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mercoledì 19 luglio 2017

Porto di Spezia: ecco come tenere insieme container e tutela della salute

La Presidente e il Segretario della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale magnificano i risultati del porto di Spezia e annunciano i nuovi investimenti di ampliamento del porto. 
Il sottoscritto non vuole sottovalutare questi risultati ma ancora una volta si rimuovono quattro questioni fondamentali per uno sviluppo equilibrato tra porto città e golfo:
1. il ruolo di terzietà della Autorità Portuale che non è la rappresentante dei terminalisti
2. la questione della inchiesta penale sui dragaggi che ha dimostrato i gravi errori e violazioni in questa attività in danno di tutto il golfo
3. la questione della fascia di rispetto e dell’attuazione delle prescrizioni ambientali della Valutazione di Impatto Ambientale del Piano regolatore del porto
4.  un metodo trasparente ed efficiente (da un punto di vista ambientale economico e sociale) per la valutazione/approvazione del nuovo waterfront e relativa stazione crociere

Vediamole partitamente…


1. IL RUOLO DI TERZIETÀ DELLA AUTORITÀ PORTUALE CHE NON È LA RAPPRESENTANTE DEI TERMINALISTI
Compito della Autorità Portuale deve essere quello di creare le condizioni di uno sviluppo equilibrato della portualità con il resto del territorio che circonda il porto anche in relazione con il sistema della portualità nazionale. Compito di promuovere i traffici container deve essere dei concessionari portuale e quindi del mercato.  L’Autorità Portuale deve regolarlo questo mercato.
Non sono io che affermo questa visione della Autorità Portuale ma la stessa legge quadro in materia [ NOTA 1]  anche dopo la recente riforma (per il testo coordinato della legge 84/1994, vedi QUI
In particolare la legge quadro anche quando prevede tra le funzioni della nuova Autorità di sistema portuale anche quelle  di promozione delle operazioni e dei servizi portuali, lega questa attività a quella di controllo a conferma che  questa promozione deve essere svolta proprio come funzione di garanzia delle attività portuali e non come mera promozione commerciale delle operazioni portuali.
Non a caso il TAR PUGLIA  in una sentenza n.1138 del 4/7/2012 ha affermato: “Le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) , possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali,…”



2. LA QUESTIONE DELLA INCHIESTA PENALE SUI DRAGAGGI CHE HA DIMOSTRATO I GRAVI ERRORI E VIOLAZIONI IN QUESTA ATTIVITÀ IN DANNO DI TUTTO IL GOLFO
L’inchiesta penale sui dragaggi ha dimostrato problematiche rilevanti su tre questioni:
1.  Modalità di conduzione delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni ambientali
2. contenuti prescrittive delle autorizzazioni ambientali
3. ruolo del sistema dei controlli pubblici ambientali
Sia sufficiente in questa sede citare la sentenza della Cassazione n.46170 del 3 novembre 2016, che ha dato ragione alla Procura del Tribunale di Spezia e ai legali di Legambiente sul sequestro del cantiere di dragaggio. In questa sentenza si afferma che il livello di torbidità delle acque dopo il dragaggio è stato: “accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli…. (il Tribunale indica le dichiarazioni di una persona informata sui fatti)”.
Per un approfondimento vedi QUI.



3. LA QUESTIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELL’ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO
Secondo la Presidente della Autorità Portuale di sistema la fascia di rispetto arriverà “in parte” per il momento. Si stanno frazionando i progetti di tutela dell’ambiente e della salute dei residenti nei quartieri limitrofi al porto. Questo oltre ad essere sbagliato in se è anche in palese contrasto perfino con le prescrizioni  del giudizio di VIA del MInistero dell’Ambiente sul Piano Regolatore del Porto di Spezia che riporto di seguito:

Prescrizione n.15
15. al fine di mitigare gli impatti prodotti dalle attività portuali sulle componenti ambientali delle  aree limitrofe , dovrà essere valutata la possibilità di estendere la prevista fascia di rispetto  ad altre aree significative la cui progettazione dovrà realizzarsi con la partecipazione  dell’A.P. e dei Comuni che si affacciano sul Golfo della Spezia e con l’auspicabile presenza anche di altri soggetti pubblici e non;detto progetto dovrebbe abbracciare l’intero fronte d’acqua e qualificarsi delle specificità ambientali e dell’urbanizzazione che incontra...". 

Prescrizione n. 16
16-dovrànno  essere realizzate tutte le opere di mitigazione previste nello SIA;in particolare,la realizzazione delle  opere infrastrutturali    finalizzate alla riduzione  preliminare delle cause di impatto sulle componenti ambientali previste dall’attuazione del nuovo PRP   dovrà  precedere il completamento delle opere vere e proprie destinate a potenziare le attività produttive portuali quali  moli e  banchine”.

