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martedì 8 maggio 2012

Bonifica Area ex IP: il Comune continua a dare spiegazioni non vere!

Il Comune di Spezia, probabilmente sollecitato dalle contestazioni di questi mesi, ha cercato in una apposita sezione del proprio sito
(vedi QUIdi rispondere alle critiche sulle modalità di bonifica attuali e future nell’area ex IP.
Di seguito analizzerò le principali affermazioni dell’Amministrazione Comunale contestandole punto per punto come è mio costume su questo blog.



LA QUESTIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO EX AREA IP
Caratterizzazione significa verifica con apposite procedure analitiche del livello di inquinamento dell’area da bonificare dopo che si è dimostrato che sono superati i i livelli di contaminazione delle matrici ambientali (secondo la dizione del TU ambientale  articolo 240 DLgs 152/2006). 

Secondo i “chiarimenti” (vedi qui)  del Comune : “la caratterizzazione alla base del Progetto di Bonifica è stata realizzata dall’Ingegnere Boeri nel 1999 in qualità di CTU del Tribunale civile della Spezia”.    In realtà  già da quanto dichiarato dal Comune si capisce che il lavoro dell’Ing. Boeri, ottimo per altri versi perché dimostrava comunque una situazione di pesante inquinamento,  non era una vera e propria caratterizzazione ma una perizia all’interno di un contenzioso legale tra la ditta (Grifil)  allora proprietaria di una parte consistente dell’area in oggetto e l’ENI in relazione alla contestazione per cui quest’ultima avrebbe venduto il terreno alla Grifil dichiarandolo già bonificato cosa che non rispondeva al vero, ovviamente.

Che le cose stiano proprio così lo dimostra un documento rimosso dall’Amministrazione Comunale.  Si tratta del parere del dott. Busà emesso in data 20/7/2000 quindi successivamente alla perizia Boeri. All’epoca il dott. Busà era consulente dell’Amministrazione Comunale.  A pagina 5 di quel parere il consulente del Comune affermava: “ L’ipotesi di correlazione dei dati della perizia dell’Ing. Boeri con le metodologie adottate dal laboratorio Chemical Controls di Livorno non è accettabile in quanto con la metodologia Boeri, gravimetrica, si perde buona parte della componente idrocarburica leggera, che nella relazione, è stato detto essere quella prevalente. Pertanto la caratterizzazione del sito, per ciò che attiene alla matrice idrocarburica effettuata precedentemente al mese di giugno 2000 è da considerarsi  incompleta. In tal caso non si è in grado di ottemperare ai requisiti normativi…….. assai importanti sia per decidere a quale limite di legge riferirsi sia per valutare attentamente gli interventi di bonifica in particolare quelli proposti (bioventilazione o landfarming). Entrambi tali interventi di bonifica, infatti, si basano su degradazione biologica di matrici organiche e questa, tra l’altro, è più o meno veloce a seconda della lunghezza e dell’orientamento spaziale della molecola idrocarburica
Mi sembra chiaro Busà dice nel 2000:  guardate che non sono state adeguatamente analizzate le dispersioni degli inquinanti ed è da questa analisi (caratterizzazione in termini tecnici) che poi si possono capire le tecniche di bonifica adeguate.  
Sulla base del parere di Busà la Conferenza dei Servizi (20/7/2000) a cui parteciparono tutti gli enti tecnici competenti bocciò il primo progetto di bonifica.  
A settembre del 2000 il dott.  Busà non viene confermato come consulente del Comune, eppure qualche settimana prima, esattamente il 4/8/2000 l’allora assessore all’Ambiente affermava, in riferimento al dott. Busà: “  Nel frattempo, il settore Ambiente del Comune si è già dotato di una consulenza esterna estremamente qualificata per supportare gli uffici proprio nelle conferenze dei servizi dedicate ai progetti di bonifica nell’area ex IP”.  Insomma siamo autorizzati a pensare che il dott. Busà venne allontanato non certo per incompetenza ma perché voleva imporre una caratterizzazione e delle conseguenti tecniche di bonifica,  migliori di quelle proposte.

Prima conclusione:  l’Amministrazione rimuove un primo dato fondamentale: nel 2000 aveva le indicazioni tecniche giuste per avviare da subito una completa caratterizzazione del sito sulla base del quale scegliere la tecnica di bonifica più adatta anche per la prevenzione della salute dei cittadini spezzini residenti nelle aree prospicienti a quelle oggetto della bonifica.  Non le ha seguite e ciò è dimostrato dalla stessa risposta della Amministrazione Comunale, vedi quiche dopo aver citato la perizia Boeri afferma che nel 2007  si sono dovute fare delle “campagne di caratterizzazione integrative”.   Ecco qui c’è la dimostrazione di una notizia di reato non perseguito, infatti se l’Amministrazione Comunale avesse seguito le indicazioni del dott. Busà ( ma richieste di caratterizzazioni integrative erano contenute anche nella citata perizia Boeri) non ci sarebbero stati gli oltre 4 anni di  puzze terribili fino al 2008 a cui sono stati sottoposti migliaia di cittadini spezzini, puzze continuate anche negli anni successivi ma in modo più contenuto.  PERCHè LA MAGISTRATURA NON INTERVENNE?  Ricordo che nel 2001 io presentati un memoria alla Procura della Repubblica di Spezia senza alcun esito!



