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sabato 23 novembre 2024

Nuova Direttiva UE su qualità aria: tutela salute pubblica rinviata al 2030 e...oltre

Pubblicata la nuova Direttiva (UE) 2024/2881 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Le Direttive 2004/107/CE (QUI) e 2008/50/CE (QUI) sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026.

Di conseguenza in Italia entro l’11 dicembre 2026 dovrà recepire la nuova Direttiva modificando o abrogando il DLgs 13 agosto 2010, n. 155 (QUI).

Il post è diviso in due parti: la prima riguarda una sintesi delle novità e dei limiti principali della nuova Direttiva mentre la seconda parte analizza nel merito la Direttiva in tutti i suoi aspetti più significativi…

 


PARTE I: SINTESI NOVITÀ E LIMITI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2024/2881

 

SINTESI NOVITÀ PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2024/2881

1. una drastica riduzione dei limiti degli inquinanti nell’aria rispetto alla normativa precedente;

2. la necessità di aumentare in punti di monitoraggio soprattutto in caso di picchi di inquinamento a prescindere dal superamento dei limiti di legge;

3. obbligo di individuare le autorità, comunicarlo alla Commissione, che devono informare i cittadini delle valutazioni effettuate sulle conseguenze sanitarie dei livelli di inquinamento dell’aria monitorati;

4. diritto dei cittadini di agire di fronte alla giustizia per chiedere i danni in caso di mancato rispetto, da parte degli Stati membri, dei limiti di legge degli inquinanti ed in generale degli obiettivi della Direttiva.

5. la necessità di riesaminare i limiti degli inquinanti, anche alla luce dei rischi sanitari prodotti dai limiti in vigore, a conferma che non esistono limiti assolutamente sicuri per la salute pubblica. Inoltre, si terrà conto ai fini del riesame dei costi sanitari e ambientali diretti e indiretti dell’inquinamento atmosferico.


I limiti degli inquinanti devono garantire la salute pubblica (articolo 1)

Il significato più innovativo della nuova Direttiva è che riducendo drasticamente i limiti degli inquinanti nell'aria e prevedendo ulteriori riduzioni nel 2030 conferma come i limiti degli inquinanti della attuale normativa non diano alcuna garanzia assoluta di tutela della salute pubblica per questo devono essere continuamente aggiornati sulla base della evoluzione della ricerca scientifica sul rischio sanitario prodotti dai vari inquinanti.  

Si veda in questo senso il paragrafo 1 articolo 1 della nuova Direttiva recita: “La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.”.

Da questo assunto emerge la necessità delle Autorità Pubbliche di anticipare ove possibile le parti più significative della nuova Direttiva soprattutto sulla comunicazione dei dati dell’inquinamento, sul monitoraggio dei picchi di inquinamento, su adeguati studi per verificare la correlazione dei livelli di inquinamento (anche nei limiti di legge) con rischi per la salute pubblica. 

 

 

LIMITI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2024/2881

1. la non immediata applicazione dei nuovi limiti degli inquinanti nell’aria indicati dalle nuove linee guida dell’OMS come avevo già analizzato nel mio blog nel novembre 2022 QUI;

2. l’entrata in vigore dei nuovi limiti degli inquinanti non prima del 2030 mentre entro il 11 dicembre 2026 devono essere raggiunti quelli della vecchia Direttiva per PM 2,5-PM10, NO2, SO2, CO, Piombo (sul punto si veda la tabella pubblicata in seguito in questo commento);

3. la previsione di proroghe nella applicazione della nuova Direttiva in alcuni casi specifici ma con motivazioni adeguate.

In sostanza pur introducendo importanti novità la nuova Direttiva prevede non solo tempi dilatati per la sua completa entrata in vigore ma la possibilità di proroghe ulteriori. Una sorta di Direttiva a corrente alternata!



