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lunedì 28 luglio 2025

La sentenza sull’eolico Monte Giogo Villore è contro il diritto ambientale non per le rinnovabili

La recente sentenza del Consiglio di Stato n° 5889 del 7 luglio c.a. (QUI) che ha bocciato l’appello della associazione Italia Nostra e del CAI contro il progetto impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” è stata salutata da un certo associazionismo ambientalista (in primis Legambiente) come un successo dell’ambiente e della transizione ecologica. Niente di più sbagliato. Come dimostrerò nel seguito del post questa sentenza con la scusa della transizione ecologica e del “favor legis” per le fonti rinnovabili afferma principi in chiaro contrasto con la recente riforma della Costituzione ma soprattutto una logica derogatoria delle norme ambientali.

La ratio della sentenza, al di la del caso specifico afferma una visione nel modo di condurre le procedura autorizzatorie e valutative ambientali che sta trasformando la VIA (per tutti i progetti della transizione ecologica quindi non solo per le rinnovabili) in una sorta di procedure finalizzata comunque ad approvare progetti che devono essere realizzati a prescindere dagli impatti, dalle specificità dei siti, dalle procedure a rilevanza ambientale più rigorose anche in deroga alla recente introduzione dell’ambiente nella nostra Costituzione.

A questo occorre aggiungere che questa sentenza in modo indecente condanna al pagamento di ingenti spese legali le due associazioni appellanti. Le associazioni che difendono questa sentenza sul punto dimenticano che questa logica di condannare alle spese associazioni e comitati viola la normativa europea nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia (QUI) e soprattutto il diritto dei cittadini di difendere i loro territori.

Purtroppo questa logica ormai pervade pienamente le associazioni come Legambiente come ho già spiegato QUI e QUI. Una logica che non capisce o fa finta di non capire che derogare ai principi costituzionali in materia ambientale e alle norme ambientali è sempre inaccettabile a prescindere dalla tipologia di impianti. Non si difende l’ambiente contro le leggi ambientali su paesaggio, biodiversità, Valutazioni di Impatto Ambientale, pianificazione della localizzazione degli impianti.

Nel post che segue metterò a confronto le parti più generali della sentenza del Consiglio di Stato del caso sopra ricordato, vale a dire le parti che possono riguardare anche altre situazioni di contrasto a progetti a rilevante impatto ambientale sui territori e non solo per le rinnovabili!

In particolare, nella tabella che segue nella parte sinistra riporto ampi stralci della sentenza e nella parte destra il commento mio e degli appellanti.

 

STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SUL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI VIA

CRITICHE ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La prevalenza di questo interesse (la prevalenza dell’interesse all’espansione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ndr) è poi cristallizzato nell’ambito della deliberazione del 1° settembre 2022, rimasta inoppugnata, con il quale il Consiglio dei ministri ha respinto l’opposizione proposta dal Ministero della cultura e ha (ulteriormente) rimarcato l’assoluta centralità degli interessi di politica energetica stabiliti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC), mettendo espressamente in rilievo la preponderanza dell’interesse costituzionale allalibertà di iniziativa economica privata” in quanto preordinato “all’utilità sociale” e dell’interesse euro-unitario alla “massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili” rispetto all’interesse “alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all’art. 9 della Costituzione”.

 

Consiglio di Stato Sez. IV n. 646 del 28 gennaio 2025 in questa sentenza emessa pochi mesi prima di quella in esame sul bilanciamento degli interessi si affermano principi ben diversi: In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socioeconomica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria”.

 

 

La Corte Costituzionale con la sentenza 85 del 2013 ha affermato che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, e premesso altresì che la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

Nella vicenda esaminata in quella sentenza il bene di rilievo costituzionale da contemperare con la tutela dell’ambiente era il diritto all’esercizio di un’attività di impresa cui era connesso il diritto al lavoro dei dipendenti.

 

Il Consiglio di Stato interpreta a suo uso e consumo la sentenza della Corte costituzionale citata arrivando a mettere l’interesse imprenditoriale al di sopra di tutti gli altri in gioco nella vicenda.

Tutto questo è chiaramente in contrasto con quanto affermato nel nuovo articolo 41 della Costituzione recente riformato da leggere in modo coordinato con il nuovo articolo 9.

