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martedì 3 maggio 2022

Consiglio di Stato su interesse paesaggistico e pianificazione locale nella localizzazione delle antenne di telefonia mobile

In Adunanza di sezione il Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di un gestore di telefonia mobile con apposito parere (QUI) lo respinge relativamente a quattro motivi:

1. evitare una nuova viabilità di accesso al cantiere che possa aumentare il consumo di suolo nel territorio interessato

2. possibilità di realizzare l’antenna in altro sito ma senza obbligo per l’autorità locale nel caso di diniego di autorizzazione per tutela dell’interesse paesaggistico

3. tutela del paesaggio con adeguata motivazione della autorità che ha negato la realizzazione dell’impianto in quanto ha saputo descrivere con logica e precisione i caratteri paesaggistici del sito e gli impatti negativi che su di esso sarebbero stati prodotti se fosse stata realizzata l’antenna

4. il ruolo della pianificazione delle autorità locali (Provincia Autonoma in questo caso, ma stesso discorso vale nelle regioni a statuto ordinario, per i Comuni) nel permettere una corretta localizzazione delle antenne di telefonia mobile

Vediamo più precisamente le motivazioni del Parere con il quale il ricorso del gestore è stato respinto…

 

 

OGGETTO DELLA DECISIONE

Con determinazione del dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento è stata respinta l’istanza congiunta di due gestori di telefonia mobile di autorizzazione per i lavori di riconfigurazione della stazione radio base esistente. In particolare i gestori avevano manifestato la necessità, a seguito della disdetta del contratto di locazione, di rilocalizzare una stazione radio base a suo tempo realizzata sulla copertura di un edificio di proprietà privata e di aver a tal fine individuato un'area idonea, a circa 200 metri di distanza dall'abitato, dove, non esistendo altri edifici idonei, poter realizzare una struttura di supporto a palo, di altezza adeguata ad assicurare la diffusione del segnale e il rispetto della disciplina radioprotezionistica vigente

 


LE MOTIVAZIONI DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO NEL RESPINGERE IL RICORSO DEI GESTORI 

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso su tre motivazioni principali:

 

La questione di evitare nuovi consumi del suolo con viabilità di cantiere

Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale adottato, in esecuzione della legge provinciale, all’art. 36 (rubricato “Criteri per l’installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione”), prevede che “Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione possono essere installati nel rispetto dei seguenti criteri: a) l’accesso agli impianti è garantito tramite viabilità esistente …

Secondo il Consiglio di Stato la norma provinciale è chiaramente preordinata a evitare la progressiva antropizzazione di aree di pregio naturalistico, in particolare mediante l’apertura di nuove strade (verosimilmente carrabili, al fine di consentire, nel caso di specie, la realizzazione di un impianto di cospicue dimensioni) all’interno di aree che ne siano affatto prive e che proprio in ciò (e, più in generale, nell’assenza di interventi antropici rilevanti) rinvengono il loro interesse ambientale e paesaggistico

 

La possibilità da parte della Amministrazione locale di indicare siti diversi al gestore

Aggiunge sul punto  il Consiglio di Stato:  “Né, d’altra parte, tale lettura della norma del regolamento urbanistico provinciale conduce agli esiti estremi, paventati dalla società ricorrente, di una radicale preclusione dell’installazione di impianti di trasmissione di telefonia cellulare: non è invero escluso che possano esistere, in loco, altre aree che, pur non essendo edificate, presentino vie di accesso interne già tracciate, così come non è affatto escluso, a priori e in generale, che l’impianto de quo possa essere installato su manufatti preesistenti (come sinora avvenuto, prima della risoluzione del contratto di locazione o di affitto con la proprietà privata del precedente sito).”

Si conferma quindi che, se esiste un piano e una regolamentazione della localizzazioni che permette di motivare nel merito il diniego alla installazione di una antenna in un sito determinato, si può instaurare più facilmente un confronto con i gestori per spostare l’antenna in un sito più idoneo sotto il profilo urbanistico ma anche ambientale e paesaggistico.

 

Se il rigetto della istanza si fonda sull’interessa paesaggistico l’autorità locale non deve obbligatoriamente indicare un sito alternativo

Il quinto motivo di ricorso sostiene, in via ulteriormente subordinata, che la struttura provinciale, nel negare l'autorizzazione per il mancato rispetto dei criteri generali di localizzazione, avrebbe dovuto proporre una localizzazione alternativa.