SULLA MODALITà DI BONIFICA PER SUBDISTRETTI
Secondo i “chiarimenti” dell’Amministrazione Comunale (vedi qui): “ per quanto riguarda la bonifica per subdistretti, si fa presente che tale modalità era esplicitamente prevista dalla normativa per le aree vaste (articolo 11 DM 471/1999).”
Ora messa così sembrerebbe che su un’area vasta automaticamente si debba procedere per  subdistretti, cioè per aree limitate, ma questa invece come afferma la normativa citata dal Comune è il frutto di una istruttoria che deve dimostrare l’utilità di procedere per  subdistretti. 

Seconda conclusione: Anche per questa problematica facciamo parlare i documenti. Leggiamo cosa scrive, nella relazione del 23/9/2007, un altro consulente del Comune la dott.sa Tunesi  : “Un elemento che ha generato problemi di cantiere e ostacola una efficace bonifica del sito è la diversificazione in sub distretti e la mancata adozione di una progettazione che anche se suddivisa per fasi di attuazione rimanga unitaria ed omogenea”. 



SULLA TECNICA DI BONIFICA ADOTTATA
Nei “chiarimenti” dell’Amministrazione comunale  si afferma che oltre alla tecnica del landfarming è stata usata, dal 2006, anche la tecnica del Soilwashing per le terre inquinate potenzialmente più odorigene.
Peccato che gli odori siano continuati fino all’epoca recente,  vedi qui.  
Ma al di là di questo aspetto relativamente alla tecnica del soilwashing , l’Amministrazione Comunale non ha mai risposto alla perizia che il dott. Busà nel 2007 svolse per il Comitato La Salamandra. In quella perizia a pagina 20 (vedi quisi affermava: “occorre tenere presente che il capannone attualmente utilizzato per creare un’area di trattamento anche per il soil washing, non risulta adeguato alla esigenza di ridurre le emissioni odorigene. In situazioni analoghe, secondo l’esperienza di chi scrive e secondo la letteratura consolidata, si ricorre a trattamenti in tenda su porzioni di suolo che vengono scavate e trattate sotto la stessa. Tale tenda (o capannone ermetico) è ovviamente sotto depressione con assorbimento degli odori su carboni attivi e viene spostata sul cantiere alla fine del trattamento del singolo lotto.”.

Terza conclusione: Forse se si fosse adottato il  suggerimento tecnico del dott. Busà si sarebbero evitate altre estati con migliaia di cittadini barricati in casa per resistere alle puzze nauseabonde continuate fino all’estate scorsa.


LA QUESTIONE DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER L’IPERCOOP PRIMA DELLA  CERTIFICAZIONE DELLA AVVENUTA BONIFICA
Secondo i “chiarimenti” dell’Amministrazione Comunale (vedi qui) : “Come risulta evidente la novella del 2009 ha corretto la precedente impostazione della LR 18/1999 ……. Con la nuova formulazione la certificazione della bonifica è stata più propriamente posta quale condizione di efficacia dei titoli edilizi”.
Le concessioni di cui stiamo trattando sono state rilasciate nell’agosto 2000, ora al di la dei principi di retroattività della legge, risulta chiaramente che in quella data le concessioni non potevano essere rilasciate e che quindi chi le rilasciò lo fece in palese contrasto della legge vigente all’epoca. Il fatto che successivamente la legge sia cambiata appare solo un cavillo legale, oppure una curiosa capacità predittiva dei dirigenti del Comune in anticipo di 8 anni dalla futura nuova legge!
Peraltro volendo rimanere alle questioni strettamente giuridiche sulla retroattività di norme intervenute successivamente nel tempo interviene l’articolo 11 delle preleggi al Codice Civile il cui principio direttivo è quello secondo cui sono prive di efficacia retroattiva le disposizioni di legge che non dichiarino espressamente di voler produrre effetti anche per il passato. E la legge regionale del 2009 non  prevede ciò quindi…....

Ma al di la della questione della retroattività che ha fatto discutere le migliori menti giuridici di questo paese e che lascerei alle aule universitarie, a mio avvio  risulta ancor più grave il dato per cui i titoli edilizi in questione furono rilasciati in un epoca in cui non era stata neppure completata la caratterizzazione del sito ne approvato alcun progetto di bonifica. Rilasciando i titoli edilizi (agosto 2000) quindi l’Amministrazione Comunale ha violato la legge vigente all’epoca ma soprattutto ha “anticipato” la definitiva destinazione urbanistica dell’area (ipercoop) senza sapere neppure di preciso quale livello di inquinamento c’era nei terreni, quale dispersione dello stesso, quali difficoltà per bonificarlo; peraltro che c’erano difficoltà lo hanno dimostrato le necessarie nuove caratterizzazioni (vedi qui) come pure le varie varianti al progetto di bonifica iniziale.

