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martedì 15 maggio 2012

Centrale Enel: novità dalla UE contro le fumate nere, Federici intervenga!

Vi ricordate le fumate nere dei mesi scorsi?  Tipo quella che vedete riprodotta nella foto a fianco ripresa dal profilo di fb Via la centrale enel da Spezia.  Ne ho trattato qui e successivamente qui.  

Quelle fumate erano quasi sicuramente dovute  ai c.d transitori cioè a fenomeni di arresto ed avvio del gruppo a carbone. A dimostrazione della importanza di questo problema, in termini in primo luogo di impatto sulla salute dei cittadini spezzini, la UE ora ha approvato una Decisione (per  il testo integrale vedi quinella quale ha innovato gli obblighi che gli impianti, come la centrale Enel, hanno in queste situazioni.
Di seguito descriverò le conseguenze di questa Decisione rispetto alla centrale Enel di Spezia ed al ruolo che potrebbe giocare l'Amministrazione Comunale.......


IL CONCETTO DI AVVIAMENTO E DI ARRESTO DELLE SEZIONI DELLA CENTRALE 
Si tratta di un provvedimento molto importante  che vincola ancor di più, di quanto non facesse la vigente normativa nazionale, le centrali termoelettriche queste fasi di gestione dell’impianto.
In particolare secondo la legge fino ad ora vigente si intendono  ex comma 1 articolo 268 DLgs 16ì52/2006 per :
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto, è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata;”


LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA HA MOLTI TRANSITORI CON CONSEGUENTE AUMENTO DI EMISSIONI DI POLVERI FINI E RELATIVI MICROINQUINANTI CANCEROGENI
Ora queste fasi di arresto e avvio, come dimostrato da documenti ufficiali prodotti recentemente dai consulenti per il Piano Energetico del Comune, possono aumentare, se non adeguatamente gestite, le emissioni di polveri fini e quindi di microinquinanti cancerogeni.  Infatti  il contributo delle emissioni complessive di PM (particelle fini)  va anche assegnato a: “particelle di carbone incombusto durante il processo produttivo. In questo caso  l’incremento del valore specifico di emissione di PM nel corso degli anni rappresentati (vedi Grafico 3.2.5) deriva sia dall’incremento della produzione elettrica legata all’unità a carbone sia al fatto che, sulla base di quanto descritto nella Dichiarazione ambientale della centrale, la stessa subisca frequenti variazioni di potenza per soddisfare le esigenze dettate dalla rete elettrica nazionale. Nella stessa dichiarazione ambientale, ENEL sostiene che frequenti variazioni di potenza incidono negativamente sull’efficienza di captazione degli elettrofiltri con una conseguente maggiore emissione di polveri.”(dal Bilancio energetico dei consulenti del Comune di Spezia).

Non solo ma l’Istituto superiore di Sanità nella relazione di supporto al Comune della Spezia ha affermato: “la Sezione 3 ha operato in modo apparentemente più continuo ma con una potenza che, escluso i mesi di luglio ed agosto ha oscillato sempre intorno all’80% di quella nominale e per un tempo mediamente oscillante intorno al 65% del possibile.  Questa situazione è compatibile con l’esercizio di un impianto che segue le punte settimanali, ovvero viene posto in stand by nel week end.  L’ipotetico ma verosimile scenario sopra delineato è certamente penalizzante dal punto di vista delle emissioni in aria poiché implicherebbe un maggior numero di transitori e più lunghi tempi di marcia degli impianti a potenza ridotta.”   


FINO AD ORA LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA NON HA RISPETTATO LA PUR BLANDA VIGENTE NORMATIVA SUI TRANSITORI
Sia la vecchia normativa (articolo 8 di un decreto del 1989 per il testo vedi qui  ), sia il decreto del 1997  con la quale la centrale è attualmente autorizzata (punto 16 vedi per il testo quisia infine la vigente normativa nazionale (comma 14 articolo 271 del DLgs 152/2006)  prevedevano la possibilità di inserire prescrizioni e protocolli tecnici (fino ad  arrivare alla prescrizione di usare combustibili meno inquinanti: metano) per gestire questi transitori.


Queste prescrizioni non si sa "se e come" siano state fino ad ora applicate, visto che nessun rapporto pubblico è stato mai prodotto. Su questo punto sarebbe necessario che la magistratura aprisse una inchiesta, peraltro richiesta con un documentato esposto del Comitato Spezia via dal carbone, visto che si potrebbe configurare la realizzazione di due reati: omissioni di atti di ufficio (da parte di amministratori e  dirigenti pubblici), e getto di cose pericolose (da parte dei responsabili della centrale).


LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DECISIONE DELLA UE DEL 7 MAGGIO 2012
La nuova Decisione rispetto alla normativa sopra riportata introduce vincoli più stringenti in materia di gestione di questi transitori anche per un impianto come la centrale Enel di Spezia.

La Decisione infatti all’articolo 3 afferma che per stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, si devono applicare le seguenti regole:
1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto devono essere  trasparenti e verificabili da terzi;
2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto deve essere basata su condizioni che consentano un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;

Inoltre ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto le autorizzazioni agli impianti dovranno includere:
1. La introduzione del termine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, oppure processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all'inizio del periodo di arresto chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata;
2. misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;
3. misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra , si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di esercizio dell'impianto di combustione e delle sue entità nonché le condizioni di esercizio dei dispositivi di abbattimento applicati.


CONSEGUENZE DI QUESTA DECISIONE DELLA UE
Come si vede questa Decisione rispetto alla normativa passata (ripeto, a quanto reso pubblico, non rispettata fino ad ora da enel) contiene le seguenti novità:
1. la necessità di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni all'Enel) nel definire i criteri e i parametri per la gestione dei transitori;
2. la massima trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati degli stessi;
3. riduzione al minimo dei transitori (la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
4. la necessità di legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;
5. parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).


COSA DEVE FARE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DOPO QUESTA DECISIONE
La Decisione ex articolo 288 del Trattato di Funzionamento della UE è immediatamente obbligatoria negli stati membri. 
Quindi il Sindaco Federici, senza attendere la nuova AIA, può chiedere immediatamente al Ministro dell’Ambiente di integrare la vigente autorizzazione alla centrale Enel con i nuovi vincoli, più stringenti, previsti dalla Decisione. 
Questa richiesta è assolutamente credibile non solo perché giustificata dalla nuova normativa europea ma anche dai documenti (citati in precedenza) dei consulenti del Comune che dimostrano la problematicità sanitaria della gestione di questi transitori nella centrale enel.

Nel caso in cui il Ministro si rifiutasse di applicare la nuova Decisione della UE alla centrale Enel di Spezia, il Sindaco forte: 
1. di questa Decisione della UE, 
2. delle violazioni della normativa previgente sopra riportate 
3. nonché del mancato rilascio della nuova AIA nei termini di legge (vedi qui)....... 


.....è titolato a valutare la possibilità di intervenire sulla questione dei transitori con Ordinanza nella sua qualità di massima autorità sanitaria comunale!






1 commento:

  1. A proposito di fumate nere:
    http://youtu.be/qGiPSkE-pqI
    http://youtu.be/tfVnHRSpc7o

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