Il Parere del Consiglio di Stato rigetta anche questo motivo affermando che: “Come condivisibilmente replicato nelle difese della Provincia autonoma di Trento, non risulta pertinente il richiamo, operato dalla società ricorrente, alla previsione dell'art. 6-bis, comma 4, del regolamento provinciale, che prevede l’obbligo di indicare una diversa localizzazione nel caso di contrasto della localizzazione proposta con i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana: la domanda di parte ricorrente, infatti, <<non è stata rigettata a causa del mancato rispetto dei criteri generali di localizzazione di cui all'art. 3 del regolamento CEM, nei confronti dei quali al contrario l'intervento risulta coerente>>, ma esclusivamente per il mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, “circostanza che comporta ostacolo insormontabile ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 6 regolamento CEM”.

 

La adeguata motivazione dell’impatto paesaggistico per negare la realizzazione della antenna da parte della autorità locale competente

Secondo il Consiglio di Stato i motivi del ricorso anche sotto questo profilo vanno respinti perché l’autorità locale competente ha adeguatamente motivato l’interesse paesaggistico del sito dove doveva essere realizzata l’antenna.

In particolare il Parere del Consiglio di Stato riporta la motivazione che ha portato al diniego di autorizzazione della antenna: “L'intervento in esame è relativo alla costruzione di un impianto di telefonia mobile . . . costituito da un palo di oltre 25,00 m di altezza e dalla relativa strumentazione accessoria, ospitati su una platea in c.a. . . . Si fa presente in ogni caso che il sito individuato per la collocazione della struttura risulta inidoneo anche sotto il profilo paesaggistico in quanto nel contesto rurale sito alla periferia nord/est di San Giacomo, a valle della SP, sostanzialmente aperto ed esposto alle visuali, ove prevale figurativamente la presenza delle distese prative e la rada vegetazione arborea non è sufficiente a mascherare l'opera. L'inserimento del palo andrebbe a costituire un elemento di degrado paesaggistico, ben visibile dal circondario”.  

Quindi, conclude il Parere del Consiglio di Stato, tale motivazione, esclusa ogni sovrapposizione o sostituzione rispetto al giudizio di merito riservato alla competente Amministrazione, risulta logica, chiara, coerente, completa e dunque priva di qualsivoglia indice sintomatico di eccesso di potere, e deve, pertanto, esser giudicata legittima e comunque immune dalle censure in punto di legittimità dedotte in ricorso.

Non casualmente la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1058 - QUI) ha precisato che le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso l’art. 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve “le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali”. Ora questo articolo 86 dopo il riordino (ex DLgs 207/2021 - QUI) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche è diventato il 43 (QUI) che al comma 5 recita: “5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni   ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI)…”

Questo principio di mantenimento della normativa sul paesaggio vige anche dopo la riforma del codice delle comunicazioni elettroniche sopra richiamata in relazione alle semplici variazioni di impianti di telefonia mobili esistenti e già abilitati, per queste variazioni non occorre l’autorizzazione paesaggistica solo nel caso in cui gli interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

 

Efficacia della pianificazione locale nella localizzazione delle antenne di telefonia mobile

Il Consiglio di Stato nel suo Parere qui esaminato ricorda la giurisprudenza costituzionale in materia di pianificazione locale (Corte cost., sentenze n. 307 QUI e 331 QUI del 2003 ) dove si afferma che: “rientra nella potestà legislativa e regolamentare della Provincia di Trento disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base attraverso l’adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio”. Il tutto, aggiunge il Parere del Consiglio di Stato,  non impedendo od ostacolando ingiustificatamente l’insediamento degli impianti, ma comunque potendo introdurre misure di governo del territorio (quali distanze, altezze e localizzazioni) conformi al principio di ragionevolezza e purché sorrette da una sufficiente motivazione, sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito.

Anzi conclude sul punto il Parere del Consiglio di Stato la Provincia di Trento con la norma del proprio regolamento, sopra riportata, sui criteri di localizzazione della antenne a tutela del paesaggio : “non introduce, in realtà, un criterio di localizzazione delle stazioni radio base che si traduce in un “vincolo” surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile, atteso che tale disposizione non esclude affatto una localizzazione alternativa degli impianti nella medesima zona del territorio comunale individuata dal gestore dei servizi di telefonia e, quindi, non comporta l’effetto di rendere impossibile la copertura di rete del territorio nazionale. A ben vedere la Provincia di Trento con tale criterio - così come con gli altri criteri fissati dal primo comma dell’art. 36 - al dichiarato fine di <<tutelare e valorizzare il paesaggio>> (ossia nell’esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio) si è limitata a fissare modalità di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare l’impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante. In definitiva, la Provincia ha correttamente operato, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, un contemperamento tra le esigenze di tutela del paesaggio e le esigenze connesse alla copertura di rete del territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

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