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venerdì 7 gennaio 2022

Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi: ancora ridotti i termini delle istruttorie e della partecipazione dei cittadini

Dopo aver ridotto in modo significativo i tempi delle istruttorie e i tempi della partecipazione di enti e soprattutto del pubblico nelle procedure di VIA (vedi QUI ultima parte del post) ecco che arriva la leggina di turno che riduce drasticamente gli stessi tempi anche per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): la procedura che ex lege deve valutare l’impatto ambientale e sociale di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.  

Stiamo parlando dell’articolo 18 della legge 233/2021 (QUI) il quale prevede:

1. riduzione termini consultazione degli enti competenti nel procedimento di VAS

2. riduzione termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico

3. riduzione termini per esprimere il Parere Motivato conclusivo del procedimento di VAS

4. poteri sostitutivi, in materia di VAS, addirittura verso il Commissario straordinario per i progetti depurazione degli scarichi idrici (sic!)


La logica è la stessa accelerare le decisioni penalizzando la qualità delle istruttorie e il ruolo del pubblico, come scelta pregiudiziale che non ha alcuna giustificazione giuridico amministrativa visto che le osservazioni del pubblico e la partecipazione non sospendono di certo i termini per la conclusione del procedimento. Una scelta politica che lancia un messaggio chiaro ai decisori ma anche alla magistratura amministrativa: la partecipazione va limitate e depotenziata il più possibile, le istruttorie devono essere più veloci possibili rimuovendo approfondimenti soprattutto se vengono dal pubblico o dalle comunità nelle loro rappresentanze istituzionali locali. 

Ma vediamo queste modifiche punto per punto …

 

L’articolo 18 modifica l’articolo 13 del DLgs 152/2006 specificando che la consultazione dei soggetti istituzionali competenti nel procedimento (nella procedura di VIA ordinaria) , salvo che l’autorità comunichi termini diversi, si conclude entro 45 giorni dall’invio del rapporto preliminare propedeutico alla redazione del Rapporto Ambientale. Prima i giorni erano 90, si continua quindi a ridurre i tempi istruttori della procedura di VAS come già fatto per la VIA peraltro.


L’articolo 18 della legge 233/2021 modifica il comma 2 articolo 14 del DLgs 152/2006 stabilendo che il termine per le osservazioni del pubblico passa da 60 a 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento di VAS.

 

L’articolo 18 della legge 233/2021 modifica l’articolo 15 del DLgs 152/2006 stabilendo che il termine per rilasciare il Parere Motivato (atto conclusivo del procedimento di VAS) è di 45 giorni invece che di 90 giorni dalla conclusione delle fasi di consultazione.

 

Sempre secondo l’articolo 18 della legge 233/2021 relativamente ai progetti dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione ex articolo 2 legge 18/2017 ([1]) se il Commissario è inerte la VIA la applica il Ministero della Transizione Ecologica.

 

L’articolo 18 della legge 233/2021 introduce un comma 3-bis all’articolo 12 del DLgs 152/2006 relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.  

In particolare secondo il nuovo comma qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale  decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I  Parte II DLgs 152/2006 (criteri verifica assoggettabilità a VAS di piani e programmi) tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, specifica le eventuali raccomandazioni per  evitare  o  prevenire  effetti  significativi  e negativi sull'ambiente.

 

CONCLUSIONI

Tutto questo, soprattutto se unito alle semplificazioni acceleratorie in materia di VIA, appare in palese contrasto non solo con la ratio delle procedure di Valutazione (VAS VIA) che costituiscono

un processo di valutazione preventivo non sulla compatibilità ma sull'impatto di un progetto o di un piano/programma con un determinato sito o area vasta. Non devono essere interpretate come una mera autorizzazione. Infatti nella VIA come nella VAS conta l’istruttoria prima ancora che l’atto conclusivo finale, se la istruttoria è sfalsata, se i presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto il piano o il programma sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla legge e non sarà un consesso politico estraneo al procedimento di valutazione specifico, come il Consiglio dei Ministri a colmare quei gap istruttori. D’altronde per resta alla VAS non casualmente il comma 2 articolo 11 del DLgs 152/2006 recita: “3. La fase di valutazione é effettuata anteriormente all'approvazione   del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque   durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa é preordinata a garantire che gli impatti   significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”

 

Ma queste “semplificazioni acceleratorie” fanno a pugni costituzionali con la sentenza della Corte del 3 dicembre 2021 n° 233 (QUI) che  è intervenuta sul potere delle Regioni di semplificare, con proprie leggi, le procedure decisionali a rilevanza ambientali, nel caso specifico l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).

La sentenza non si limita ad affermare la illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata nel caso specifico ma afferma principi di ordine generale per i procedimenti di autorizzazione valutazione a rilevanza ambientale:
1. semplificare non significa accelerare i tempi di decisione;
2. nelle procedure ambientali la semplificazione non può limitare le modalità di rilascio del contributo di tutti gli enti partecipanti;
3. la semplificazione deve garantire prima di tutto l’efficienza e l’efficacia del procedimento prima ancora che la riduzione dei tempi per la sua conclusione;
4. le procedure ambientali restano complesse anche se la revisione conferma almeno in partenza l’impianto esistente e possono portare comunque all’applicazione di tecniche di mitigazione nuove;
5. le procedure ambientali devono essere il più possibili uniformi a livello nazionale visto che la materia ambiente rientra nella legislazione esclusiva dello stato e le Regioni possono modificarla solo migliorando la tutela dell’ambiente non riducendola con ulteriori semplificazioni procedurali e/o organizzative.

 

 

 



[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/28/17A01679/sg

 




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