(vedi QUI) di
rispondere alle critiche sulle modalità di bonifica attuali e future nell’area
ex IP.
Di
seguito analizzerò le principali affermazioni dell’Amministrazione Comunale
contestandole punto per punto come è mio costume su questo blog.
LA QUESTIONE
DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO EX AREA IP
Caratterizzazione significa verifica con
apposite procedure analitiche del livello di inquinamento dell’area da
bonificare dopo che si è dimostrato che sono superati i i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali (secondo la dizione del TU
ambientale articolo 240 DLgs
152/2006).
Secondo
i “chiarimenti” (vedi
qui) del
Comune : “la caratterizzazione alla base
del Progetto di Bonifica è stata realizzata dall’Ingegnere Boeri nel 1999 in
qualità di CTU del Tribunale civile della Spezia”. In realtà già da quanto dichiarato dal Comune si capisce
che il lavoro dell’Ing. Boeri, ottimo per altri versi perché dimostrava
comunque una situazione di pesante inquinamento, non era una vera e propria caratterizzazione
ma una perizia all’interno di un
contenzioso legale tra la ditta (Grifil) allora proprietaria di una parte consistente
dell’area in oggetto e l’ENI in relazione alla contestazione per cui quest’ultima
avrebbe venduto il terreno alla Grifil dichiarandolo già bonificato cosa che
non rispondeva al vero, ovviamente.
Che
le cose stiano proprio così lo dimostra un documento rimosso dall’Amministrazione
Comunale. Si tratta del parere del dott.
Busà emesso in data 20/7/2000 quindi successivamente alla perizia Boeri. All’epoca
il dott. Busà era consulente dell’Amministrazione Comunale. A pagina 5 di quel parere il consulente del
Comune affermava: “ L’ipotesi di
correlazione dei dati della perizia dell’Ing. Boeri con le metodologie adottate
dal laboratorio Chemical Controls di Livorno non è accettabile in quanto con la
metodologia Boeri, gravimetrica, si perde buona parte della componente
idrocarburica leggera, che nella relazione, è stato detto essere quella
prevalente. Pertanto la caratterizzazione del sito, per ciò che attiene
alla matrice idrocarburica effettuata precedentemente al mese di giugno 2000 è
da considerarsi incompleta. In tal
caso non si è in grado di ottemperare ai requisiti normativi…….. assai
importanti sia per decidere a quale limite di legge riferirsi sia per valutare
attentamente gli interventi di bonifica in particolare quelli proposti
(bioventilazione o landfarming). Entrambi tali interventi di bonifica, infatti,
si basano su degradazione biologica di matrici organiche e questa, tra l’altro,
è più o meno veloce a seconda della lunghezza e dell’orientamento spaziale
della molecola idrocarburica”
Mi
sembra chiaro Busà dice nel 2000: guardate che non sono state adeguatamente
analizzate le dispersioni degli inquinanti ed è da questa analisi (caratterizzazione
in termini tecnici) che poi si possono capire le tecniche di bonifica
adeguate.
Sulla
base del parere di Busà la Conferenza
dei Servizi (20/7/2000) a cui parteciparono tutti gli enti tecnici
competenti bocciò il primo progetto di
bonifica.
A
settembre del 2000 il dott. Busà non
viene confermato come consulente del Comune, eppure qualche settimana prima,
esattamente il 4/8/2000 l’allora assessore all’Ambiente affermava, in
riferimento al dott. Busà: “ Nel frattempo, il settore Ambiente del
Comune si è già dotato di una consulenza esterna estremamente qualificata per
supportare gli uffici proprio nelle conferenze dei servizi dedicate ai progetti
di bonifica nell’area ex IP”. Insomma
siamo autorizzati a pensare che il dott. Busà venne allontanato non certo per
incompetenza ma perché voleva imporre una caratterizzazione e delle conseguenti
tecniche di bonifica, migliori di quelle
proposte.
Prima
conclusione:
l’Amministrazione rimuove un primo dato
fondamentale: nel 2000 aveva le indicazioni tecniche giuste per avviare da
subito una completa caratterizzazione del sito sulla base del quale scegliere
la tecnica di bonifica più adatta anche per la prevenzione della salute dei
cittadini spezzini residenti nelle aree prospicienti a quelle oggetto della
bonifica. Non le ha seguite e ciò è
dimostrato dalla stessa risposta della Amministrazione Comunale, vedi qui, che
dopo aver citato la perizia Boeri afferma che nel 2007 si sono dovute fare delle “campagne di caratterizzazione integrative”. Ecco qui c’è la dimostrazione di una notizia di reato non perseguito,
infatti se l’Amministrazione Comunale avesse seguito le indicazioni del dott.
Busà ( ma richieste di caratterizzazioni integrative erano contenute anche
nella citata perizia Boeri) non ci sarebbero stati gli oltre 4 anni di puzze
terribili fino al 2008 a cui sono stati sottoposti migliaia di cittadini
spezzini, puzze continuate anche negli anni successivi ma in modo più contenuto. PERCHè LA MAGISTRATURA NON INTERVENNE? Ricordo che nel 2001 io presentati un memoria
alla Procura della Repubblica di Spezia senza alcun esito!