 

PARTE II: ANALISI DELLA DIRETTIVA

 

RIESAME PROGRESSIVO DEI LIMITI DEGLI INQUINANTI NELL’ARIA A CONFERMA CHE NON ESISTONO LIMITI ASSOLUTAMENTE SICURI PER SEMPRE PER LA SALUTE PUBBLICA (articolo 3)

Gli standard di qualità dell'aria saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2030 e successivamente almeno ogni cinque anni e più spesso se risulta da nuovi risultati scientifici, come le linee guida riviste sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

1. le ultime informazioni scientifiche dei pertinenti organismi dell’Unione, delle organizzazioni internazionali, quali l’OMS e la convenzione dell’UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e delle altre pertinenti organizzazioni scientifiche;

2. i cambiamenti comportamentali, le politiche di bilancio e gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell’aria e sulla sua valutazione;

3. la situazione della qualità dell’aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull’ambiente, compresi gli effetti dell’ozono sulla vegetazione negli Stati membri;

4. i costi sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all’inquinamento atmosferico;

5. la natura e l’impatto socioeconomico delle azioni complementari da attuare per conseguire i nuovi obiettivi, nonché un’analisi costi-benefici di tali azioni;

6. i progressi compiuti nell’attuazione delle misure nazionali e dell’Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell’aria;

7. la pertinente legislazione in materia di fonti a livello dell’Unione per i settori e le attività che contribuiscono all’inquinamento atmosferico, compresi i progressi compiuti nell’attuazione di tale legislazione;

8. le informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del riesame;

9. l’introduzione da parte dei singoli Stati membri di norme più rigorose in materia di qualità dell’aria conformemente all’articolo 193 TFUE (QUI). 

Oltre rivedere la normativa il riesame può avere la finalità, se risultassero necessarie, di proporre ulteriori misure per conseguire le norme applicabili in materia di qualità dell’aria in una zona significativa del territorio dell’Unione, la Commissione può proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’Unione.

 


I LIMITI DEGLI INQUINANTI VENGONO DRASTICAMENTE RIDOTTI

Standard e obiettivi più severi in materia di qualità dell’aria La nuova Direttiva (vedi allegato I QUI) stabiliscono limiti e valori obiettivo più severi per il 2030, rispetto alle norme attuali, per diversi inquinanti, tra cui il particolato (PM2,5, PM10), NO2 (biossido di azoto) e SO2 (biossido di zolfo). Per i due inquinanti con il maggiore impatto documentato sulla salute umana, PM2,5 e NO2, i valori limite annuali devono essere più che dimezzati da 25 µg/m³ a 10 µg/m³ e da 40 µg/m³ a 20 µg/m³ rispettivamente.

In particolare, per un confronto completo tra vecchia Direttiva, nuova Direttiva e limiti OMS vedi alla seguente tabella relativa ai valori limite definiti come il livello che è fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente, da raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta raggiunto.

I seguenti valori limite devono essere raggiunti dagli stati membri entro il 1° gennaio 2030

VALORI LIMITE ATTUALE DIRETTIVA

VALORI LIMITE NUOVA DIRETTIVA

LINEE GUIDA OMS LIMITI DI TUTELA DELLA SALUTE

Pm2,5: 20 μg/m3 (media annuale)

PM2,5: 10 μg/m3 (media annuale)

PM 2,5: 5 μg/m3 (media annuale)

PM 2,5: media giornaliera ----

PM 2,5: 25 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile

PM 2,5: 15 μg/m3 (media giornaliera)

PM10: 40 μg/m3 (media annuale)

PM10: 20 μg/m3 (media annuale)

PM10: 15 μg/m3 (media annuale)

PM10: 50 μg/m3 (media giornaliera, da non superare più di 35 volte per anno civile

PM10: 45 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile

PM10: 45 μg/m3 (media giornaliera)

NO2: 40 μg/m3 (media annuale)

NO2: 20 μg/m3 (media annuale)

NO2: 10 μg/m3 (media annuale)

NO2: 200 μg/m3 (media oraria) da non superare più di 18 volte per anno civile

NO2: 200 μg/m3 (media oraria) da superare più di una volta per anno civile  

 

NO2: Media giornaliera ---

NO2: 50 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile

NO2: 25 μg/m3 (media giornaliera)

SO2: 125 μg/m3, (media giornaliera) da non superare più di 3 volte per anno civile

SO2: 50 μg/m3 (media giornaliera) da non superare più di 18 volte per anno civile

SO2: 40 μg/m3 (media giornaliera)

SO2: 350 μg/m3, (1 ora) da non superare più di 24 volte per anno civile

SO2: 350 μg/m3, (1 ora) da non superare più di 3 volta per anno civile

 

 

SO2: 20 μg/m3 (media annuale)

 

CO: 10 mg/m3 (Media massima giornaliera calcolata su 8 ore) (*)

CO: 10 mg/m3 (Media massima giornaliera di 8 ore) (**)

CO: 4 mg/m3: media giornaliera da non superare più di 18 volte per anno civile

 CO: 4 mg/m3 (media 24 ore) (***)

