La
Regione Liguria con nuova legge regionale di stabilità ha prodotto una nuova
procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in deroga alle norme
del testo unico ambientale (di seguito DLgs 152/2006). La logica
è sempre la stessa accelerare e anzi addirittura bypassare la VIA per opere che
non rientrano in quelle urgenti per le quali il DLgs 152/2006 prevede di
derogare la VIA. Una nuova procedura quella affermata dalla nuova legge
regionale che rischia di non applicare la VIA ad opere a rilevante impatto
ambientale.
Una
procedura che essendo in contrasto con la normativa nazionale assume il
carattere di incostituzionalità considerato che la materia ambiente è di
competenza esclusiva dello Stato e le Regioni possono derogarlo solo se il fine
è migliorare la tutela dell’ambiente e non quello, come in questo caso, di disapplicare
una procedura fondamentale di tutela ecosistemica.
In
sintesi, come spiego nel post che segue, la nuova norma regionale prevede
l’applicazione di una procedura che aggira la applicazione della completa
procedura di screening di VIA e della partecipazione del pubblico a progetti
che non hanno rispettato i bandi e gli avvisi di gara, come dire la
illegittimità fanno passare in secondo piano l’ambiente rispetto ai soldi per
finanziare detti progetti. Il tutto con buona pace del nuovo articolo 41
della Costituzione: L'iniziativa economica privata è libera e non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Come
dire sbagli a gestire l’attuazione dei bandi di gara? Ti premio evitandoti la
VIA!
COSA DICE LA NUOVA LEGGE REGIONALE
La
legge regionale 20/2023 all’articolo 57 introduce due nuovi commi all’articolo
17 della legge regionale n° 29 del 2017 (disposizione collegate alla legge
di stabilità per l’anno 2018).
In
particolare, il primo comma è il seguente:
“3
quater. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai
sensi del d.lgs. 152/2006 dei progetti di cui all’allegato IV alla Parte
seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA,
qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con
fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini
previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei
progetti e per l’assegnazione delle risorse”.
Il
comma è di per sè ridondante letto da solo in quanto le opere rientranti nelle
categorie dell’allegato IV Parte II DLgs 152/2006, sono comunque sottoponibili
a verifica di assoggettabilità a prescindere da qualsiasi collegamento con
bandi o sistemi di finanziamento. Non esiste alcuna norma che prevede una
esclusione di questo tipo salvo ovviamente che per mancanza di finanziamenti o
decadenza dall’assegnazione del bando il progetto non prosegua il suo iter di
valutazione/autorizzazione.
La
vera natura e finalità del primo comma sopra riportato si chiarisce con il
secondo comma introdotto dalla legge regionale 20/2023. Recita questo
secondo comma:
“3-quinquies.
Nei casi di cui al comma 3 quater il proponente presenta alla Regione istanza
corredata da una proposta di elaborati progettuali e da una relazione che
attesta la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi del
progetto avuto riguardo ai criteri di cui all’allegato V della Parte seconda
del d.lgs.152/2006 e alla localizzazione nelle aree sensibili di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo
2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome,
previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116). “
UNA LETTURA COMBINATA DEI COMMI DELLA NUOVA NORMA REGIONALE SOPRA
RIPORTATI
In
sostanza la lettura combinata dei tre commi in precedenza richiamati, chiarisce
che i progetti e opere pubbliche o di interesse pubblico, a rischio di perdere
i finanziamenti per mancato rispetto dei bandi e avvisi di selezione dei
progetti, ottengono una sorta di accelerazione semplificatoria evitando anche
la più blanda verifica di assoggettabilità a VIA con una semplice relazione che
dimostri la insussistenza di impatti rilevanti. Su detta relazione decide la
Regione se applicare lo screening di VIA entro solo 30 giorni come afferma la nuova
norma regionale.
LA PROCEDURA INTRODOTTA DALLA NUOVA LEGGE REGIONALE NON È PREVISTA DAL
DLGS 152/2006
Una
procedura di questo tipo non è assolutamente prevista dal DLgs 152/2006
neppure si possono utilizzare le norme in deroga alle due procedure ordinarie
di screening e di VIA ordinaria e di VAS.
Un
primo articolo del DLgs 152/2006 che tratta di deroghe è il 6 che
riguarda l’oggetto della VAS ma non esiste norma simile per la VIA.
Il
comma 4 di detto articolo 6 DLgs 152/2006 elenca una tipologia di
piani e programmi per le quali è esclusa ex lege la VAS anche nella forma dello
screening:
“a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (contratti di sicurezza secretati), e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un
ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli
organismi dalle stesse individuati.
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati
dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure
fitosanitarie di emergenza.”
Nell’elenco sopra riportato non sussiste alcun riferimento interpretabile con le tipologie di opere indicate dai nuovi commi della legge regionale 20/2023 sopra riportate.
Esiste poi un'altra ipotesi di deroga alla procedura di screening e di VIA ordinaria prevista dal comma 10 articolo 6 del DLgs 152/2006 che però non viene citata dalla norma regionale qui contestata a conferma che non riguarda la casistica per la quale è prevista la procedura accelerata semplificatoria della norma regionale introdotta dalla legge regionale 20/2023 qui esaminata.
Recita detto comma 10 articolo 6 DLgs 152/2006:
“10. Per
i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale
e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con
decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di
cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che
tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi”.
Non
solo ma con riferimento alla procedura di screening di VIA l’articolo 6 del
DLgs 152/2006 si afferma che questa procedura si applica a: “d) i
progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
84 dell'11 aprile 2015.”