SULLA MODALITà DI BONIFICA PER SUBDISTRETTI
Secondo
i “chiarimenti” dell’Amministrazione
Comunale (vedi qui):
“ per quanto riguarda la bonifica per
subdistretti, si fa presente che tale modalità era esplicitamente prevista
dalla normativa per le aree vaste (articolo 11 DM 471/1999).”
Ora
messa così sembrerebbe che su un’area vasta automaticamente si debba procedere
per subdistretti, cioè per aree
limitate, ma questa invece come afferma la normativa citata dal Comune è il
frutto di una istruttoria che deve dimostrare l’utilità di procedere per subdistretti.
Seconda
conclusione: Anche
per questa problematica facciamo parlare i documenti. Leggiamo cosa scrive,
nella relazione del 23/9/2007, un altro consulente del Comune la dott.sa Tunesi
: “Un elemento che ha generato
problemi di cantiere e ostacola una efficace bonifica del sito è la
diversificazione in sub distretti e la mancata adozione di una progettazione
che anche se suddivisa per fasi di attuazione rimanga unitaria ed omogenea”.
SULLA TECNICA
DI BONIFICA ADOTTATA
Nei
“chiarimenti” dell’Amministrazione comunale
si afferma che oltre alla tecnica del
landfarming è stata usata, dal 2006, anche la tecnica del Soilwashing per le
terre inquinate potenzialmente più odorigene.
Peccato
che gli odori siano continuati fino all’epoca recente, vedi
qui.
Ma
al di là di questo aspetto relativamente alla tecnica del soilwashing , l’Amministrazione
Comunale non ha mai risposto alla perizia che il dott. Busà nel 2007 svolse per
il Comitato La Salamandra. In quella perizia a pagina 20 (vedi qui) si
affermava: “occorre tenere presente che
il capannone attualmente utilizzato per creare un’area di trattamento anche per
il soil washing, non risulta adeguato alla esigenza di ridurre le emissioni
odorigene. In situazioni analoghe, secondo l’esperienza di chi scrive e secondo
la letteratura consolidata, si ricorre a trattamenti in tenda su porzioni di
suolo che vengono scavate e trattate sotto la stessa. Tale tenda (o capannone
ermetico) è ovviamente sotto depressione con assorbimento degli odori su
carboni attivi e viene spostata sul cantiere alla fine del trattamento del
singolo lotto.”.
Terza
conclusione: Forse
se si fosse adottato il suggerimento
tecnico del dott. Busà si sarebbero evitate altre estati con migliaia di
cittadini barricati in casa per resistere alle puzze nauseabonde continuate
fino all’estate scorsa.
LA QUESTIONE
DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER L’IPERCOOP PRIMA DELLA CERTIFICAZIONE DELLA AVVENUTA BONIFICA
Secondo
i “chiarimenti” dell’Amministrazione
Comunale (vedi
qui) :
“Come risulta evidente la novella del
2009 ha corretto la precedente impostazione della LR 18/1999 ……. Con la nuova
formulazione la certificazione della bonifica è stata più propriamente posta
quale condizione di efficacia dei titoli edilizi”.
Le
concessioni di cui stiamo trattando sono state rilasciate nell’agosto 2000, ora
al di la dei principi di retroattività della legge, risulta chiaramente che in
quella data le concessioni non potevano essere rilasciate e che quindi chi le
rilasciò lo fece in palese contrasto della legge vigente all’epoca. Il fatto
che successivamente la legge sia cambiata appare solo un cavillo legale, oppure
una curiosa capacità predittiva dei dirigenti del Comune in anticipo di 8 anni
dalla futura nuova legge!
Peraltro
volendo rimanere alle questioni strettamente giuridiche sulla retroattività di norme intervenute
successivamente nel tempo interviene l’articolo 11 delle preleggi al Codice
Civile il cui principio direttivo è quello secondo cui sono prive di efficacia
retroattiva le disposizioni di legge che non dichiarino espressamente di voler
produrre effetti anche per il passato. E la legge regionale del 2009 non prevede ciò quindi…....
Ma
al di la della questione della retroattività che ha fatto discutere le migliori
menti giuridici di questo paese e che lascerei alle aule universitarie, a mio
avvio risulta ancor più grave il dato per
cui i titoli edilizi in questione furono
rilasciati in un epoca in cui non era stata neppure completata la
caratterizzazione del sito ne
approvato alcun progetto di bonifica. Rilasciando i titoli edilizi (agosto
2000) quindi l’Amministrazione Comunale ha violato la legge vigente all’epoca ma
soprattutto ha “anticipato” la
definitiva destinazione urbanistica dell’area (ipercoop) senza sapere neppure
di preciso quale livello di inquinamento c’era nei terreni, quale dispersione
dello stesso, quali difficoltà per bonificarlo; peraltro che c’erano difficoltà
lo hanno dimostrato le necessarie nuove caratterizzazioni (vedi qui) come
pure le varie varianti al progetto di bonifica iniziale.
