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domenica 21 maggio 2023

Nuove aree idonee ex lege e nuove procedure di autorizzazione per impianti da fonti rinnovabili

L’articolo 47 della legge 41/2023 (QUI) modifica l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI) che disciplina rinviando ad appositi decreti ministeriali la definizione di criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, il comma 8 di detto articolo 20 del DLgs 199/2021 prevede che in attesa dei decreti sono comunque considerate aree idonee alla installazione dei suddetti impianti da fonti rinnovabili una serie di aree tipo elencate.

L’articolo 47 modifica, integrandolo, l’elenco delle suddette aree idonee ex lege in attesa dei nuovi decreti ministeriali.

Inoltre, detto articolo 47 prevede che:

1. di accelerare le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione, da parte delle società che gestiscono le autostrade, le aree considerate idonee ex lege per realizzare gli impianti da fonti rinnovabili

2. la disciplina della procedura di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nelle aree idonee si estenda anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili

3. viene esclusa ogni partecipazione del Ministero della Cultura e quindi anche delle Soprintendenza nei procedimenti di autorizzazione unica di impianti da fonti rinnovabili in aree contermini a zone a vincolo paesaggistico

4. venga modificata in parte la disciplina della autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili prevedendo un termine massimo di conclusione del procedimento non superiore a 60 giorni se il progetto non ricade in zona a vincolo paesaggistico mentre sono 90 se vi ricade, resta fermi i termini della VIA se prevista.

 

 

 

NUOVO ELENCO INTEGRATO DELLE AREE IDONEE EX LEGE PER INSTALLARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

L’articolo 47 della legge 41/2023 modifica questo elenco che ora risulta così composto:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata é soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) (ndr. vedi di seguito nell’elenco);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (QUI);

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e   dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno (dei   sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (QUI), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);


c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di   produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del DLgs 42/2004 (QUI):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (QUI), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.


c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004 incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) (aree ex lege di interesse paesaggistico QUI), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto é determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (QUI).

 

 

 

RELATIVAMENTE ALLE AREE IDONEE GESTISTE DAI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI

Si fa riferimento alla sopra elencata lettera c-bis dell’articolo 20 DLgs 191/2021. L’articolo 47 della legge 41/2023 aggiungi due commi a detto articolo 20:

8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee ex lettera c-bis comma 8 articolo 20 DLgs 192/2002), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a) del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (QUI Codice peraltro abrogato ora vedi articolo 76 del DLgs 36/2023 QUI), le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis é determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

 

 

 

ESTENSIONE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LE AREE IDONEE ANCHE ALLE LINEE ELETTRICHE

L’articolo 22 del DLgs 199/2021 prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere   obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

L’articolo 47 della legge 41/2023 aggiunge un comma 1-bis a detto articolo 22 del DLgs 199/2021, stabilendo che la suddetta disciplina si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili

 

 

 

PROCEDURE AUTORIZZAZIONI PER FONTI RINNOVABILI E RUOLO DEL MINISTERO DELLA CULTURA E DELLE SOPRITENDENZE NELLE AREE CONTERMINI

L’articolo 47 della legge 41/2023 abroga il comma 2 articolo 30 della legge 108/2021 (QUI), detto comma 2 recitava: “2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.” Inoltre, sempre detto comma 2 nell’ultimo periodo prevedeva che il Ministero della Cultura non possa più fare opposizione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 14-quinquies legge 241/1990.

L’articolo 47 della legge 41/2023 abroga ogni disposizione relativa alle aree contermini contenuta nel Decreto del 2010 (QUI) sulle linee guida per la localizzazione e approvazione degli impianti da fonti rinnovabili. Questo perché sempre l’articolo 47 ha abrogato il comma 3-bis articolo 12 DLgs 387/2003 (QUI) nella parte che prevedeva la partecipazione al procedimento di autorizzazione da parte del Ministero della Cultura anche per i progetti nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

 


 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Il comma 3 articolo 12 del DLgs 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli  impianti  di  produzione  di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,   potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa  vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di  manufatti o in  interventi  di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

L’articolo 47 della legge 41/2023 sostituisce il comma 4 dell’articolo 12 del DLgs 387/2003 che ora recita:

L'autorizzazione di cui al comma 3 é rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, della VIA e VAS, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, il provvedimento di VIA, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico é pari a novanta giorni nel caso dei progetti in zone sottoposte a tutela paesaggistica che   non siano sottoposti alla VIA, altrimenti il termine massimo per la conclusione del procedimento unico é pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di VIA se occorrenti.

Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della legge 41/2023 (22 aprile 2023), il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA.

 




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