Quelle
fumate erano quasi sicuramente dovute ai c.d transitori cioè a fenomeni di
arresto ed avvio del gruppo a carbone. A dimostrazione della importanza di
questo problema, in termini in primo luogo di impatto sulla salute dei cittadini
spezzini, la UE ora ha approvato una Decisione (per il testo integrale vedi qui) nella
quale ha innovato gli obblighi che gli impianti, come la centrale Enel, hanno in
queste situazioni.
Di seguito descriverò le conseguenze di questa Decisione rispetto alla centrale Enel di Spezia ed al ruolo che potrebbe giocare l'Amministrazione Comunale.......
IL CONCETTO DI
AVVIAMENTO E DI ARRESTO DELLE SEZIONI DELLA CENTRALE
Si
tratta di un provvedimento molto importante
che vincola ancor di più, di quanto non facesse la vigente normativa
nazionale, le centrali termoelettriche queste fasi di gestione dell’impianto.
In
particolare secondo la legge fino ad ora vigente si intendono ex comma 1 articolo 268 DLgs 16ì52/2006 per :
“
bb) periodo di avviamento: salva diversa
disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una
condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita
in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una
condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di
processo pari o superiore al minimo tecnico;
cc) periodo di arresto:
salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non
dovuta ad un guasto, è portato da una condizione nella quale esercita
l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è
esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o
non è esercitata;”
LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA HA MOLTI TRANSITORI CON CONSEGUENTE AUMENTO
DI EMISSIONI DI POLVERI FINI E RELATIVI MICROINQUINANTI CANCEROGENI
Ora queste fasi di arresto e avvio, come dimostrato da documenti ufficiali
prodotti recentemente dai consulenti per
il Piano Energetico del Comune, possono aumentare, se non adeguatamente
gestite, le emissioni di polveri fini e quindi di microinquinanti cancerogeni. Infatti il contributo delle emissioni complessive di
PM (particelle fini) va anche
assegnato a: “particelle di carbone incombusto durante il processo produttivo. In questo
caso l’incremento del valore specifico di emissione di PM nel corso degli
anni rappresentati (vedi Grafico 3.2.5) deriva sia dall’incremento della
produzione elettrica legata all’unità a carbone sia al fatto che, sulla base di
quanto descritto nella Dichiarazione ambientale della centrale, la stessa
subisca frequenti variazioni di potenza per soddisfare le esigenze dettate
dalla rete elettrica nazionale. Nella stessa dichiarazione ambientale, ENEL
sostiene che frequenti variazioni di potenza incidono negativamente
sull’efficienza di captazione degli elettrofiltri con una conseguente
maggiore emissione di polveri.”(dal Bilancio energetico dei consulenti del
Comune di Spezia).
Non
solo ma l’Istituto
superiore di Sanità nella relazione
di supporto al Comune della Spezia ha affermato: “la
Sezione 3 ha operato in modo
apparentemente più continuo ma con una potenza che, escluso i mesi di luglio ed
agosto ha oscillato sempre intorno all’80% di quella nominale e per un tempo
mediamente oscillante intorno al 65% del possibile. Questa situazione è
compatibile con l’esercizio di un impianto che segue le punte settimanali,
ovvero viene posto in stand by nel week end. L’ipotetico ma verosimile
scenario sopra delineato è certamente penalizzante dal punto di vista delle
emissioni in aria poiché implicherebbe un maggior numero di transitori e
più lunghi tempi di marcia degli impianti a potenza ridotta.”
FINO AD ORA LA
CENTRALE ENEL DI SPEZIA NON HA RISPETTATO LA PUR BLANDA VIGENTE NORMATIVA SUI
TRANSITORI
Sia
la vecchia normativa (articolo 8 di un decreto del 1989 per il testo vedi qui ), sia
il decreto del 1997 con la quale la
centrale è attualmente autorizzata (punto 16 vedi per il testo qui) sia
infine la vigente normativa nazionale (comma 14 articolo 271 del DLgs 152/2006) prevedevano la possibilità di inserire
prescrizioni e protocolli tecnici (fino ad arrivare alla prescrizione di usare combustibili meno inquinanti: metano)
per gestire questi transitori.
