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martedì 3 marzo 2026

La nuova legge sul clima approvata dal Parlamento UE: criticità

Lo scorso 9 febbraio il Parlamento UE ha approvato in via definitiva (il testo QUI), con 413 voti favorevoli, 226 contrari e 12 astensioni, delle modifiche alla legge sul clima dell’UE (Regolamento UE 2021/1119 (QUI). Sul Regolamento 2021/1119 ho trattato nel mio blog quando venne pubblicato (QUI).

Una volta che il Consiglio dei ministri UE avrà formalmente approvato il testo, questo entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Di seguito prima una sintesi delle novità principali del nuovo Regolamento comunitario per poi descriverle più approfonditamente:

 

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA NUOVA LEGGE EUROPEA SUL CLIMA

1.Viene introdotto un obiettivo intermedio rispetto a quello dell’azzeramento delle emissioni al 2050. L’obiettivo intermedio consiste nel raggiungere entro il 20240 una riduzione del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 che erano già alti come è noto visto che l’accordo di Parigi è stato raggiunto nel 2015 (limitare l’aumento della temperatura globale a ben al di sotto di 2° rispetto ai livelli preindustriali).

2. Viene introdotta una sorta di verifica progressiva dal 2030 in poi delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi del 2040 e del 2050. Con il rischio di ulteriori revisioni al ribasso degli obiettivi attuali.

3. La procedura di verifica suddetta viene sottoposta a vari criteri come:

a) quello di flessibilità sui modi di conseguimento degli obiettivi facendo riferimento a crediti internazionali, strumento questo delle compensazioni che non ha dato ad oggi risultati significativi come ha dimostrato un rapporto (QUI) dell’organismo scientifico consultivo della UE sul clima ha affermato (pagina 40) quanto segue: “Molti crediti sono stati assegnati per azioni i cui risultati si sarebbero comunque verificati o non hanno prodotto reali benefici di mitigazione, riflettendo una serie di problemi comuni a livello di progetto nella quantificazione, basi di partenza inadeguate o ottimistiche e rischi di inversione di tendenza (Carton et al., 2021; Erickson et al., 2014; Oeko Institute, 2016; Probst et al., 2024). Una revisione sistematica di Probst et al. (2024) ha stimato che solo il 16% dei crediti emessi nell'ambito di vari programmi di crediti di carbonio fino ad oggi ha prodotto reali riduzioni delle emissioni”.

b) L’utilizzo di processi innovativi che catturano anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera e la immagazzinano in modo duraturo in serbatoi geologici, terrestri o marini, oppure in prodotti di lunga durata. Strumenti molti criticati (QUI) che rischiano di favorire il mantenimento delle fonti fossili come peraltro sta avvenendo anche per la situazione critica internazionale.

4. l’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori è rinviato al 2028.

5. Mancano obiettivi precisi per singoli settori più facilmente verificabili rispetto a quello generale del 2040.

 

Vediamo ora più approfonditamente le innovazioni apportate dal Nuovo Regolamento UE..

 


 

NUOVO OBIETTIVO INTERMEDIO VERSO LA NEUTRALITA' CLIMATICA

Prima di tutto viene introdotto (rispetto a quello del 2050) un obiettivo intermedio al 2040.

Nella versione 2021 il paragrafo 1 dell’articolo 2 prevede: “1.   L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative.”

Invece il nuovo Regolamento modifica l’articolo 4 del Regolamento del 2021 che ora recita: "3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo climatico vincolante dell'Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.”

 



AZIONE UE PER RAGGIUNGERE OBIETTIVO INTERMEDIO

Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 4, come modificato dal nuovo Regolamento, prevede che: “Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell’Unione per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di valutazioni d'impatto dettagliate, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati. La Commissione continua a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante e mira ad accelerarne l’adozione e l’implementazione per garantire che sussistano le condizioni per sostenere le persone fisiche e giuridiche interessate, come l'industria e i cittadini europei, durante tutta la transizione, nel conseguimento dei traguardi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e di un'economia climaticamente neutra.”

Paragrafo 1 articolo 4 Regolamento 2021/1119: “1.   Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Nell’attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.

Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell’Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.”

 



INDIRIZZI PER LA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE UE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO INTERMEDIO DEL 2024

Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 4 del Regolamento 2021 come modificato dal nuovo del 2026 prevede che il riesame della legislazione UE per conseguire l’obiettivo intermedio al 2040 la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:

a) Margini di flessibilità sulle modalità di conseguimento dell’obiettivo per il 2040.