Il tutto proprio per evitare che l’impatto dell’ampliamento del porto non venga valutato nella sua complessità come afferma la:
Prescrizione n. 10
10- il potenziamento delle attività portuali previste dal PRP ,in grado di determinare  incremento degli inquinanti tale da determinare valori critici  degli stessi, potrà essere realizzato subordinatamente alla concomitante riduzione di detti valori in altri ambiti operativi;al riguardo , il Proponente,in accordo con gli Enti preposti ,dovrà dare attuazione per quanto di competenza a tutte le  azioni previste nella proposta di Piano di risanamento a tutela della qualità dell’aria adottato dalla Regione Liguria anche sulla base di ulteriori azioni aggiuntive previste per  detto piano da parte del Consiglio Regionale”.



4.  UN METODO TRASPARENTE ED EFFICIENTE (DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE ECONOMICO E SOCIALE) PER LA VALUTAZIONE/APPROVAZIONE DEL NUOVO WATERFRONT E RELATIVA STAZIONE CROCIERE
Voglio ricordare alcune questioni che emergono dai documenti ufficiali di approvazione del Piano Regolatore del Porto oltre che dalla normativa generale su Valutazione Ambientale dei Piani (VAS) e dei progetti (VIA):

1. Il PRP per le funzioni distinte da quelle strettamente portuali deve essere coerente con Piano urbanistico comunale il che tradotto significa che il Comune di Spezia poteva e può ancora intervenire per dare prescrizioni urbanistico edilizie al progetto di waterfront (parere della Regione sulla VIA dl PRP delibera del Consiglio Regionale di approvazione del PRP) e quindi anche alla stazione crocieristica.

2. Il vecchio Masterplan del Waterfront veniva considerato dal Comitato Portuale (vedi le due delibere di approvazione di cui ho scritto qui) scontato nei suoi caratteri urbanistici ed edilizi, stazione crocieristica compresa, senza aver minimamente tenuto conto delle prescrizioni ambientali del Ministero dell’Ambiente in sede di giudizio di VIA, relativamente:
2.1. alle modifiche di circolazione delle acque e dei sedimenti diffusi dalla incrementata attività di navigazione in rapporto all'impatto sul Santuario dei Cetacei (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
2.2. al sovraccarico di nutrienti nell’ambito del golfo dovuto sempre all'incremento di attività di navigazione (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
2.3. all’impatto ambientale cumulativo della stazione crocieristica sull'ecosistema golfo e aree limitrofe di pregio naturalistico (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)

3. si conferma come il Waterfront dovrà essere considerato non un progetto (vedi ad esempio il vecchio Masterplan presentato) ma uno strumento urbanistico attuativo e specificativo del PRP (delibera Consiglio Regionale di approvazione del PRP) e quindi la necessità di applicare la VAS come analizzato qui e qui . 

4. il vecchio progetto di Masterplan è stato elaborato senza aver elaborato in precedenza un set di indicatori ambientali in grado di misurarne , con fondatezza scientifica e trasparenza comunicativa, l’impatto ambientale potenziale parere Regione sulla VIA del PRP)

5. il progetto di Masterplan e le due delibere del Comitato Portuale sopra citate hanno dato per scontato la stazione crocieristica di questo progetto in palese contrasto con la prescrizione che prevedeva che la fattibilità della funzione crocieristica doveva essere preventivamente sottoposta ad adeguata valutazione degli enti interessati anche sotto il profilo della  accettabilità ambientale (delibera Consiglio Regionale di approvazione del PRP) 

A conferma si veda il Decreto (per il testo completo vedi QUI) relativamente all’ambito 5 del Piano regolatore del porto “Marina della Spezia” dove sono previsti l’ampliamento del Molo Italia nonché del nuovo Molo Crociere a servizio della Stazione Marittima, rinvia ad ulteriori e indispensabili valutazioni di impatto ambientale. 
Da questo decreto si ricava quanto segue: 
1. Sulle emissioni da navi da crociera nel porto di Spezia siamo all’anno zero (ma questa non è una novità come ho ampiamente dimostrato anche QUI
2. Gli interventi previsti per l’ambito 5 (stazione crocieristica compresa) dovranno avere una nuova valutazione di impatto ambientale
3. La nuova valutazione di impatto ambientale dovrà verificare  l’impatto di quanto previsto nell’ambito 5. sulla circolazione delle acque nel golfo, sulla qualità dell’aria nonché  sulla valenza storico architettonica della zona centro della città.
4. gli interventi previsti nell’ambito 5 possono costituire variante al Piano regolatore del porto e su questo dovrà pronunciarsi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.




NOTA 1 LE COMPETENZE DELLA AUTORITA' PORTUALE DI SISTEMA  
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

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