In realtà quello che non si vuole ammettere è che all’epoca fu fatta la forzatura di legge perché altrimenti la Grifil srl sarebbe stata costretta, viste le sue sofferenze bancarie, a vendere il terreno e questo avrebbe comportato il rischio che lo stesso venisse acquistato da qualcuno non interessato a realizzare l’ipercoop ma altri interventi non legati al giro PD della lega coop. Infatti nella istanza di rilascio del titolo edilizio presentata da Grifil srl  (punto 6) si chiariva il vero motivo della “fretta” di questa società: il rinnovo della fideussione bancarie subordinato al possesso del titolo edilizio che ovviamente valorizzava in prospettiva enormemente la proprietà dei terreni ex IP.  Vi riporto il passaggio della istanza  di richiesta del titolo edilizio: “ Che è interesse per la Grifil essere in possesso delle concessioni edilizie in quanto gli enti finanziatori delle somme necessarie per procedere alla bonifica dei suoli (interventi straordinari non previsti) condizionano l’erogazione dei finanziamenti alla esibizione, da parte della Grifil delle predette concessioni. Inoltre qualora la Grifil srl non fosse adempiente agli obblighi assunti contrattualmente – contratto di vendita chiavi in mano – con lo Sviluppo Immobialiare (Coop Liguria) subirebbe gravi ed irreparabili danni”.   

Quarta conclusione: Insomma un ultimatum bello e buono in termini amministrativi: o mi rilasci la concessione o salta l’ipercoop! Oltretutto aggravato dalla farsa delle spese straordinarie da accollarsi per la spesa imprevista della bonifica di un’area doveva era insistita per quasi 100 anni una raffineria! MA PER FAVORE!



LA QUESTIONE DELLA ESONDAZIONE DEL TORRENTE CAPPELLETTO
Secondo i chiarimenti del Comune (vedi qui), relativamente all’evento di esondazione del Torrente Cappelletto che attraversa l’area ex IP “due giorni dopo l’evento i tecnici Arpal hanno effettuato una campagna di monitoraggio lungo l’asta del Torrente…… sono stati prelevati campioni senza rilevare evidenze di contaminazione da idrocarburi
Ah si e allora questa notizia da chi proviene dagli UFO? Guardate  qui (pagina 42).

L’affermazione più comica dei chiarimenti del Comune è questa citazione:
Alcuni sostengono che esiste una estesa contaminazione delle acque sotterranee e manca un adeguato monitoraggio delle stesse
No scusate non sono “alcuni” che fanno questa affermazione ma la relazione dell’Ing. Boeri nel 2007 all’epoca consulente del Comune



LA QUESTIONE DELLA LIMITATA PRESENZA NELL’AREA DELL’IPERCOOP

Secondo i chiarimenti del Comune (vedi quiparte finale della pagina):

alcuni sostengono che, da parte di aziende che lavorano negli insediamenti commerciali delle terrazze, vengono fatti firmare contratti che prevedono la permanenza limitata nell’area da parte dei lavoratori…..”. 
Anche questa è bella, nei miei post ho dimostrato ampiamente che gli unici che abbiano affermato pubblicamente (non per voci di corridoio) l'esistenza di limiti temporali per sostare nelle aree limitrofe all’ipercoop non sono i soliti “alcuni” ma il Comune con la sua determina dirigenziale
vedi qui

Quinta e ultima conclusione: Le due ultime citazioni dai chiarimenti del Comune sopra riportate (quella sulle contaminazioni idriche e quella sui limiti temporali di sosta nell’area bonificata), si commentano da sole e dimostrano meglio di tutte le analisi tecnico giuridiche da me svolte in questi mesi la misura della serietà e del rigore con il quale il Comune e altri enti pubblici hanno fino ad ora seguito la comunicazione sulla bonifica dell’area ex IP per non parlare della gestione della stessa.







5 commenti:

  1. Dove si può trovare il link al documento ufficiale del Comune( mi riferisco alla famosa determina dell'ottobre 2011)? Ho cercato sul sito del comune, ma non la trovo. grazie.

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    1. http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2011/10/area-ex-ip-ecco-la-determina-del-comune.html

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  2. Salve, esiste per caso un file in cui ci siano tutte le date dell'iter procedurale, dalla dismissione della raffineria nel 85 alla fine della ""bonifica"" compresi del processo di VIA.

    GRAZIE MILLE

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  3. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  4. ho risposto in modo articolato alla sua richesta in questo nuovo post
    http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2012/10/area-ex-ip-per-il-comune-resta-un-porto.html

    grazie per la sua attenzione.

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