Dal 2036 un contributo adeguato di crediti internazionali (QUI) di alta qualità, pari al massimo al 5 % delle emissioni nette dell'Unione nel 1990, al traguardo climatico per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi (QUI), corrispondente a una riduzione netta a livello di Unione delle emissioni di gas a effetto serra dell'85 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040, in modo sia ambizioso sia efficiente in termini di costi, che sostenga l'Unione e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, garantendo l'integrità ambientale di tali crediti e promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell'Unione;

ARTICOLO 6 ACCORDO DI PARIGI

1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di perseguire una cooperazione volontaria nell'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale per consentire una maggiore ambizione nelle loro azioni di mitigazione e adattamento e per promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale.

2. Le Parti, quando si impegnano su base volontaria in approcci cooperativi che prevedono l'utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per i contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l'integrità e la trasparenza ambientale, anche nella governance, e applicano una contabilità solida per garantire, tra l'altro, di evitare doppi conteggi, in linea con le linee guida adottate dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente Accordo.

3. L'utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale ai sensi del presente Accordo è volontario e autorizzato dalle Parti partecipanti.

4. Con la presente, sotto l'autorità e la guida della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente Accordo, è istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas serra e sostenere lo sviluppo sostenibile, il cui utilizzo è volontario da parte delle Parti. Tale meccanismo sarà supervisionato da un organismo designato dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente Accordo e avrà lo scopo di:

(a) Promuovere la mitigazione delle emissioni di gas serra, favorendo al contempo lo sviluppo sostenibile;

(b) Incentivare e facilitare la partecipazione alla mitigazione delle emissioni di gas serra da parte di enti pubblici e privati ​​autorizzati da una Parte;

(c) Contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nella Parte ospitante, che trarrà beneficio dalle attività di mitigazione che si tradurranno in riduzioni delle emissioni che potranno essere utilizzate anche da un'altra Parte per adempiere al proprio contributo determinato a livello nazionale; e (d) Garantire una mitigazione complessiva delle emissioni globali.

5. Le riduzioni delle emissioni derivanti dal meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo non saranno utilizzate per dimostrare il conseguimento del contributo determinato a livello nazionale della Parte ospitante se utilizzate da un'altra Parte per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.

6. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente Accordo garantirà che una quota dei proventi derivanti dalle attività svolte nell'ambito del meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici a sostenere i costi di adattamento.

7. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente Accordo adotterà regole, modalità e procedure per il meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo nella sua prima sessione.

8. Le Parti riconoscono l'importanza di approcci non di mercato integrati, olistici ed equilibrati a disposizione delle Parti per contribuire all'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale, nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eradicazione della povertà, in modo coordinato ed efficace, anche attraverso, tra l'altro, mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento tecnologico e rafforzamento delle capacità, a seconda dei casi.

Tali approcci mirano a:

a) Promuovere l’ambizione di mitigazione e adattamento;

b) Rafforzare la partecipazione del settore pubblico e privato all'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale; e

(c) consentire opportunità di coordinamento tra strumenti e pertinenti accordi istituzionali.

9. Con la presente si definisce un quadro per gli approcci non di mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Può essere previsto un periodo pilota dal 2031 al 2035 per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità e di elevata integrità; l'origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'Unione per garantire che siano basati su attività credibili e trasformative nei paesi partner con lo scopo di realizzare traguardi e politiche in materia di clima compatibili con l'obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall’accordo di Parigi, che siano soggetti a solide garanzie che assicurino integrità, assenza del doppio conteggio, addizionalità, permanenza, una governance trasparente, metodologie rigorose di monitoraggio, comunicazione e verifica, nonché i benefici collaterali economici, sociali e ambientali e le garanzie in materia di diritti umani e che abbiano un'elevata ambizione per quanto riguarda la quota di proventi per l'adattamento e la quota dei benefici in termini di mitigazione con i paesi interessati; nello stabilire i criteri di qualità, la Commissione prende in considerazione, se del caso, la possibilità di integrare i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4 (vedi sopra), dell'accordo di Parigi per garantire il rispetto di tali garanzie e la massima qualità dei crediti internazionali, in particolare per quanto riguarda la permanenza e i diritti umani;