Benzene: Soglia di valutazione superiore 70 % del valore limite (3,5 μg/m3) - Soglia di valutazione inferiore: 40 % del valore limite (2 μg/m3)

Benzene: 3,4 μg/m3 (media annuale)

 

Piombo (pb)  0,5  μg/m3 anno civile

 

 

 Arsenico (As) 6,0 ng/m3 anno civile

 

 Cadmio (Cd) 5,0 ng/m3 anno civile

 

 Nichel (Ni) 20 ng/m3 anno civile

 

Benzo(a) pirene 1,0 ng/m3 anno civile

 

NOTE A TABELLA
(*)La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(**) La concentrazione media massima giornaliera su 8 ore sarà selezionata esaminando le medie correnti di 8 ore, calcolate da dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media di 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno in cui termina, ovvero il primo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle ore 17.00 del giorno precedente alle ore 1.00 dello stesso giorno; L'ultimo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle 16.00 alle 24.00 di quel giorno.
(***) 99° percentile (ovvero 3-4 giorni di superamento all'anno)

 

Nuovi valori obiettivo introdotto per alcuni inquinanti

Entro l’11 dicembre del 2026 devono essere raggiunti i valori obiettivo per Arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene sopra riportati nella tabella. Si ricorda che per valore obiettivo si intende: il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente, da raggiungere, ove possibile, entro un termine prestabilito.

 

 

ISTITUZIONE DELLE ZONE E DELLE UNITÀ TERRITORIALI DI ESPOSIZIONE MEDIA (articolo 6)

Gli Stati membri istituiscono zone e unità territoriali di esposizione media in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell’aria, a livello di agglomerati. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria sono svolte in tutte le zone e le unità territoriali di esposizione media.

Per «indicatore di esposizione media» o «IEM» si intende: livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l’unità territoriale di esposizione media o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l’esposizione della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all’obbligo di riduzione dell’esposizione media e all’obiettivo di concentrazione dell’esposizione media per tale unità territoriale.


VALUTAZIONE QUALITÀ ARIA (CAPO II: ARTICOLI 8,9.10.11)

 

Finalità della Valutazione della qualità dell’aria

Serve per classificare le zone, definite dagli stati membri, in rapporto al rispetto delle soglie di valutazione per vari inquinanti indicate nell’allegato II della nuova Direttiva (QUI), infatti la soglia di valutazione è definita dal livello che determina il regime di valutazione necessario al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente.

I superamenti delle soglie di valutazione specificate all’allegato II sono determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell’anno e nei siti che sono probabilmente rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e con i risultati ottenuti dalle applicazioni di modellizzazione.

Gli Stati membri riesaminano la classificazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni cinque anni, secondo la procedura, però la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che incidano sulla concentrazione nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, benzo(a)pirene od ozono.
Le soglie di valutazione sono basate sulla media annua salvo che il Biossido di zolfo (SO2) e Monossido di carbonio (CO) basate sulla media delle 24 ore inteso come 99o percentile ossia tre giorni di superamento all’anno.

 

Criteri di valutazione della qualità dell’aria

1. In tutte le zone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all’articolo 7 della nuova Direttiva (QUI), la qualità dell’aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi salvo integrare con modellizzazioni per verificare la diffusione nello spazio delle ricadute degli inquinanti anche al fine di valutare la rappresentatività dei siti fissi. Entro l’11 giugno 2026 la Commissione UE con apposite Decisioni definisce le suddette modellizzazioni e modalità applicative delle stesse nonché determinazione della rappresentatività spaziale dei punti di campionamento.

2. In tutte le zone classificate come al di sotto delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all’articolo 7, la qualità dell’aria ambiente può essere valutata anche solo con applicazioni di modellizzazione, misure indicative, stime obiettive o con una combinazione di queste.

3. Se le applicazioni di modellizzazione utilizzate rivelano il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo in un’area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale, può essere utilizzata almeno una ulteriore misurazione indicativa o in siti fissi in eventuali punti critici aggiuntivi di inquinamento atmosferico nella zona individuati dall’applicazione di modellizzazione.

 

Punti di campionamento (articolo 9)

I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del benzene, del monossido di carbonio, dell’arsenico, del cadmio, del piombo, del nichel, del benzo(a)pirene e dell’ozono nell’aria ambiente sono ubicati conformemente all’allegato IV della nuova Direttiva (QUI).

