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domenica 6 novembre 2011

Come la Regione Liguria non applica la VIA e la VAS - PARTE 2

segue da qui 

SULLA INCOMPLETEZZA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 38/1998




La Regione Liguria continua ad applicare ai progetti urbanistici operativi  (che peraltro restano strumenti di pianificazione a cui andrebbe applicata la VAS) una procedura particolare normata dall’articolo 4 della legge regionale sulla VIA, questa procedura non tiene conto degli indirizzi europei sulle modalità di valutazione dei progetti urbanistici  come dimostra la seguente scheda di confronto da norma regionale ligure e indirizzi recentissimi della Corte di Giustizia.

CONTENUTO STUDIO DI SOSTENIBILITÀ EX ARTICOLO 4 LEGGE REGIONALE 38/1998
CORTE DI GIUSTIZIA  3/3/2011 C50-09 (Relativa alla VIA su progetti urbanistici nell’Irlanda)
a) descrizione e rappresentazione della situazione ambientale di partenza;

b) obiettivi e scelte della trasformazione prevista dal progetto con le alternative considerate;

c) verifica della sostenibilità delle diverse opere, interventi, o delle scelte, a livello sia di giustificazione delle stesse sia di sensibilità ambientale delle aree interessate;

d) descrizione delle risorse territoriali, energetiche ed ambientali interessate dal progetto attraverso parametri ed indicatori di obiettivo;

e) potenziali impatti residuali e loro mitigazioni;

f) esito della verifica di sostenibilità.

35      A tale proposito va rilevato che, sebbene l’art. 3 della direttiva 85/337 disponga che la valutazione dell’impatto ambientale avviene «conformemente agli artt. 4‑11» di quest’ultima, gli obblighi previsti da tali articoli sono diversi da quello previsto dallo stesso art. 3.
36      L’art. 3[1] della direttiva 85/337 pone a carico dell’autorità ambientale competente l’obbligo di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale che deve comprendere una descrizione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto articolo e sull’interazione tra di essi (sentenza 16 marzo 2006, causa C‑332/04, Commissione/Spagna, punto 33). Come indicato dall’art. 2, n. 1, della medesima direttiva, tale valutazione deve essere effettuata prima del rilascio dell’autorizzazione sollecitata al fine di realizzare un progetto.
37      Al fine di soddisfare l’obbligo impostole da detto art. 3, l’autorità ambientale competente non può limitarsi ad individuare e a descrivere gli effetti diretti e indiretti di un progetto su taluni fattori, ma deve anche valutarli adeguatamente, in funzione di ogni singolo caso.
38     Questo obbligo di valutazione si distingue dagli obblighi enunciati agli artt. 4‑7, 10 e 11 della direttiva 85/337, i quali, sostanzialmente, sono obblighi di raccolta e di scambio d’informazioni, di consultazione, di pubblicità e di garanzia dell’esistenza di un ricorso giurisdizionale. Trattasi di disposizioni di natura procedurale, riguardanti solamente l’attuazione dell’obbligo sostanziale previsto dall’art. 3 di tale direttiva.
39      È vero che l’art. 8 della stessa direttiva prevede che i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 di quest’ultima debbano essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.
40     Tuttavia, questo obbligo di presa in considerazione, al termine dell’iter decisionale, degli elementi informativi raccolti dall’autorità ambientale competente non può essere confuso con l’obbligo di valutazione previsto dall’art. 3 della direttiva 85/337. Infatti, tale valutazione, la quale deve essere realizzata a monte del processo decisionale (sentenza 4 maggio 2006, causa C‑508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑3969, punto 103), implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una riflessione sull’opportunità di completarle, se del caso, con dati supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere un lavoro sia d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell’interazione tra di essi.
48      Quanto alle nozioni di «pianificazione adeguata» e di «sviluppo sostenibile», cui pure si riferisce l’Irlanda, occorre constatare che, quand’anche si ammettesse che tali nozioni includano i criteri contemplati dall’art. 3 della direttiva 85/337, non è dimostrato che esse impongano di tener conto di tali criteri in tutti i casi in cui è richiesta una valutazione dell’impatto ambientale.
49      Ne consegue che né la giurisprudenza nazionale né le nozioni di «pianificazione adeguata» e di «sviluppo sostenibile» possono essere fatte valere per rimediare alla mancata trasposizione nell’ordinamento giuridico irlandese dell’art. 3 della direttiva 85/337.
50      Di conseguenza, il primo addebito dedotto dalla Commissione a sostegno del suo ricorso deve essere ritenuto fondato.




