SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

sabato 20 maggio 2023

Agenzia Demanio, Comuni e Associazioni nella Transizione e nelle Comunità Energetiche

La legge 41/2023 (QUI) individua nuovi compiti per la Agenzia del Demanio nella transizione energetica. Come è noto alla Agenzia (QUI) è assegnata la cura del patrimonio immobiliare dello Stato, con la responsabilità di amministrare un portafoglio di circa 43 mila beni per un valore di 62 miliardi di euro.

La nuova legge prevede che:

1. l’Agenzia individua nel suo patrimonio immobiliare gli immobili in cui installare impianti da fonti rinnovabili

2. l’Agenzia può costituire Comunità Energetiche con le altre Amministrazioni dello Stato (N.B. Per capire cosa sono le comunità energetiche è interessante questo Vademecum di ENEA del 2021 QUI). Sulle Comunità Energetiche il legislatore è intervenuto recentemente QUI.

Inoltre, l’articolo 47 della legge 41/2023 estende la possibilità ai Comuni di dare in concessione aree nella propria disponibilità per realizzare impianti utili per i fabbisogni delle comunità energetiche

Sempre l’articolo 47 della legge 41/2023 ha esteso la istituzione delle comunità energetiche anche da associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

 

 

CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE

L’articolo 16 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti  rinnovabili. 

Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 della legge 27 aprile 2022, n. 34, norma che prevede la possibilità di installare impianti da fonti rinnovabili nei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati QUI). 

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui sopra.

I beni di cui sopra rientrano tra le superfici e le aree idonee ad installare impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (QUI) e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) del medesimo Decreto legislativo n. 199 del 2021.

Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e  l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.


 


AGENZIA DEL DEMANIO E COMUNITÀ ENERGETICHE

L’articolo 16 della legge 41/2023 prevede che l'Agenzia del demanio può costituire comunità  energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato [NOTA 1], nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto:

- dall'articolo 20, comma 2 della legge 34/2022: contributo del Ministero della Difesa alla sicurezza energetica (QUI);

- dall'articolo 10, comma 2, della legge 175/2022: Contributo del Ministero dell'interno, del   Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale (QUI).


 

 

CONCESSIONI DA PARTE DEI COMUNI DI AREE PER REALIZZARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28 [NOTA 2], gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

Per le finalità di cui sopra gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

 



COMUNITÀ ENERGETICHE ESTENSIONE SOGGETTI PROMOTORI

L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito in legge 41/2023 modificando l’articolo 31 del DLgs 199/2021 (QUI) prevede che le comunità energetiche siano costituite anche da associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Sempre l’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 prevede che le comunità energetiche, i cui poteri  di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative  agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (definizione imprenditore agricolo - QUI), da cooperative o loro  consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 [NOTA 3], del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono  accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (QUI), per impianti a fonti rinnovabili, ivi  inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche   rimane nella loro disponibilità. 

Le medesime previsioni e deroghe di cui sopra si applicano altresì alle altre configurazioni di   autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10 -QUI), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

 

SUL RUOLO ATTIVO DELLE COMUNITà LOCALI NELLA PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI: UN PARERE DEL COMITATO REGIONI DELLA UE

Parere del Comitato Europeo delle Regioni del 28 aprile 2022 (QUI) con il quale sono stati presentati emendamenti alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Il Parere:

1. introduce una nuova definizione di comunità di energia rinnovabile quale soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

2. introduce un ruolo di coordinamento con gli stati membri, di regioni ed enti locali nel promuovere gli obiettivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.



[NOTA 1]Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e  grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti  autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti  gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie” (Comma 2 articolo 1 DLgs 165/2001). 

[NOTA 2] "2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di  energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."

[NOTA 3] "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 , terzo comma, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico."

 


Nessun commento:

Posta un commento