All’articolo 41 della Costituzione la legge n° 1 del 11 febbraio 2022 ha introdotto una modifica rilevante per cui la iniziativa economica privata pur restando libera non deve arrecare danno, non solo alla utilità sociale ma anche a salute e ambiente

Inoltre, al secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, la legge del 2022 ha previsto che la legge ordinaria determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ma anche ambientali.

 

L’articolo 41 da quindi sostanza applicativa (da eseguirsi appunto con la legge ordinaria ma anche dalla amministrazione attiva) al nuovo dettato dell’articolo 9 della Costituzione (come modificato sempre dalla legge 1/2022) elevando al rango costituzionale princìpi già previsti dalle 12 norme ordinarie e affiancando altresì la salute all’ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti.

La giurisprudenza costituzionale precedente a questa riforma afferma che la qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. La giurisprudenza costituzionale, nel quadro delle norme costituzionali vigenti, evidenziava quindi un 'punto di equilibrio', dinamico e non prefissato in anticipo, che deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.

 

Con la riforma costituzionale  sopra riportata si può sostenere: a proposito dell’art. 41, la lettura complessiva delle modifiche apportate alla Costituzione porta a ritenere che esse, in sostanza, hanno anche introdotto il cd. principio dello “sviluppo sostenibile”, oggi tanto di moda (pare che ormai sia tutto “sostenibile”), chiarendo opportunamente che, poiché l’attività economica deve essere indirizzata e coordinata dalla legge “a fini sociali e ambientali” (e cioè, ex art. 9 novellato, tenendo conto anche dell’interesse delle future generazioni), la “sostenibilità” deve essere valutata e perseguita con riferimento alla tutela dell’ambiente e della collettività nel suo complesso e con un occhio al futuro, e non, come spesso si intende, alle esigenze dell’economia e del profitto immediato” (L’inserimento dell’ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso di Gianfranco AMENDOLA pubblicato su giustiziainsieme,it. ).

 

 



 

QUESTIONE DEI PRESUNTI MANCATI ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI APPELLANTI ALLE CONCLUSIONI DELLA VIA INTERNA AL PAUR

 

STRALCIO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

CRITICHE ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

28.2. In materia di V.i.a., il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:

i. deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;

ii. non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;

iii. deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112 e ivi ulteriore giurisprudenza

Questa conclusione della sentenza è assolutamente apodittica visto che come dimostrano gli atti processuali (VEDI PARTE II DI QUESTO POST), gli accertamenti e le verifiche sono state prodotte dagli appellanti. Semmai è la procedura che ha prodotto il PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) a non avere tenuto conto di molti accertamenti e verifiche per esempio:

1.parere negativo della Soprintendenza

2. parere negativo dell’Ente Parco Foreste Casentinesi

3. questioni sollevate dai vigili del fuoco

Senza considerare le memorie tecniche allegate in relazione alla questione del rischio idrogeologico alla tutela della fauna protetta.

In realtà anche questo ultimo passaggio conclusivo della sentenza dimostra che il collegio è stato influenzato dalla sua tesi iniziale, come si è già dimostrato, quella di valutare il progetto secondo la priorità di promozione delle fonti rinnovabili e non secondo il rapporto tra questo e la specificità ambientale economica e sociale del sito come dovrebbe essere in una corretta procedura di VIA interna al procedimento di Paur.

 







PARTE II: LE QUESTIONI DI MERITO TRATTATE NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO NEL CASO DELL’EOLICO MONTE GIOGO VILLORE

 

QUESTIONE IDROGEOLOGICA

STRALCI SENTENZE CONSIGLIO DI STATO

CONTENUTI DELL’APPELLO DI ITALIA NOSTRA

Conseguentemente, la previsione delle prescrizioni nell’ambito del parere reso dall’autorità di Bacino non implica alcuna lacuna dello studio di impatto ambientale e alcuna conseguente illegittimità del P.a.u.r. per i profili attinenti alla contestuale V.i.a..

Va puntualizzato che, nel caso di specie, dalla censura effettivamente formulata non emerge, peraltro, che le prescrizioni abbiano ad oggetto quegli “aspetti qualificanti del progetto, [che, secondo quanto enunciato da un precedente di questo Consiglio] devono essere verificate in sede di VIA, e non già in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni.”, con conseguente illegittimità del provvedimento (cfr., in merito, Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020 n. 1164).