Queste prescrizioni non si sa "se e come" siano
state fino ad ora applicate, visto che nessun rapporto pubblico è stato mai
prodotto. Su questo punto sarebbe necessario che la magistratura
aprisse una inchiesta, peraltro richiesta con un documentato esposto del Comitato Spezia via dal carbone, visto che si potrebbe configurare la realizzazione di due
reati: omissioni di atti di ufficio (da parte di amministratori e dirigenti pubblici), e getto di cose
pericolose (da parte dei responsabili della centrale).
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DECISIONE DELLA UE DEL 7 MAGGIO 2012
La nuova
Decisione rispetto alla normativa sopra riportata introduce vincoli più
stringenti in materia di gestione di questi transitori anche per un impianto
come la centrale Enel di Spezia.
La Decisione
infatti all’articolo 3 afferma che per stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, si devono
applicare le seguenti regole:
1) i criteri o i parametri utilizzati per
stabilire i periodi di avvio e di arresto devono essere trasparenti e verificabili da terzi;
2) la determinazione dei periodi di avvio
e di arresto deve essere basata su condizioni che consentano un processo di produzione a
regime nel rispetto della salute e della
sicurezza;
Inoltre ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto le
autorizzazioni agli impianti dovranno includere:
1. La introduzione del termine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, oppure processi specifici o valori
soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio
e all'inizio del periodo di arresto chiari, facilmente monitorabili
e applicabili alla tecnologia impiegata;
2. misure che assicurino che i periodi di
avvio e di arresto siano ridotti al
minimo necessario;
3. misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi
in funzione non appena tecnicamente possibile.
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra ,
si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di esercizio
dell'impianto di combustione e delle sue entità nonché le condizioni di
esercizio dei dispositivi di abbattimento applicati.
CONSEGUENZE DI QUESTA DECISIONE DELLA UE
Come si vede
questa Decisione rispetto alla normativa passata (ripeto, a quanto reso
pubblico, non rispettata fino ad ora da enel) contiene le seguenti novità:
1. la necessità
di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni all'Enel) nel definire i criteri e i parametri per la
gestione dei transitori;
2. la massima trasparenza sulla gestione e sul
rispetto delle vincoli di legge nella gestione dei transitori; quindi la
necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati
degli stessi;
3. riduzione al minimo dei transitori (la
normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
4. la necessità di legare i protocolli tecnici
di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;
5.
parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi
allegato alla Decisione).
COSA DEVE FARE
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO QUESTA DECISIONE
La
Decisione ex articolo 288 del Trattato di Funzionamento della UE è
immediatamente obbligatoria negli stati membri.
Quindi
il Sindaco Federici, senza attendere la nuova AIA, può chiedere immediatamente al
Ministro dell’Ambiente di integrare la vigente autorizzazione alla centrale
Enel con i nuovi vincoli, più stringenti, previsti dalla Decisione.
Questa
richiesta è assolutamente credibile non solo perché giustificata dalla nuova
normativa europea ma anche dai documenti (citati in precedenza) dei consulenti
del Comune che dimostrano la problematicità sanitaria della gestione di questi transitori
nella centrale enel.
Nel
caso in cui il Ministro si rifiutasse di applicare la nuova Decisione della UE
alla centrale Enel di Spezia, il Sindaco forte:
1. di questa Decisione della UE,
2. delle violazioni della normativa previgente sopra riportate
3. nonché del mancato rilascio della nuova AIA nei termini di legge (vedi qui).......
.....è titolato a valutare la possibilità di intervenire sulla questione dei transitori con Ordinanza nella sua qualità di massima autorità sanitaria comunale!
A proposito di fumate nere:
RispondiEliminahttp://youtu.be/qGiPSkE-pqI
http://youtu.be/tfVnHRSpc7o