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giovedì 28 gennaio 2021

Quale pubblico può ricorrere contro le autorizzazioni ambientali: sentenza della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia (sentenza 14 gennaio 2021 causa C-826/18) è intervenuta su domanda pregiudiziale sollevata contro una norma dei Paesi Bassi che prevede come solo gli interessati che hanno presentato osservazioni, nel corso della procedura di preparazione per l’adozione di una autorizzazione ambientale, possono proporre ricorso contro la decisione adottata al termine di tale procedura, salvo che non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non essere intervenuti. Inoltre, solo le censure dirette contro gli stessi aspetti della decisione impugnata contestati nel corso della sua procedura di adozione sono ricevibili.

Oggetto del procedimento da cui è partita la domanda pregiudiziale era un allevamento intensivo di suini con oltre 750 posti per le scrofe. 

Vediamo il contenuto della sentenza... 

 

DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DA PARTE DEL PUBBLICO INTERESSATO

La Corte di Giustizia, nella sentenza qui esaminata, ricorda che  in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus [NOTA 1], ciascuna parte, nel quadro della propria legislazione nazionale e coerentemente con l’obiettivo di offrire al “pubblico interessato” un ampio accesso alla giustizia, provvede affinché i membri del medesimo che abbiano interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale per contestare la legittimità di decisioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione e, nei casi previsti dal diritto nazionale, ad altre pertinenti disposizioni della stessa.

La Corte di Giustizia ricorda inoltre che secondo il paragrafo 5 articolo 2 della Convenzione di Aarhus per pubblico interessato si intende: "il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale".

 

LIMITI ALL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DA PARTE DEL PUBBLICO GENERICO

Quindi sempre secondo la Corte di Giustizia  l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus ha lo scopo non già di conferire al pubblico in generale la legittimazione ad agire contro le decisioni e gli altri atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di quest’ultima, relativi ai progetti oggetto di una partecipazione del pubblico al processo decisionale, bensì di garantire tale diritto ai soli membri del pubblico interessato che soddisfino determinati requisiti.  

Precisa la Corte che se è pur vero che l’articolo 6 della Convenzione fa riferimento alla nozione di pubblico interessato in realtà di applica solo al pubblico interessato infatti il paragrafo 2 articolo 6 della Convenzione afferma testualmente: “2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente.” Peraltro aggiunge la Corte diritto di partecipazione al processo decisionale non potrebbe essere effettivo senza che l’interessato disponga anche del diritto di essere informato del progetto e della procedura prevista nonché del diritto di accesso ai documenti di informazione, diritti tuttavia esplicitamente concessi ai soli membri del «pubblico interessato» dall’articolo 6, paragrafi 2 e 6 [NOTA 2], della convenzione di Aarhus.


POSSIBILE INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA NOZIONE DI PUBBLICO CHE ACCEDE ALLA GIUSTIZIA SECONDO IL DIRITTO NAZIONALE 

Conclude quindi la Corte di Giustizia sul punto che l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus ha proprio lo scopo di garantire l’accesso al giudice, per impugnare un atto o una decisione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione, al solo "pubblico interessato" che rispetti determinati requisiti. Questo non  esclude che gli stati membri possano nel loro diritto nazionale norme più favorevoli di quelle previste da tale convenzione, come norme che prevedano una maggiore partecipazione al processo decisionale di cui all’articolo 6 della medesima. Questo in coerenza con il paragrafo 3 articolo 9 della Convenzione che recita: “3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.”

 

DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZA DEL PUBBLICO INTERESSATO E DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE A PRESCINDERE DALLA LORO PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO CHE PRECEDE L'ATTO FINALE IMPUGNABILE 

Di contro la Corte di Giustizia chiarisce come dalla sua giurisprudenza risulta che i membri del “pubblico interessato”, ai sensi della convenzione di Aarhus, devono poter esperire un ricorso giurisdizionale contro gli atti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere al momento dell’istruzione della domanda, e che le parti di tale convenzione non possono, pertanto, prevedere l’irricevibilità di un siffatto ricorso per il motivo che il ricorrente ha partecipato al processo decisionale avente ad oggetto la decisione impugnata e ha avuto modo di far valere il proprio punto di vista in tale occasione (sentenza del 15 ottobre 2009, C‑263/08, punti 38 e 39  - [NOTA 3].

La partecipazione al processo decisionale, afferma la Corte, in materia ambientale alle condizioni fissate da detta convenzione è infatti diversa dall’esperimento di un ricorso giurisdizionale e persegue una finalità diversa da quella di quest’ultimo, poiché tale ricorso può, ove necessario, essere esperito contro la decisione adottata in esito a detto processo, cosicché tale partecipazione non incide sulle condizioni di esperimento di detto ricorso.

Quindi, conclude la Corte di Giustizia, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato.



[NOTA 1] 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf


[NOTA 2] 

6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4.”


[NOTA 3] 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1569361

 

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