 

Nel parere dell’autorità di Bacino si legge: “Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questa Autorità, per i tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 del PAI si esprime parere positivo all’intervento a condizione che, nelle successive fasi progettuali sia dato seguito alle seguenti prescrizioni:

- sia revisionata la relazione geologica integrando il paragrafo dedicato all’analisi delle condizioni di saturazione del pendio nei tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 secondo quanto indicato sopra, in particolare le osservazioni di campagna sullo stato di saturazione dovranno essere riferite alle condizioni pluviometriche del periodo, evidenziando se queste rappresentano una condizione limite per la stabilità, dovrà inoltre essere riferito quali caratteristiche del modello geologico del sottosuolo permettono di escludere l’instaurarsi di un regime di pressioni neutre con effetti sulla stabilità;

- per le condizioni allo stato di progetto più gravose (valori di coefficienti di sicurezza vicini ai limiti di legge) siano ripetute le verifiche di stabilità secondo il criterio dell’equilibrio limite applicando metodi rigorosi e superfici generiche non circolari”.

 

 

 

 

 

QUESTIONE MANCATO RISPETTO PTCP E INCIDENZA

STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI SITATO

CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA

Il motivo risulta inammissibile per difetto di chiarezza e specificità nella parte in cui parrebbe dedurre senza la necessaria chiarezza e specificità la violazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (per brevità, PTCP), facendo riferimento, in maniera del tutto generica e senza dedurne il rilievo, agli “ambiti di reperimento” e non correlando questa doglianza con quella precedente chiaramente preordinata a censurare la legittimità della Valutazione d’incidenza integrata alla Valutazione d’impatto ambientale ed espresse con il P.A.U.R.”

 

Ha pertanto evidenti impatti su SIR e reti ecologiche in relazione sia alle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE, sia alla delibera n. 11/2010 del Consiglio direttivo del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, espressamente contraria alla presenza nell’area dei parchi eolici, sia al parere-contributo negativo dello stesso ente per la incidenza ambientale del progetto.

 

Forse il collegio che ha prodotto la sentenza ora analizzata criticamente avrebbe fatto bene prendere in considerazione quanto affermato da altro collegio (evidentemente) nella sentenza CdS n° 4831 del 3 giugno 2025). “Va preliminarmente precisato che, allo stato della normativa, le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi detrattori del paesaggio, in quanto si tratta in sintesi estrema di impianti industriali

 

 


CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI 

STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA

16.2. Come emerge dal tenore testuale della censura formulata i criteri invocati non costituiscono veri e propri obblighi di localizzazione a carico dell’istante oppure divieti localizzativi, ma meri elementi per la valutazione positiva del progetto, che, in tesi, ben può essere giustificata anche da altre valutazioni di opportunità compiute dall’amministrazione competente.

La circostanza che la Regione non ne avrebbe tenuto conto di tali criteri preferenziali (per giustificare, però, in altro modo l’opportunità di realizzare l’opera) non configura, dunque, di per sé, un profilo di illegittimità del complessivo giudizio favorevole di compatibilità ambientale, diversamente da quanto opinato dalle appellanti.”

Quanto sopra esposto in termini di profili di illegittimità del procedimento che ha portato al rilascio del PAUR ora impugnato risulta rafforzato dalla interpretazione che la Corte costituzionale ha dato agli impianti come quello in oggetto in rapporto ai criteri di localizzazione definiti dalle linee guida nazionali e regionali volte alla individuazione delle aree non idonee. Infatti (come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2464/2002)  il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell’assetto urbanistico del territorio (Corte Costituzionale sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1 delle linee guida, approvate con d.m. 10 settembre 2010, ai sensi del comma 10 del citato articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità ( Corte Costituzionale sentenza n. 69 del 2018).

Risulta da quanto esposto in precedenza che questa valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti non hanno avuto lo stesso livello di tutela penalizzando quelli strettamente ambientali naturalisti e paesaggistici, come risulta anche dagli altri vizi rilevati, e interpretando in modo solo favorevole al progetto i criteri di localizzazione soprattutto sulle aree potenzialmente non idonee del Decreto Ministeriale del 2010 e relativi allegati




QUESTIONE IMPATTO CUMULATIVO METANODOTTO E RISCHIO INCIDENTALE

STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA

le appellanti allegano la presenza del “metanodotto SNAM” senza descrivere le caratteristiche salienti di tale opera, senza individuarne la precisa collocazione e senza prendere in considerazione e descrivere le ragioni per le quali essa produca il dedotto “cumulo” con il progetto della società appellata.”