 

b) il ruolo degli assorbimenti (QUI) permanenti a livello di Unione nell'ambito del sistema istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'UE ('"EU ETS"), per compensare le emissioni residue difficili da abbattere;

c) maggiore flessibilità tra i settori e gli strumenti e all'interno degli stessi, per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo semplice ed efficiente sotto il profilo dei costi;

d) il contributo realistico degli assorbimenti di carbonio allo sforzo complessivo di riduzione delle emissioni, tenendo conto delle incertezze legate agli assorbimenti naturali e facendo in modo che eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di utilizzare l'eccedenza di assorbimenti naturali per compensare le loro emissioni in altri settori;

e) la necessità di mantenere, gestire e potenziare, se del caso, i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, di promuovere una bioeconomia sostenibile e circolare, e di tenere conto degli effetti delle differenze nella struttura per età delle foreste, della variabilità naturale e delle incertezze, in particolare quelle legate agli effetti dei cambiamenti climatici e disturbi naturali nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura;

f) l'opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all'efficienza in termini di costi e alla solidarietà, tenendo conto delle diverse circostanze e specificità nazionali, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche;

g) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;

h) l'impatto sociale, economico e ambientale in tutti gli Stati membri anche in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione e competitività dell'industria europea;

i) i costi dell'inazione e i benefici dell'azione nel medio e lungo periodo;

j) la necessità di assicurare e sostenere una transizione equa e giusta, pragmatica, efficiente in termini di costi e socialmente equilibrata per tutti, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali e prestando particolare attenzione alle conseguenze sui prezzi al consumo e sulla povertà energetica e dei trasporti, nonché alle regioni, ai settori, compresa la loro capacità di investimento, alle piccole e medie imprese (PMI), agli agricoltori e alle famiglie vulnerabili interessati dalla transizione verso la neutralità climatica;

k) la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, la neutralità tecnologica, l'efficienza in termini di costi, l'efficienza economica e la sicurezza economica;

l) l'azione per il clima come motore degli investimenti, dell'innovazione e di una maggiore competitività;

m) la necessità di consolidare la resilienza e la competitività dell'economia dell'Unione a livello mondiale e ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare per le PMI e i settori industriali che sono più esposti a tale rilocalizzazione, anche in relazione alle esportazioni, così da assicurare una concorrenza leale;

n) le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala;

o) l'accessibilità economica e la disponibilità dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento, la sicurezza energetica e l'efficienza energetica, compreso il principio dell'efficienza energetica al primo posto, nonché il potenziamento delle reti elettriche e delle interconnessioni al fine di realizzare un'autentica Unione dell'energia e promuovere l'energia prodotta a livello interno;

p) il ruolo dei carburanti a emissioni zero, a basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti, compreso il trasporto su strada oltre il 2030, e misure concrete per aiutare i costruttori di veicoli pesanti a raggiungere i loro obiettivi, tenendo conto del contenuto europeo;

q) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;

r) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo, salvaguardando nel contempo la coesione sociale e garantendo la sicurezza alimentare e una transizione giusta;

s) il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati, nonché il sostegno all'innovazione e all'accesso a tecnologie innovative in tutti gli Stati membri, tenendo conto dell'equilibrio geografico;

t) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nonché il sostegno dell'Unione ai suoi partner nell'affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti.

 

 


ULTERIORI TRAGUARDI INTERMEDI

Viene aggiunto un paragrafo 8 all’articolo 4 del Regolamento 2011/1119 che afferma: “A decorrere da ... [un anno dopo l'adozione del presente regolamento modificativo], e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l'attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione definiti nel presente regolamento e riferisce al riguardo, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici nonché delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale dell'Unione. Tale valutazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative."

 


 

RINVIO DELL’OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DELL'EDILIZIA E DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI (ETS2-QUI)

L’articolo 2 del nuovo Regolamento UE prevede che l’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis (QUI) della Direttiva 2003/87/CE è rinviata al 2028.

Si applicano le norme di cui all'articolo 30 duodecies (QUI), paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2003/87/CE.

 

Le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter [NOTA 1], della direttiva 2003/87/CE si applicano anche nel 2026.



[NOTA 1]ter.    “40 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 10 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all'asta a norma dell'articolo 10 della presente direttiva sono resi disponibili per il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ). La Commissione garantisce che le quote destinate al Fondo sociale per il clima siano messe all'asta nel 2025 conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva e all'atto delegato adottato conformemente a tale articolo. I proventi di tale vendita all'asta costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e sono utilizzati conformemente alle norme applicabili al Fondo sociale per il clima.”

 


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