SULLA NON APPLICABILITA' DELLA VAS PERCHE' IL SUA[2] NON CONTIENE PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA IN QUANTO NON VENGONO SUPERATE LE SOGLIE DE TU AMBIENTALE  -  

E QUINDI SULLA NON APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA SPECIALE PER I PUO PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE LIGURE SULLA VIA INVECE DELLA PROCEDURA ORDINARIA DI SCREENING DI VIA 



Corte Costituzionale 127/2010

3.2. - La necessità di esperire la procedura di VIA, é rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, Direttiva  del  Consiglio  concernente  la  valutazione  dell'impatto ambientale di  determinati  progetti  pubblici  e  privati:  art.  4, paragrafo 2), a valutazioni  caso  per  caso  o  alla  fissazione  di soglie, pur nell'ambito del principio di inderogabilità, da  parte del legislatore nazionale, dell'obbligo  di  VIA,  la  giurisprudenza
comunitaria rimette alla normativa  interna,  per  certe  materie, l'individuazione delle soglie. Per effetto delle modifiche  apportate dal d.lgs. n.4 del 2008, l'effettuazione  della  VIA  é   ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera alla VIA medesima (art.  20  d.lgs. n.152 del 2006).  Sicché, atteso il rinvio alla normativa  nazionale,  se  non  e' dato ravvisare una violazione diretta della normativa comunitaria (la verifica  delle  regole  di  competenza  interne,  comunque,  sarebbe preliminare  al  controllo  del  rispetto  dei  principi  comunitari: sentenza n. 368 del 2008), per i progetti indicati  dall'allegato  IV al  d.lgs.  n.  152   del   2006,   sottoposti   alla   verifica   di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che  queste possano derogare all'obbligo di compiere la  verifica,  potendo  solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria. 
L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica  di  assoggettabilità  alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e  n.234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce,  anche  in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone  sull'intero  territorio  nazionale.  La  disciplina   statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di  introdurre limiti quantitativi all'applicabilità  della  disciplina,  anche  se giustificati   dalla   ritenuta   minor   rilevanza   dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n.  315  e n. 249, sopra citate). 
In conclusione, la norma regionale é illegittima, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla  valutazione  di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 152 del  2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero  di  rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti,  con riferimento   alle   capacità   complessivamente   trattate,   nella «tipologia di cui al punto 7,  lettera  zb),  dell'allegato  IV  alla parte II del d.lgs.  152/2006,  qualora  trattino  quantitativi  medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di  permanenza degli stessi impianti sul  sito  predeterminato  per  lo  svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni»”.


Corte Costituzionale 120/2010

la preventiva valutazione prescritta  dall'art.  20 del Codice dell'ambiente, ai fini dell'ingresso alla vera  e  propria procedura  di  VIA,  e'  praticabile,  a  sua   volta,   in   ipotesi contraddistinte da parametri suscettibili di apprezzamenti opinabili, legati alla prognosi circa le indicate ripercussioni negative. 
E' comunque  possibile  riscontrare,  all'interno   del   sistema normativo, elementi che contribuiscono  a  formare  un  parametro  di valutazione il più  possibile  oggettivo,  in  modo  da  ridurre  il margine di opinabilità insito nella formula prognostica suddetta. 
Al fine di stabilire, dunque, se siano  oggetto  di  verifica  di assoggettabilità alla procedura di VIA  «le  varianti  di  tracciato concordate  con  i   proprietari   dei   fondi   interessati   e   le amministrazioni interessate»,  non  sembra  in  primo  luogo  che  il consenso dei proprietari interessati e delle amministrazioni  possano costituire valide ragioni  giustificative,  dato  che  i  primi  sono motivati da logiche individuali (connesse alle modalità con  cui  si procede all'espropriazione del fondo o all'imposizione di servitù  e alla determinazione delle relative indennità: artt. 9, 10 e 11 della stessa  legge  regionale  n.  25  del  2008),  e  le   seconde   sono istituzionalmente preposte alla cura di  interessi  (in  primo  luogo attinenti al governo del territorio: art. 12, comma 4,  della  stessa legge regionale),  non  necessariamente  coincidenti  con  la  tutela dell'ambiente. 
Sicché la questione finisce per concentrarsi  sull'interrogativo se la variante di tracciato sia di per se potenzialmente foriera  di ripercussioni negative sull'ambiente. 
Va, in proposito, osservato che le modifiche di recente apportate alla normativa in tema di sicurezza e sviluppo del sistema  elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni  urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e  per il  recupero  di  potenza  di  energia  elettrica»,  convertito,  con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290,  come integrato dalla legge 23 luglio 2009, n.  99,  recante  «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), danno rilievo alle varianti di  tracciato,  per le quali uno scostamento di portata anche trascurabile (m. 40) induce a configurare, in sede progettuale, l'obbligo di DIA (art.  1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, aggiunto dall'art.27, comma 24, lettera d), della  legge  n.  99  del  2009).  In  sede esecutiva, é parimenti richiesta la DIA per le varianti che assumano rilievo localizzativo (e tali sono quelle contenute  nell'ambito  del corridoio,  corrispondente  al  tracciato,  individuato  in  sede  di approvazione del progetto ai fini urbanistici:  comma  4-quaterdecies dello stesso art. 1-sexies, anch'esso aggiunto  dall'art.  27,  comma 24, lettera d), della legge n. 99 del 2009). 
Lo ius superveniens, dunque, pur  se  formulato  nello  specifico settore della  sicurezza  e  dello  sviluppo  del  sistema  elettrico nazionale, evidenzia il contrasto della disciplina  regionale  con  i principi  della  legislazione  statale,  e  avvalora  il  dubbio   di costituzionalità  del  ricorrente  nell'ottica  della   tutela   del paesaggio cui non e'  indifferente  una  diversa  configurazione  del tracciato di elettrodotti, al pari di ogni altra opera lineare,  come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-227/01) e amministrativa (ex  plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2008, n. 1414; Cons. St., sez. IV,  30 gennaio 2006, n. 295). 



