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mercoledì 9 gennaio 2019

Corte di Giustizia: come valutare l'impatto di un progetto sulla Biodiversità


La Corte di Giustizia UE con sentenza dello scorso 7 novembre 2018 (causa C461-17 per il testo QUI) ha definito i contenuti di una corretta Valutazione di Incidenza su progetti che possono riguardare siti di importanza comunitaria disciplinata dalla Direttiva Habitat (QUI)

La sentenza esamina la procedura di valutazione di incidenza su due siti di importanza comunitaria di un progetto di strada  ( 1,5 km) con rotatoria  percorso/pedonale.

I principi che afferma la sentenza, trattandosi di rinvio pregiudiziale (QUI) alle decisione della Corte di Giustizia, sono vincolanti per tutti gli stati membri

In particolare questi principi riguardano le modalità con cui deve esser svolta la valutazione di incidenza (ex articolo 5 DPR 357/1997 NOTA 1) del progetto  sui siti tutelati dalla Direttiva Habitat.

Vediamoli questi principi affermati nella sentenza... 
 
La valutazione di incidenza del progetto è positiva solo se c’è la certezza di tutelare completamente il sito Habitat
un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto sul sito interessato implica che, prima dell’approvazione del medesimo, devono essere individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto di cui trattasi che possano,  da soli o congiuntamente ad altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che tale attività è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità di  detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico circa l’assenza di tali effetti”.


La valutazione di incidenza deve considerare tutti i siti e le specie tutelati dalla Direttiva Habitat presenti nell’area interessata dal progetto
si deve considerare che debba essere censita la totalità degli habitat e delle specie per i quali il sito è protetto. Infatti, la mancata individuazione, in tale valutazione, della totalità degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato registrato disattenderebbe i requisiti summenzionati e, di conseguenza non sarebbe atta a dissipare ogni ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico circa l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito protetto”.

Può essere sufficiente accertare  che solo determinati tipi di habitat e di specie protetti si trovano nella parte della zona protetta interessata dal progetto e che non può essere arrecato pregiudizio agli altri tipi di habitat e alle specie protetti presenti sul sito”.


Relativamente a siti e specie protette esterne al sito habitat
Per quanto riguarda gli altri tipi di habitat o di specie presenti sul sito ma per i quali quest’ultimo non è stato registrato, nonché i tipi di habitat e le specie situati al di fuori di tale sito, va ricordato, come emerge dal tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», che questa sottopone al meccanismo di tutela ambientale ivi previsto «[q]ualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito». A tal riguardo dall’obiettivo di conservazione perseguito dalla direttiva «habitat» risulta che habitat o specie tipici devono essere inclusi nell’opportuna valutazione, se sono necessari per la conservazione dei tipi di habitat e delle specie individuati per la zona protetta.”


La valutazione di incidenza deve riguardare tutti gli aspetti di impatto sul sito Habitat come pure sulle misure per tutelarlo dall’impatto del progetto valutato: solo così si possono lasciare dei margini di discrezionalità nell’esecuzione del progetto a cura del committente dello stesso
un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito protetto implica, in primo luogo, prima dell’approvazione del piano o del progetto di cui trattasi, l’individuazione di tutti gli aspetti del suddetto piano o progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di  conservazione del sito di cui trattasi. In secondo luogo, una valutazione del genere non può essere considerata opportuna se comporta lacune e non contiene rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti del piano o del  progetto su detto sito. In terzo luogo, tutti gli aspetti del piano o del progetto in questione che  possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del medesimo sito devono essere individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia
Ne consegue che: l’autorità competente a svolgere la Valutazione di Incidenza può:
autorizzare un piano o un progetto che lascia il committente libero di determinare successivamente taluni parametri relativi alla fase di costruzione, quali l’ubicazione dei cantieri e le vie di trasporto, solo se è certo che l’autorizzazione stabilisce condizioni sufficientemente rigorose che garantiscano che tali parametri non pregiudicheranno l’integrità del sito”.


Se l’autorità competente alla Valutazione di Incidenza rimuove la richiesta di approfondimenti scientifici ulteriori deve dimostrarne i motivi
La valutazione di incidenza: “effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in ordine agli effetti dei lavori previsti sul sito interessato.”


  



NOTE 
"Articolo 5 Valutazione di incidenza 
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

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