Ci saranno anche più punti di campionamento della qualità dell’aria nelle città ma soprattutto si conferma quanto previsto dalla proposta iniziale del Consiglio UE: aggiornamento punti di monitoraggio quando si superano i limiti OMS.

 

Punti minimi di campionamento (articolo 9)

In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell’allegato II della nuova Direttiva (QUI), il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non è inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell’allegato III della nuova Direttiva (QUI):

lettera A (Numero minimo di punti di campionamento per le misure in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite e dei valori-obiettivo per la protezione della salute umana, dei valori-obiettivo per l’ozono, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di allarme e delle soglie di informazione);

lettera C (Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai livelli critici per l’SO2 e gli NOx e agli obiettivi a lungo termine per l’ozono).

Tuttavia, nelle zone in cui il livello di inquinanti supera la pertinente soglia di valutazione definita nell’allegato II nuova Direttiva, ma non i rispettivi valori limite, i valori-obiettivo e i livelli critici di cui all’allegato I nuova Direttiva„ il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi può essere ridotto fino ad un massimo del 50 %, conformemente all’allegato III, lettere A e C nuova Direttiva. Questo però nel rispetto di alcune condizioni elencate dal paragrafo 3 dell’articolo 9 nuova Direttiva.

Alle lettere B e D dell’allegato III troviamo rispettivamente:

B. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto degli obblighi di riduzione dell’esposizione media al PM2,5 e all’NO2 per la protezione della salute umana;

D.Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni di particolato ultrafine (UFP) in siti in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate

 

Monitoraggio dei supersiti (articolo 10)

Per «supersito di monitoraggio» si intende: una stazione di monitoraggio in un sito di fondo urbano o in un sito rurale che combina più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine su diversi inquinanti. Per «sito di fondo urbano» si intende: sito all’interno delle zone urbane e suburbane dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione urbana generale; invece, per «sito di fondo rurale»: sito all’interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione rurale generale, della vegetazione e degli ecosistemi naturali.

Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.

Gli Stati membri il cui territorio misura più di 10 000 km2 ma meno di 100 000 km2 istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale. Ciascuno Stato membro il cui territorio misura più di 100 000 km2 istituiscono almeno un supersito di monitoraggio ogni 100 000 km2 in un sito di fondo rurale.

L’ubicazione dei supersiti di monitoraggio è determinata per i siti di fondo urbano e di fondo rurale conformemente all’allegato IV, lettera B.

Tutti i punti di campionamento che soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV, lettere B e C, e che sono installati in supersiti di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di soddisfare gli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per gli inquinanti pertinenti di cui all’allegato III.

 

Metodi di misurazione di riferimento, applicazioni di modellizzazione e obiettivi di qualità dei dati (articolo 11)

Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento indicati nell’allegato VI nuova Direttiva lettere A e C (QUI).

Sono tuttavia consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, lettere B, C e D nuova Direttiva.

Gli Stati membri utilizzano applicazioni di modellizzazione della qualità dell’aria a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, lettera E nuova Direttiva.

I dati di valutazione della qualità dell’aria soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato V nuova Direttiva (QUI).

 

 

SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME O DELLE SOGLIE DI INFORMAZIONE (articolo 15)

Le soglie di allarme costituiscono il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati. Le soglie di allarme sono applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5) e ozono nell’aria ambiente sono indicate nell’allegato I nuova Direttiva lettera A sezione 4 (QUI).

Le soglie di informazione sono il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili e categorie particolarmente vulnerabili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive. Le soglie di informazione per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5) e ozono sono quelle indicate nell’allegato I, lettera B, sezione 4 nuova Direttiva.

 

 

CONTRIBUTI DA FONTI NATURALI (articolo 16)

Per contributi da fonti naturali nella nuova Direttiva si intende: emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;

Gli Stati membri possono, per un determinato anno, individuare:

1. le zone in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali;

2. le unità territoriali di esposizione media in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media è imputabile a fonti naturali.



TABELLE DI MARCIA TRASPERENTI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

Secondo la nuova Direttiva per «tabella di marcia per la qualità dell’aria» si intende un piano per la qualità dell’aria, adottato prima del termine per il conseguimento dei valori limite e dei valori-obiettivo, che definisce politiche e misure volte a rispettare tali valori limite e valori-obiettivo entro il termine per il conseguimento.

Piani e tabelle di marcia per la qualità dell'aria oltre ai piani per la qualità dell'aria, richiesti per i paesi dell'UE che superano i limiti, tutti gli Stati membri dovranno creare tabelle di marcia per la qualità dell'aria entro il 31 dicembre 2028 che definiscano misure a breve e lungo termine per rispettare i nuovi valori limite 2030 proposti da Parlamento.

