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lunedì 24 aprile 2023

Condizioni per un comitato di cittadini di impugnare provvedimenti ambientali

Sentenza del Consiglio di Stato n° 3639 del 11 aprile 2023 (QUI) è intervenuta in relazione ad una controversia su un progetto di tunnel stradale contestato prima in primo grado (che ha accolto il ricorso del Comitato) e poi con appello da parte della società proponente il suddetto tunnel.

La sentenza del Consiglio di Stato si incentra sulla legittimazione ad impugnare di fronte alla giustizia amministrativa da parte del “Comitato NO Tunnel” e nel riconoscere la non legittimazione di quest’ultimo ricostruisce quelli che sono i principi processuali che giustificano la legittimazione ad impugnare provvedimento come quello oggetto della sentenza: autorizzazione urbanistico/edilizia senza avere applicato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Di seguito si riportano sinteticamente i principi che secondo il Consiglio di Stato legittimano comitati di cittadini ad impugnare atti a rilevanza ambientale.

 

PRINCIPI GENERALI DI LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE

a) deve sussistere una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’Ente;

b) il Comitato o l’Associazione deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi;

c) il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838; sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640);

d) la partecipazione al procedimento con osservazioni e memorie non garantisce automaticamente il diritto a impugnare il provvedimento finale

 


 

MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE DA PARTE DEL COMITATO NEL CASO OGGETTO DELLA SENTENZA

 

Comitato costituito solo per il ricorso contro il progetto di Tunnel

Dall’esame dell’atto costitutivo del “Comitato NO Tunnel” risulta che la sua costituzione è giustificata esclusivamente dalla dichiarata finalità di contrastare la realizzazione del tunnel di cui sopra, in quanto esso avrebbe comportato una “profonda alterazione dell’assetto del territorio senza previa consultazione della cittadinanza tramite lo strumento referendario di cui è dotata”; la costituzione del Comitato No Tunnel appare principalmente preordinata (come, del resto, risulta anche dalla sua denominazione) al dichiarato scopo di contestare la legittimità degli atti amministrativi finalizzati alla realizzazione del tunnel.

 

Composizione del Comitato non rappresentativo della comunità locale interessata dal progetto

Oltre a ciò, nella sua compagine originaria (al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio), il Comitato No Tunnel era composto di soli 9 (nove) cittadini del Comune di Termoli; ne consegue che esso deve considerarsi privo sia del requisito della adeguata rappresentatività della Comunità locale sia del collegamento stabile con il territorio.

 


PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO AD IMPUGNARE

Il fatto che il Comitato No Tunnel abbia partecipato alla fase procedimentale che ha preceduto l’adozione dei provvedimenti avversati non è elemento sufficiente a riconoscere ad esso anche legittimazione processuale.

Quindi, ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata, è rimesso, rispettivamente, all’Amministrazione procedente e all’Autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede di procedimento vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale; la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento amministrativo; la legittimazione procedimentale riconosciuta dall’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai portatori di interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interessi e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni compiute dall’Amministrazione nell’ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano vincolare il giudice in ordine all’identificazione dei soggetti che devono necessariamente partecipare al processo

 



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