L’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 (QUI) inserisce nel DLgs 162/2011 (QUI) la definizione di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.
È chiaro il legame di questa nuova normativa con l’articolo 2 sempre del Decreto-Legge 181/2023 sulla riapertura di estrazione di gas nazionale in siti anche dismessi o non in funzione (QUI).
A conferma
si veda sempre detto articolo 7 che integra il comma 3 articolo 7 del
DLgs 162/2011 prevedendo quanto segue:
Nelle more
dell'individuazione delle aree dove non potere o potere collocare i siti di
stoccaggio geologico di CO2, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria. Sono
comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti
situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e
della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico può rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a
svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e
autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente
decreto. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di
stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono
sottoposti a valutazione ambientale.
Inoltre, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023, rispetto alle licenze di stoccaggio di CO2 che normalmente durano 3 anni, prevede fino a tre proroghe per la durata ciascuna di 2 anni.
Infine, il
decreto tecnico da emanare per la regolamentazione della gestione dello
stoccaggio geologico di CO2 verrà redatto con i rappresentanti tecnici di
società che lavorano nel settore della cattura della CO2 il che non fa ben
sperare sul rischio di conflitti di interessi.
Senza considerare che sempre maggiori autorevoli studi internazionali (QUI) dimostrano come la tecnica di stoccaggio geologico della CO2 serve soprattutto per procrastinare l’uso delle fonti fossili.
Vediamo più la nuova disciplina dello stoccaggio geologico di CO2…
COME AUTORIZZARE SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI SPERIMENTALI DI STOCCAGGIO
DI CO2
L’articolo
7 del Decreto-Legge 181/2023 introduce un nuovo articolo 11-bis al DLgs
162/2011. Secondo il nuovo articolo le autorizzazioni allo svolgimento di
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai
soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, con
procedimento unico nel cui ambito é acquisito ogni atto di assenso delle
amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, secondo
la procedura di cui all'articolo 11-ter del DLgs 162/2011. Qualora lo
stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali imponga anche la realizzazione
ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione é rilasciata previa
intesa della regione territorialmente interessata.
L'autorizzazione
ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto
autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata
non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le
motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi
previsti e gli elementi che consentono di prevedere un
risultato
positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per
completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità
dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di
sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
CONDIZIONI PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE PROGRAMMI SPERIMENTALI DI STOCCAGGIO CO2
Secondo il
nuovo articolo 11-bis del DLgs 162/2011 introdotto dall’articolo 7
del Decreto-Legge 181/2023 le condizioni sono:
a) sia
stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri
fissati nell'allegato I;
b) siano
esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di
giacimenti minerari;
c) siano
previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita,
la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano
garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni
ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei
beni stessi;
e) non
siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico
marittimo;
f) la posa
in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché
l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non
danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in
maniera impropria;
g) sia
data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro
mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le
attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a
programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
Sono infine previste ipotesi di sospensione e revoca nel nuovo articolo11-bis DLgs 162/2011.
Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI). In particolare, secondo l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio sono definite infrastrutture lineari energetiche ai sensi dell’articolo 52-bis DPR 327/2001.
CONTENUTO AUTORIZZAZIONE
a) il
nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b)
l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso
di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;
c) le
prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di
CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i
limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di
iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità
dello stesso ai sensi dell'articolo 18 (QUI)
DLgs 162/2011;
e) il piano di monitoraggio approvato,
l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo
19 (QUI)
DLgs 162/2011, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi
dell'articolo 20 (QUI)
DLgs 162/2011;
f) l'obbligo di informare il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in
caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in
atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22 (QUI)
DLgs162/2011;
g) le condizioni per la chiusura e la
fase di post-chiusura di cui all'articolo 23 (QUI)
DLgs 162/2011;
h) fatta eccezione per i progetti
relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di
stoccaggio geologico di CO2 inferiore a
100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare
la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro
mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi
dell'articolo 25 (QUI)
DLgs 162/2011.
FUTURO DECRETO TECNICO PER REGOLAMENTARE LA ATTIVITÀ DI
STOCCAGGIO GEOLOGICO DELLA CO2
Si spera
che il decreto arrivi presto altrimenti ancora una volta si permette l’avvio di
una attività sperimentale senza avere un quadro di regolamentazione più certo
se non qualche regoletta procedurale come quella sopra descritta. Risulta
discutibile che la norma come vedremo prevede che il Decreto sia scritto
insieme con rappresentanti tecnici di società che lavorano nel settore della
cattura della CO2 il che non fa ben sperare sul rischio di conflitti di
interessi.
In particolare, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 181/2023 (quindi dal 10 dicembre 2023), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:
a) effettuare la ricognizione della
normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di
CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare
un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della
filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali
in materia;
b) elaborare schemi di regolazione
tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2;
c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;
d) effettuare analisi di fattibilità e
di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura
della CO2 per le diverse tipologie di utenza;
e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico;
f) definire le modalità per la
remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della
filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.
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