 

 

CONDIZIONI PER POSSIBILI PROROGHE IN CASI SPECIFICI (articolo 18)

La nuova Direttiva offre agli Stati membri la possibilità di richiedere per motivi specifici e a condizioni rigorose, una proroga del termine per raggiungere i valori limiti per la qualità dell'aria:

1. entro il 1o gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall’apporto di inquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il superamento; oppure

2. entro il 1o gennaio 2035, se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto dell’impatto previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per la qualità dell’aria, i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine per il conseguimento.

 

Per richiedere tali proroghe gli Stati membri dovranno includere nelle loro tabelle di marcia per la qualità dell'aria (da istituire entro il 2028) proiezioni relative alla qualità dell'aria che dimostrino (vedi più in particolare elenco ex paragrafo 2 articolo 18 nuova Direttiva) che il superamento si prolungherà per il minor tempo possibile e che il valore limite sarà raggiunto al più tardi entro la fine del periodo di proroga. Durante il periodo di proroga gli Stati membri dovranno inoltre aggiornare periodicamente le loro tabelle di marcia e riferire in merito alla relativa attuazione.

Inoltre durante il periodo di proroga del termine di applicazione dei limiti deve rispettare determinate condizioni elencate al paragrafo 3 articolo 18 nuova Direttiva ed in particolare a decorrere dal 1o gennaio 2035 i livelli di concentrazione per l’inquinante in questione mostrano una tendenza generale al ribasso in linea con una traiettoria indicativa verso la conformità stimata in una tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria stabilita a norma dell’allegato VIII, lettera A, punto 7, lettera e) nuova Direttiva. La lettera e) prevede tra le misure la traiettoria indicativa verso la conformità e anno in cui si prevede di raggiungere la conformità per ciascun inquinante atmosferico contemplato dalla tabella di marcia per la qualità dell’aria o dal piano per la qualità dell’aria, tenendo conto dell’insieme di misure selezionate, incluso un elenco delle informazioni (quali i risultati della modellizzazione e della valutazione delle misure) per raggiungere lo standard di qualità dell’aria in questione conformemente all’allegato I nuova Direttiva; se del caso, laddove l’elenco di cui al punto 6, lettera a), del presente punto comprenda misure che presentano un potenziale elevato di miglioramento della qualità dell’aria ma che non sono state selezionate per essere adottate, una spiegazione dei motivi per cui le misure non sono state selezionate per essere adottate

Entro il 31 gennaio 2029 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile le due tipologie di giustificazione per la proroga elencate all’inizio di questo paragrafo, e le comunicano la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte.

Entro il 31 gennaio 2034 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono che il conseguimento non possa avvenire entro il termine di conseguimento posticipato in conformità a quanto sopra richiamato, e le comunicano la tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la seconda e ultima proroga e le condizioni per chiedere le proroghe.


 

PIANI QUALITÀ ARIA (articolo 19)

Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo ex allegato I alla nuova Direttiva, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell’aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore limite o il valore-obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato registrato il primo superamento. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro due anni dall’anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo.

 

 

PIANI D’AZIONE A BREVE TERMINE (ARTICOLO 20)

Se in determinate zone sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme (livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati) di cui all’allegato I, sezione 4 nuova Direttiva, gli Stati membri provvedono a predisporre piani d’azione a breve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.

Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l’ozono, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre i piani d’azione a breve termine se alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, non vi è un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità del superamento.

Qualora per il particolato (PM10 e PM2,5) il potenziale di riduzione del rischio di tale superamento sia fortemente limitato, tenendo conto delle condizioni geografiche e meteorologiche locali e delle specificità degli impianti di riscaldamento domestici, gli Stati membri possono predisporre un piano d’azione a breve termine incentrato unicamente su azioni specifiche volte a proteggere sia il pubblico in generale sia le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione, nonché su informazioni facilmente comprensibili sulla condotta raccomandata per ridurre l’esposizione al superamento misurato o previsto.

