modello rinnovabili
3. definire tempi,
modalità e costi della bonifica restante dell’area.
Il riferimento giuridico
amministrativo per i primi due punti è il Decreto Ministeriale, sopra citato, che
dovrà recepire in Italia il c.d. meccanismo di capacità. Ma c’è
anche l’occasione dettata dalle procedure di VAS:
- del Piano di
Sviluppo di Terna 2018 sulla rete elettrica nazionale (integrata
con quella europea) nonché del 2019. (QUI)
- del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima (QUI).
LA QUESTIONE DELLA INTESA CON LA REGIONE
L'odg chiede alla Regione di impegnarsi a condividere il no al progetto di centrale a gas ma non specifica la precisa competenza che questo ente ha in questa materia.
Come è noto la materia energia rientra tra quelle di legislazione concorrente Stato Regioni. Sulla possibilità o meno di superare (con particolari procedure disciplinate dalla legge statale) la mancata Intesa da parte della Regione, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte in modo non totalmente univoco.
Come è noto la materia energia rientra tra quelle di legislazione concorrente Stato Regioni. Sulla possibilità o meno di superare (con particolari procedure disciplinate dalla legge statale) la mancata Intesa da parte della Regione, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte in modo non totalmente univoco.
Volendo sintetizzare una
questione in realtà molto complessa, l’indirizzo prevalente della Corte
Costituzionale si può così riassumere: l’Intesa stato regioni può essere
superata da una procedura disciplinata da legge statale (vedi ad esempio comma
8-bis legge 239/2004 [NOTA 1])
ma comunque la decisione della Presidenza e del Consiglio dei Ministri non può
essere unilaterale, deve permettere una vera trattativa. A sua volta la Regione
non può negare a priori l’Intesa ma deve motivare il diniego e non per ragioni
strettamente ambientali (qui torniamo alla competenza esclusiva
dello Stato) ma energetico/territoriali.
Sulla questione ci sarà
occasione di tornare ma corre qui l’obbligo di ricordare un precedente storico,
relativamente recente, di diniego di Intesa da parte della Regione Liguria sul
progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia. Era il 3 aprile 2009
quando con una apposita delibera di giunta regionale si affermò: “di ribadire
che ad oggi non esistono le condizioni per rilasciare l’intesa
prevista ai sensi dell’art. 8 della L. n. 340/2000 in quanto l’intervento
risulta in contrasto con la pianificazione regionale ed
inoltre non risulta chiaro il quadro di riferimento programmatico a livello
nazionale;”. Nel frattempo sono intervenute altre leggi e sentenze in materia
ma i principi sono quelli sintetizzati sopra, ne riparleremo...
I LIMITI DEL PARERE NEGATIVO ESPRESSO FINO AD ORA DAL
COMUNE DI SPEZIA NEL PROCEDIMNTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA SUL
PROGETTO DI CENTRALE A GAS
La delibera sulla variante cita il Parere del
Comune espresso a suo tempo e depositato al Ministero dell’Ambiente (vedi QUI) ma senza rilevarne i limiti neppure
sinteticamente.
Quel parere rimuove vari
aspetti quali: la confusione sui termini delle procedure di valutazione da
applicare a questa vicenda, il tipo di valutazione di impatto sanitario da
utilizzare, la rimozione dei parametri corretti con cui deve essere svolta la
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sulla bonifica dell’area enel
rimuove la relazione di riferimento documento decisivo per capire quale tipo di
bonifica si dovrà fare e dove. Sul punto ho spiegato tutto in questo post QUI. L'odg specificativo della delibera sulla variante non tratta di questi limiti.
I LIMITI DEL PARERE DELLA REGIONE SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA
DI VIA
La delibera sulla variante cita anche il parere
della Regione senza rilevarne le gravi criticità e omissioni. Intanto quel Parere chiedeva la applicazione
della VIS in modo improprio ma c’erano anche altre questioni non chiare,
eccole:
1. la VIS
non serve chiederla se si chiede la VIA perché per le centrali termoelettriche
sopra i 300MW è diventata obbligatoria.
2. la VIS
attualmente normata per il caso in esame è debole perché slegata dai passaggi
documentali e procedurali previsti dalla procedura di VIA
3. intanto
sarebbe stato necessario chiedere la archiviazione dello screening attualmente
in corso. Solo così si può permettere di avviare un confronto vero a livello
nazionale su quante centrali a gas servono per la transizione alle fonti
rinnovabili dopo la chiusura del carbone in Italia e soprattutto dove devono
essere realizzate queste centrali
4. per poter
avviare quanto scritto sopra nella terza questione occorre oltre alla
archiviazione anche che la Regione eserciti il suo potere di veto alla Intesa
ai sensi delle sue competenze di legislazione concorrente in materia di
energia. La Regione proprio perché ha questo potere può porre la
terza questione nelle sedi opportune ma ovviamente il procedimento di
autorizzazione in corso al Ministero va stoppato altrimenti il rischio è che
mentre si discute Enel porti a casa l’autorizzazione senza essere invece
costretta a sedere ad un tavolo dove possa essere impegnata ad investire su
progetti che vadano al di la della centrale a gas in sostituzione di quella a
carbone
5. se la
Regione dichiara di partecipare a tutti i tavoli tecnici, come afferma in suoi comunicati, deve prima di tutto
chiarire se ha deciso di nominare il Commissario di sua competenza nella
Commissione tecnica VIA-VAS che segue la istruttoria di screening in corso. A
me personalmente non interessa visto che chiedo l’archiviazione di questa
procedura di screening ma se si fanno certe dichiarazioni poi bisogna essere
precisi nello spiegare a cosa si partecipa e per fare che.
[1] 8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di
intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi
7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta
giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione
dell’intesa di cui al comma 5 dell’articolo 52-quinquies del
testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il
Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate
lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione,
provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso
e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del
testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
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