 

Premesso che in termini logici la contestazione del Consiglio di Stato fa sorridere visto che i rischi legati ad un metanodotto sono noti senza bisogno di rappresentarli.

Ma al di questo aspetto vediamo cosa scrivevamo nel nostro appello:

Desta preoccupazione la risposta dei Vigili del fuoco, che si preoccupano di quanti mc di olio di raffreddamento ci siano nella cabina di trasformazione, ed ignorano completamente il sito eolico poiché questo non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Non è quindi presa in considerazione (dal SIA ne ancora di più dal Paur anche in termini prescrittivi) questa problematica e come sarà possibile intervenire in un luogo così impervio e complesso in caso di incendio, con un’eventuale strada di accesso, se non sarà smantellata, con forti pendenze del 28%,

 

 


 

QUESTIONE MANCATA AUTORIZZAZIONE SISMICA

STRALCIO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA

Dalla disamina della disposizione si evince che il P.A.U.R. può non ricomprendere quei titoli abilitativi per i quali è richiesto un livello di progettazione esecutivo, come nel caso dell’autorizzazione sismica

occorre ricordare come per la sismica è necessario l'esecutivo per cui Il progetto presentato ai fini dell’acquisizione del PAUR deve avere un livello di dettaglio sufficiente per l’adozione di tutti gli atti richiesti per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, che confluiscono nel PAUR stesso.

All’Allegato 4 del D.M. 10/09/2010 al paragrafo 5.1 si legge che il progetto statico, deve presentare prima del rilascio finale dell'autorizzazione, dovrà includere le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato degli aerogeneratori e le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 554/1999. 

Il COMMA 7-BIS ART. 27-BIS DLGS 152/2006: “qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo

È indiscutibile che essendo l’intervento considerato rilevante ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 aprile 2020 nonché del già citato articolo 94-bis Testo unico edilizia e confermato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2019 quanto affermato al comma 7bis dell’articolo 27bis sopra citato deve essere interpretato secondo la norma speciale dell’allegato 4 al DM 10/9/2010 che richiedono una versione del progetto approfondita al fine di escludere rischi sulla staticità dell’impianto oggetto del procedimento. Peraltro, lo stesso comma 7-bis richiede motivazioni particolari per modificare le conclusioni della conferenza dei servizi il che conferma come sia fondamentale, al fine di dare certezza tecnica e giuridica al contenuto della autorizzazione sismica, che sia svolta una valutazione completa sulla staticità del progetto prima della autorizzazione finale costituita dal PAUR.

Tutto questo da un punto di vista istruttorio non fa altro che avvalorare quanto previsto dal citato punto 11 dell’allegato al DM 10/9/2010 che richiede anche il nulla sosta sismico tra le autorizzazioni necessarie al rilascio della autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili a sua volta parte integrante del PAUR, quindi anche la relativa istruttoria tecnica (come sopra evidenziata) presupposto del rilascio della autorizzazione sismica deve essere interna al procedimento di PAUR e non successiva al rilascio del provvedimento finale che assorba anche l’autorizzazione unica al progetto in questione.

 

 

 


QUESTIONE INAMMISSIBILITÀ DEL VIZIO SULLA INCOMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO

STRALCIO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA

20.3. Inoltre, come rilevato ai §§. 10 e seguenti, i profili relativi all’interesse paesaggistico hanno costituito oggetto di una valutazione da parte del Consiglio dei Ministri e la decisione di conferma che è scaturita da quella valutazione non è stata impugnata nel presente giudizio, sicché ogni censura che coinvolge l’asserita illegittima valutazione dell’interesse paesaggistico risulta nel presente processo inammissibile.”

 

Intanto proprio la sentenza del Consiglio di Stato in modo contraddittorio ha annullato la decisione del Tar sulla inammissibilità del ricorso di Italia Nostra per non avere impugnato le conclusioni del Consiglio dei Ministri sulla opposizione della Soprintendenza competente. Quindi non si capisce il senso della inammissibilità del vizio sollevato dagli appellanti. 