In
realtà quello che non si vuole ammettere è che all’epoca fu fatta la forzatura di legge perché altrimenti la Grifil srl sarebbe
stata costretta, viste le sue sofferenze
bancarie, a vendere il terreno e questo avrebbe comportato il rischio che
lo stesso venisse acquistato da qualcuno non interessato a realizzare l’ipercoop
ma altri interventi non legati al giro PD della lega coop. Infatti nella istanza di rilascio del titolo edilizio presentata da Grifil srl (punto 6) si chiariva il vero motivo della “fretta” di questa società: il rinnovo
della fideussione bancarie subordinato al possesso del titolo edilizio che
ovviamente valorizzava in prospettiva enormemente la proprietà dei terreni ex
IP. Vi riporto il passaggio della
istanza di richiesta del titolo edilizio:
“ Che è interesse per la Grifil essere in
possesso delle concessioni edilizie in quanto gli enti finanziatori delle somme
necessarie per procedere alla bonifica dei suoli (interventi straordinari non
previsti) condizionano l’erogazione dei finanziamenti alla esibizione, da parte
della Grifil delle predette concessioni. Inoltre qualora la Grifil srl non
fosse adempiente agli obblighi assunti contrattualmente – contratto di vendita
chiavi in mano – con lo Sviluppo Immobialiare (Coop Liguria) subirebbe gravi ed
irreparabili danni”.
Quarta conclusione: Insomma
un ultimatum bello e buono in termini amministrativi: o mi rilasci la
concessione o salta l’ipercoop! Oltretutto aggravato dalla farsa delle spese
straordinarie da accollarsi per la spesa imprevista della bonifica di un’area
doveva era insistita per quasi 100 anni una raffineria! MA PER FAVORE!
LA QUESTIONE
DELLA ESONDAZIONE DEL TORRENTE CAPPELLETTO
Secondo
i chiarimenti del Comune (vedi
qui), relativamente
all’evento di esondazione del Torrente Cappelletto che attraversa l’area ex IP “due giorni dopo l’evento i tecnici Arpal
hanno effettuato una campagna di monitoraggio lungo l’asta del Torrente…… sono
stati prelevati campioni senza rilevare evidenze di contaminazione da
idrocarburi”
Ah si e allora questa notizia da chi
proviene dagli UFO? Guardate qui (pagina 42).
L’affermazione più comica
dei chiarimenti del Comune è questa citazione:
“Alcuni sostengono che esiste una estesa contaminazione delle acque sotterranee e manca un adeguato monitoraggio delle stesse”
“Alcuni sostengono che esiste una estesa contaminazione delle acque sotterranee e manca un adeguato monitoraggio delle stesse”
No scusate non sono “alcuni”
che fanno questa affermazione ma la relazione dell’Ing. Boeri nel 2007 all’epoca
consulente del Comune
LA QUESTIONE DELLA LIMITATA PRESENZA NELL’AREA DELL’IPERCOOP
Secondo i chiarimenti del Comune (vedi qui) parte finale della pagina):
“alcuni sostengono che,
da parte di aziende che lavorano negli insediamenti commerciali delle terrazze,
vengono fatti firmare contratti che prevedono la permanenza limitata nell’area
da parte dei lavoratori…..”.
Anche questa è
bella, nei miei post ho dimostrato ampiamente che gli unici che abbiano affermato pubblicamente
(non per voci di corridoio) l'esistenza di limiti temporali per sostare nelle aree
limitrofe all’ipercoop non sono i soliti “alcuni”
ma il Comune con la sua determina dirigenziale
vedi qui.
Quinta e ultima conclusione: Le due ultime citazioni dai chiarimenti del Comune sopra riportate (quella sulle contaminazioni idriche e quella sui limiti temporali di sosta nell’area bonificata), si commentano da sole e dimostrano meglio di tutte le analisi tecnico giuridiche da me svolte in questi mesi la misura della serietà e del rigore con il quale il Comune e altri enti pubblici hanno fino ad ora seguito la comunicazione sulla bonifica dell’area ex IP per non parlare della gestione della stessa.
Dove si può trovare il link al documento ufficiale del Comune( mi riferisco alla famosa determina dell'ottobre 2011)? Ho cercato sul sito del comune, ma non la trovo. grazie.
RispondiEliminahttp://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2011/10/area-ex-ip-ecco-la-determina-del-comune.html
EliminaSalve, esiste per caso un file in cui ci siano tutte le date dell'iter procedurale, dalla dismissione della raffineria nel 85 alla fine della ""bonifica"" compresi del processo di VIA.
RispondiEliminaGRAZIE MILLE
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaho risposto in modo articolato alla sua richesta in questo nuovo post
RispondiEliminahttp://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2012/10/area-ex-ip-per-il-comune-resta-un-porto.html
grazie per la sua attenzione.