Infine,
l’ulteriore ipotesi del DLgs 152/2006 che prevede una procedura
semplificatoria volta ad evitare la completa applicazione delle due
procedure di screening e di VIA ordinaria è descritta dal comma 9 articolo 6
che recita:
“9.
Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a
migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati
negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,
fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il
proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente,
trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo,
una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da
avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle
proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA,
ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono
tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet
istituzionale.”
Intanto
occorre dire che questa procedura non è assolutamente applicabile alla
casistica indicata dai due commi 3-quater e 3-quinquies della legge
regionale 20/2023 in quanto riguarda modifiche, adeguamenti tecnici di
progetti già realizzati o comunque già approvati o che comunque hanno già
iniziato la procedura di VIA. Nei commi introdotti dalla norma regionale
contestata si fa riferimento a progetti non ancora approvati e neppure esclusi
ex lege dalla VIA e che comunque devono ancora iniziare la procedura di
screening anche secondo il testo dei suddetti commi della legge regionale.
ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE REGIONALE
Non
casualmente proprio per le ragioni sopra esposte la norma regionale qui
contestata non fa alcun riferimento alle norme del testo unico ambientale che
prevedono deroghe alle due procedure di VIA.
Il
riferimento, che la norma regionale, fa al Decreto Ministeriale 30 marzo
2015 e ai criteri di verifica di assoggettabilità ex allegato V alla
Parte II del DLgs 152/2006 conferma, al contrario dell’intento del
legislatore regionale, la violazione delle norme del testo unico ambientale da
parte dell’articolo 57 della legge regionale qui contestata.
Infatti,
nella procedura di screening, sempre che le opere nella casistica indicata dal
comma 3-quater introdotto dall’articolo 57 della legge regionale 20/2023 non
rientrino addirittura nella procedura di VIA ordinaria, richiede che per potere
verificare l’applicabilità dei criteri di cui all’allegato V parte II DLgs
152/2006.
L’articolo
19 del DLgs 152/2006 afferma che: “1. Il proponente trasmette
all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla
parte seconda del presente decreto”.
Indiscutibile
che la norma regionale qui contestata non preveda minimamente la presentazione
dello studio preliminare ambientale ma una generica e indefinita nei contenuti,
una relazione allegata alla istanza di screening, su presunti impatti
significativi e negativi. Ne è sufficiente il riferimento ai criteri
dell’allegato V alla Parte II del Dlgs 152/2006 e al Decreto
Ministeriali 30 marzo 2015 visto che lo studio preliminare ambientale ha
contenuti ben precisi e definiti dall’allegato IV-bis e che solo dal confronto
tra detto studio e i criteri ex allegato V si possono valutare in modo
trasparente la rilevanza degli impatti ai fini della verifica di
assoggettabilità a VIA ordinaria.
VIOLAZIONI TERMINI DELLA PROCEDURA DI VIA SECONDO IL DLGS 152/2006
Non
solo ma la norma regionale prevedendo un termine molto stretto (30 giorni dalla
istanza) per il parere della Regione sulla generica relazione presentata in
sostituzione di quanto previsto invece dall’allegato IV-bis alla parte II
del DLgs 152/2006, viola quanto previsto:
- dal comma 3 articolo 19 DLgs 152/2006: obbligo di pubblicare lo studio preliminare ambientale da parte della autorità competente e di comunicare per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.
-
dal
comma 4 articolo 19 DLgs 152/2006: Entro e non oltre trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3 suddetto e dall'avvenuta pubblicazione
sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può
presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo
studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
LA NORMA REGIONALE CONTRASTA ANCHE CON I RESIDUI POTERI REGIONALI IN
MATERIA DI RECEPIMENTO DEL DLGS 152/2006 NELLA PROPRIA LEGISLAZIONE
La
norma regionale appare in palese contrasto con quanto previsto dal comma 8
articolo 7-bis DLgs 152/2006 sui residui poteri regionali di recepimento
nella loro legislazione della Parte II del DLgs 152/2006 (parte II). Infatti,
recita detto comma 8:
“Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie
leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni
amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale
conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti
territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è
esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto
previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le
modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione
alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non
sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis.”
È
chiaro, dalla lettera della norma nazionale sopra riportata, come le Regioni
possono disciplinare autonomamente le sole modalità di esercizio delle funzioni
loro assegnate in materia di VIA ed eventualmente la subdelega delle stesse
agli enti locali. In ogni caso non sono derogabili le norme sulla consultazione
del pubblico se non con regole particolari per favorire il coordinamento con
altre procedure autorizzatorie ma non di certo la loro soppressione come
avviene da parte della norma regionale ligure qui contestata.
Inoltre,
come afferma l’ultimo periodo del comma 8 articolo 7-bis DLgs 152/2006,
non sono derogabili i termini procedimentali dell’articolo 19 DLgs 152/2006 che
invece la norma regionale come abbiamo visto deroga ampiamente anche nella loro
modalità organizzativa.
CONTRASTO DELLA NORMA REGIONALE CON LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SULLE COMPETENZE STATO REGIONI NELLA MATERIA AMBIENTE
Siamo
quindi di fronte ad una norma regionale chiaramente incostituzionale alla luce
di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, qui non si
tratta di semplificare il procedimento di screening ma di fatto di aggirarne i
contenuti principali fissati dal testo unico ambientale e la partecipazione del
pubblico cosa dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n°147 del 2019.
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