SULLA NOZIONE DI ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE AI FINI DELLA APPLICABILITA' DELLA VIA  [3]

Questa sentenza dimostra la visione ampia di applicazione della VIA che ha la UE. Mentre in Liguria la VIA non si applica neppure ai mega centri commerciali, ai dragaggi del golfo, alla ristrutturazione della centrale enel (per fase esempi attuali e del passato solo a livello spezzino), secondo la UE addirittura si deve applicare alle attività di demolizione!
97      Quanto alla questione se, come sostiene la Commissione nei suoi scritti difensivi, i lavori di demolizione rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 o se invece, come fa valere l’Irlanda, ne siano esclusi, si deve rilevare anzitutto che la definizione del termine «progetto» contenuta nell’art. 1, n. 2, di detta direttiva non consente di dedurre che i lavori di demolizione non possano soddisfare i criteri di tale definizione. Simili lavori, infatti, possono essere qualificati come «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio».
98      Questa interpretazione è suffragata dal fatto che, se i lavori di demolizione fossero esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva, i riferimenti al «patrimonio culturale» di cui all’art. 3 di quest’ultima, alle «zone di importanza storica, culturale o archeologica» menzionate nell’allegato III, punto 2, lett. h), della stessa direttiva, e «al patrimonio architettonico e archeologico» di cui all’allegato IV, punto 3, di quest’ultima, sarebbero privi di oggetto.
99      È vero che, conformemente all’art. 4 della direttiva 85/337, perché un progetto necessiti di una valutazione dell’impatto ambientale, esso deve rientrare in una delle categorie contemplate dagli allegati I e II della medesima direttiva. Orbene, come fa valere l’Irlanda, queste ultime non fanno espresso riferimento a lavori di demolizione, fatta salva l’ipotesi, non pertinente nell’ambito del presente ricorso, dello smantellamento delle centrali elettronucleari e di altri reattori nucleari, contemplato al punto 2 dell’allegato I.
100    Tuttavia, occorre tener conto del fatto che tali allegati riguardano piuttosto categorie settoriali di progetti, senza descrivere la natura precisa dei lavori previsti. A titolo di esempio, è possibile rilevare, come ha fatto la Commissione, che i «lavori di riassetto urbano», previsti al punto 10, lett. b), di detto allegato II, comportano molto spesso la demolizione di strutture esistenti.
101    Ne consegue che i lavori di demolizione rientrano effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 e, per tale motivo, possono costituire un «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, di quest’ultima.”

 









[1] Articolo 3 Direttiva 85/337 (Effetti dei progetti) “ La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:  - l'uomo, la fauna e la flora;  - il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;  - i beni materiali ed il patrimonio culturale;  - l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino

[2] Strumento urbanistico attuativo
[3] Qui si far riferimento alla prevista demolizione dell’area del vecchio mercato nel progetto oggetto di ricorso

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