Ma c’è di più perché il vizio sollevato dai ricorrenti contestava principalmente quanto affermato dal Comune di Vicchio “si ritiene che le prescrizioni siano superate dagli aggiornamenti progettuali e dalle prescrizioni conclusive del procedimento di VIA; pertanto, per quanto di competenza si propone il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica nell’ambito del procedimento di PAUR in oggetto.”

La VIA non può però assorbire il mancato parere vincolante negativo della Soprintendenza che a sua volta non permette il rilascio della autorizzazione paesaggistica. Questo aspetto viene clamorosamente rimosso dalla sentenza del consiglio di stato, rimuovendo anche quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 198/2018) il PAUR non sostituisce infatti i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017).

 

 

 

QUESTIONE VALUTAZIONE INCIDENZA DELLA EMILIA ROMAGNA RELATIVA AL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA

Nel caso di specie, la censura in esame è diretta a censurare un atto della Regione Emilia-Romagna relativo alla valutazione di incidenza, che però non risulta essere stata intimata quale parte nel presente giudizio.”

 

Qui siamo ad una delle rimozioni più gravi in quanto non era la Regione Emilia-Romagna a doversi pronunciare sulla valutazione di incidenza ma l’ente che gestisce il sito Habitat come previsto dalla legge regionale emiliana n° 4 del 2021 che all’articolo 25 prevede quanto segue: “1 La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in 46 una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza.  

Non solo ma come ammette lo studio di impatto ambientale presentato dalla ditta proponente il progetto in questione (pagina 94) risulta che: “Nel territorio incluso nell’area d’indagine (raggio di 10 km attorno a ciascun aerogeneratore) risulta ad oggi istituito il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (istituito con DPR del 12 Luglio 1993), a una distanza di circa 2,8 km dall’aerogeneratore più vicino”.  Come risulta dal verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi relativamente ai siti Habitat nel territorio della Regione Emilia Romagna, con nota del 4 febbraio 2021 del Servizio VIA e Promozione Sostenibilità della Regione è stato espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza senza un provvedimento espresso e motivato ma limitandosi ad una sintetica affermazione e precisamente: “In riferimento all’istanza in oggetto, per quanto di competenza, in relazione alla distanza dei siti di Natura 2000 regionali interessati indirettamente dal progetto (ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta” distante 5.7 km e ZSC-ZPS IT4080003 “Monte Gemelli, Monte Guffone” distante oltre 7 km), riteniamo che il progetto non abbia incidenza negativa significativa sui siti di Rete Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale.”

In questo modo si è determinata un evidente contrasto con il documento “Contributo per la procedura di Valutazione d’Incidenza” (Prot. 08/05/2020.0346734. E in entrata della Regione Emilia-Romagna) che l’Ente Parco Foreste Casentinesi aveva avuto cura di allegare al proprio parere negativo in quanto il progetto in questione ha una potenziale incidenza negativa.

Le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019 a pagina 50 relativamente alla espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VIncA dispongano che “I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente per la VIncA. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità VIncA acquisisce il “sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale. Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.”

Sulla competenza dell’Ente Gestore del sito (il parco nazionale delle foreste casentinesi) la sentenza cita la norma nazionale per cui l’ente parco avrebbe solo potere di rilasciare un parere. Ma la legge regionale della Emilia-Romagna invece come abbiamo visto afferma ben altro. Qui si ricorda che in materia ambientale la competenza statale non inficia la possibilità delle regioni di ripartire le competenze interne nel rilasciare pareri autorizzazioni e nulla osta nei procedimenti a rilevanza ambientale. Le Regioni non possono invece produrre norme che riducano la tutela del bene ambientale protetto dalla legge nazionale.

Ma al di là di questo nel caso specifico siamo di fronte non solo ad una rivendicazione del potere esclusivo della Regione rispetto a quello dell’Ente Parco ma ad una clamorosa rimozione del pronunciamento negativo sulla valutazione di incidenza da parte del Parco gestore del sito protetto dalla normativa sulla biodiversità. Ovvio che questo avvenga da parte del Consiglio di Stato perché sarebbe stato costretto ad accogliere il vizio sollevato dai ricorrenti in appello e annullare il PAUR.

 

 

 

 




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