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giovedì 6 maggio 2021

Corte Costituzionale: il PAUR non sostituisce le singole autorizzazioni che restano nella competenza delle singole Amministrazioni.

 

La Corte Costituzionale con sentenza n° 53 del 31 Marzo 2021 è intervenuta per valutare la legittimità costituzionale di una legge regionale sui rapporti tra VIA e disciplina del PAUR (provvedimenti autorizzatorio unico regionale) come previsto dall’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 (QUI).

La sentenza, che conferma un indirizzo precedente sempre della Corte Costituzionale di cui ho trattato diffusamente QUI, è interessante perché si inserisce in alcune vertenze specifiche che sto seguendo come quella del biodigestore che la Regione Liguria vuole realizzare a Vezzano Ligure (SP). In particolare si discute sulla possibilità che la Provincia titolare del rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) possa ovviamente con adeguata motivazione annullare la sua decisione in conferenza dei servizi di rilascia detta AIA. Se la Corte Costituzionale come vedremo nel seguito del post afferma il mantenimento della autonomia funzionale delle singole autorizzazioni che rientrano nel PAUR allora l’annullamento in autotutela è teoricamente possibile, non esercitarlo è una scelta sia politica che tecnico giuridica.  

D’altronde l’articolo 27-bis riportato nella foto sopra parla di istruttoria a conferma di detta autonomia funzionale tra le singole Autorità competenti a rilasciare singole autorizzazioni rientranti nel PAUR.

Vediamo come la Corte Costituzionale ha nuovamente affrontato la questione sopra sintetizzata

 

 

La norma regionale impugnata prevede la sostituzione della locuzione della rubrica «Giudizio di compatibilità ambientale» con quella «Provvedimento di valutazione di impatto ambientale». La sentenza della Corte Costituzionale non rileva alcuna incostituzionalità.

La Corte ricorda come l’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 prevede che il provvedimento di VIA deve confluire nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), da adottarsi all'esito dei lavori della conferenza di servizi, ma aggiunge la Corte ricordando precedenti sentenze (sentenza 198 del 2018) esso non perde la sua formale autonomia per cui rimane in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti.  La Corte nella sentenza in esame ricorda come in precedenti sentenze ha precisato che il provvedimento autorizzatorio unico non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale, bensì comprensiva di essa. Così, benché sia prevista la conclusione contestuale di quelli che prima erano itinera amministrativi autonomi, rimane in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 198/2018 QUI) il PAUR  non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto,  ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017).

Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

A ulteriore conferma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella relazione conclusiva del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Adunanza di Sezione del 2 settembre 2020 n° 1725 QUI) afferma che  la invarianza delle competenze in materia di VIA sarebbe dimostrata anche dall’inquadramento del procedimento delineato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 nel modello generale della conferenza di servizi, che “costituisce un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento, al fine del miglior raccordo delle amministrazioni nei procedimenti pluristrutturali destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità, nel quale restano integri i poteri e le competenze delle amministrazioni partecipanti (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2003, n. 8080) e che non comporta modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti vari interessi pubblici”, sicché “il nuovo procedimento delineato dal legislatore con l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 non comporta uno spostamento di competenze, ma solo la concentrazione in un'unica sede procedimentale, secondo il modello della conferenza di servizi, di sub-procedimenti che sono, e restano, nella titolarità delle amministrazioni rispettivamente competenti”, non rendendosi in alcun modo necessario “il correlato trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali”.

In coerenza a questa impostazione il Ministero dell’Ambiente opera un richiamo al documento “CreiamoPA” pubblicato sul portale del Ministero, capitolo 2.1.4 (QUI) intitolato Ambito di applicazione e natura preminente della valutazione d’impatto ambientale. Il ruolo dell’autorità competente in materia di VIA e l’immutato assetto di competenze autorizzative), in base al quale “Tale presupposto applicativo – la necessità che si tratti di progetti sottoposti a VIA regionale - comporta due ulteriori conseguenze. La prima, più immediata e evidente dalla lettura della norma, è che <<l’autorità competente>> è rappresentata dalla «pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome» (cfr. art. 7-bis, D.lgs. 152/2006). La seconda, è che la VIA, pur essendo solo uno dei provvedimenti che andranno a comporre il provvedimento finale, assume un carattere preminente. In altri termini, il legislatore nell’elaborazione del procedimento autorizzatorio unico regionale ha ritenuto opportuno attribuire alla VIA un ruolo di presupposto per l’applicazione della disciplina, ma altresì di presupposto per il rilascio del titolo autorizzativo. In caso di VIA negativa, infatti, anche il PAUR avrà contenuto negativo. Ciò risulterà ancor più evidente dall’esame del comma 7 che verrà condotto in seguito (cfr. in particolare l’ultimo capoverso che recita: «Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA»)”.

Peraltro aggiunge la Corte in questa nuova sentenza occorre ricordare quanto affermato nell’ultimo capoverso del comma 7 articolo 27-bis DLgs 152/2006 che recita: “Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente é assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25,  commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto”. Quindi, conclude la Corte sul punto, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi “è assunta sulla base del provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti ambientali costituisce un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto”.

 

 



 

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