 

 

MIGLIORARE INFORMAZIONI AI CITTADINI ANCHE SUI PICCHI DI INQUINAMENTO ANCHE IN BREVI PERIODI (articolo 22)

Nella nuova Direttiva è stata recepita la richiesta del Parlamento UE sulla armonizzazione degli indici di qualità dell'aria in tutta l'UE, attualmente frammentati e poco comprensibili. Gli indici dovranno diventare essere comparabili, chiari e disponibili al pubblico, con aggiornamenti orari in modo che i cittadini possano proteggersi durante gli alti livelli di inquinamento atmosferico prima che vengano raggiunte soglie di allarme obbligatorie. Inoltre, dovranno essere rese disponibili informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui rischi per la salute associati a ciascun inquinante, comprese informazioni specifiche per i gruppi vulnerabili.

Si veda in particolare quanto previsto dal paragrafo 1 articolo 22 lettera f) nuova Direttiva: “Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari e gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:… agli effetti del superamento dei valori limite, dei valori-obiettivo, degli obblighi di riduzione dell’esposizione media, degli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica;”.

Inoltre, il paragrafo 3 articolo 22 nuova Direttiva afferma che: “Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico e ne incoraggiano la divulgazione nei luoghi frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie.”.

 

Indici qualità aria e tutela salute per informare il pubblico (paragrafo 2 articolo 22)

Gli Stati membri definiscono e mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, in modo facilmente comprensibile, un indice della qualità dell’aria che copra gli aggiornamenti orari almeno sul biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l’ozono, a condizione che sussista l’obbligo di monitorare tali inquinanti a norma della presente direttiva. Tale indice può includere, se del caso, ulteriori inquinanti. Per quanto possibile, l’indice della qualità dell’aria è comparabile in tutti gli Stati membri e segue le raccomandazioni dell’OMS. L’indice della qualità dell’aria si basa sugli indici della qualità dell’aria su scala europea forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente e comprende informazioni relative all’impatto sulla salute, comprese informazioni adattate alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare l’indice della qualità dell’aria fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente per soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo. Se uno Stato membro decide di non utilizzare l’indice fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente, un riferimento a tale indice è reso disponibile a livello nazionale.

 

 

ACCESSO DEI CITTADINI ALLA GIUSTIZIA CONTRO I DANNI ALLA SALUTE PUBBLICA PRODOTTO DALL’INQUINAMENTO DELL’ARIA (articoli 27 e 28)

È stato inoltre concordato che ai cittadini interessati e alle ONG ambientaliste dovrebbe essere concesso l'accesso alla giustizia per contestare l'attuazione di questa direttiva negli Stati membri e che i cittadini dovrebbero avere diritto a un risarcimento quando la loro salute è stata danneggiata a causa della violazione delle nuove norme nazionali.

Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l’indennizzo di cui sopra. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede il risarcimento sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione delle norme nazionali relative alla mancata approvazione (per negligenza e intenzione dalle autorità competenti) dei piani, ordinari e breve termine, di rientro nei limiti di legge degli inquinanti.

 

 

SANZIONI (articolo 29)

Fatti salvi gli obblighi che incombono loro a norma della Direttiva 2008/99/CE (recentemente modificata - QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione di disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del paragrafo 1 tengano debitamente conto delle seguenti circostanze:

1. la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione;

2. l’impatto della violazione sulla popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o sull’ambiente, tenendo presente l’obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente;

3. il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente, compreso l’eventuale previo ricevimento di un ammonimento o di una sanzione amministrativa o penale;

4. i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano essere determinati.

 

 

RECEPIMENTO (articolo 30)

La Direttiva in tutte le sue parti principali dovrà essere recepita, entro l’11 dicembre 2026, dagli Stati membri, in particolare:

1. gli obiettivi generali della Direttiva;

2. il rispetto dei nuovi limiti degli inquinanti: valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine;

3. la designazione delle autorità competenti ad eseguire negli stati membri quanto previsto dalla Direttive;

4. valutazione qualità dell’aria;

5. punti di campionamento;

6. applicazione prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori-obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media;

7. Valori limite, valori-obiettivo e obblighi di riduzione dell’esposizione media;

8. provvedimenti in caso di superamento delle soglie di allarme o delle soglie di informazione;

9. individuazione dei contributi di fonti naturali al superamento dei limiti degli inquinanti;

10. richiesta e gestione delle proroghe al rispetto dei limiti degli inquinanti;

11. piano qualità dell’aria ordinari in caso di superamento dei limiti di qualità dell’aria e a breve termine in caso di superamento delle soglie di allarme;

12. modalità di informazione del pubblico;

13. diritto di accesso alla giustizia del pubblico e sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi della Direttiva.

 

 


 

 


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