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mercoledì 2 settembre 2020

Biodigestori: il ruolo delle distanze dal centro abitato e il parere sanitario del Sindaco. Una sentenza

Interessante sentenza del TAR Abruzzo (sentenza n° 269 del 16 luglio 2020 - QUI) in relazione ad una di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque.

Il Comune territorialmente interessato dal progetto impugna il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale)  che ha portato ad autorizzare il  progetto suddetto, PAUR che contiene nel caso specifico anche:
1. l’Autorizzazione Integrata Ambientale
2. L’Autorizzazione Unica ex articolo 12 dlgs 387/2003

I motivi di impugnazione non sono accolti dal TAR perché come afferma la sentenza: “Il Comune però si è limitato a muovere critiche all’azione amministrativa, conclusasi con il rilascio delle autorizzazioni, in parte generiche, in parte smentite dagli atti, senza evidenziare, come richiede il sindacato su attività che implicano giudizi tecnici e scelte ampiamente discrezionali, manifesti errori, omissioni o travisamenti nelle valutazioni tecniche che ne costituiscono il fondamento,…”.

Ma la sentenza pur dando torto al Comune conferma la esistenza degli strumenti amministrativi da parte dello stesso ente territoriale locale utilizzabili per contestare progetti come quello oggetto della sentenza, vediamoli... 


L’articolo. 338  Regio Decreto n. 1265/1934
Questo articolo impone di collocare i cimiteri a distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e, per intuibili ragioni di igiene dell’abitato, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.  Come afferma anche la sentenza in esame questa disposizione risponde alla stessa ratio di salvaguardia dell’igiene dell’abitato che il PRGR del Comune interessato pone a fondamento della prescrizione della distanza di 500 metri dai centri abitati degli impianti di recupero e trattamento di rifiuti putrescibili mediante digestione anaerobica. Può quindi farsi applicazione analogica, nel caso di impianti di recupero e trattamento di rifiuti, del criterio adottato dal citato art. 338 del r.d. n. 1265/1934 che indirettamente, nel vietare la realizzazione di edifici a distanza dai cimiteri inferiore a quella prescritta, indica, come punti estremi di misurazione del confine del centro abitato, gli edifici che ne fanno parte e non i confini delle aree sulle quali essi insistono o loro pertinenze, quali le recinzioni dei lotti di proprietà.
Però nel caso oggetto della sentenza il Comune non ha dimostrato il mancato rispetto del suddetto limite dei 500 metri. Resta l’elemento amministrativo che dimostra come il Comune possa regolamentare la localizzazione di impianti come i biodigestori distanziandoli da centri abitati o comunque da siti che possano comportare rischi sotto il profilo dell’igiene ambientale.


Parere del Sindaco come Autorità Sanitaria.
1. Dal punto di vista della autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 DLgs  387/2003, il Sindaco ha diritto/dovere  di rilasciare un parere ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitaria;
2. dal punto di vista della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006 ilSindaco rilascia il parere sanitario obbligatoria sempre ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La sentenza del TAR in questione afferma sul ruolo di detto Parere Sanitario del Sindaco: “Appare evidente che la variante ex lege si impone sul PRG e le NTA vigenti e sulle misure di salvaguardia operanti nelle more del procedimento di approvazione dei citati art. 36 e 37 delle NTA le quali, in quanto fonti secondarie, cedono alla legge in cui l’effetto di variante urbanistica delle autorizzazioni ha titolo, anche se ad esso sopravvenute. Escluso dunque che il parere di compatibilità urbanistica n. 17.135 del 31.7.2029 concorra a definire le posizioni prevalenti emerse in sede di conferenza dei servizi - perché su di esso si impone la scelta legislativa di insediare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici - è con riferimento al parere sanitario del Comune (nota prot. 11.705 del 31.7.2019) che occorrerà verificare se il giudizio di prevalenza delle posizioni favorevoli resista alle censure di difetto o vizio della motivazione articolate con il terzo motivo che viene di seguito esaminato unitamente al punto A) del quarto per ragioni di connessione delle questioni ivi dedotte.”

La sentenza è chiara la sola non conformità urbanistica del progetto di biodigestore rispetto al sito non è sufficiente per impedire l’effetto ex lege (proprio sia della autorizzazione unica ex dlgs 387/2003 e dell’AIA ex DLgs 152/2006) della variante automatica prodotta da dette autorizzazioni. In altro modo però, afferma la sentenza, è il Parere Sanitario del Sindaco  che se adeguatamente motivato anche con il supporto degli enti tecnici competenti (ASL in primo luogo) può impedire la applicazione della efficacia di variante automatica da parte della autorizzazione.
Questa affermazione va letta anche alla luce di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato n 4991 del 10 agosto 2020 ( QUI ) che interpretando le norme  sulla efficacia della autorizzazione come variante automatica alla pianificazione urbanistica comunale, ha avuto modo di affermare: “la norma richiamata è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.
Nel caso specifico trattato da detta sentenza, il Consiglio di Stato conclude:  “il provvedimento provinciale impugnato è stato difettoso in punto di motivazione, perché ha mancato di illustrare, in modo per l’appunto adeguato, le ragioni per le quali il dissenso manifestato dal Comune è superabile.”
Insomma mentre l’indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui avevo trattato QUI, aveva ad oggi affermato che il Comune si può opporre in sede di Conferenza dei Servizi alla automaticità della variante per effetto della autorizzazioni ma lo deve fare motivando adeguatamente, ora la nuova sentenza afferma che anche l’ente autorizzatore se occorre una variante alla destinazione urbanistica deve dimostrare che i motivi che stanno alla base della autorizzazione sono superiori a quelli della vigente destinazione urbanistica dell’area.


Problematiche di sismicità dell’area interessata dal progetto di biodigestore
Secondo il TAR Abruzzo nella sentenza esaminata fino ad ora se il terreno delsito  interessato ha problemi di stabilità anche in relazione alla potenzialità sismicità dell’area in cui è collocato, l’autorizzazione specifica sul rischio sismico on è assorbita ne dall’autorizzazione unica ex dlgs 387/2003 e tanto meno dall’AIA  ex DLgs 152/2006, per cui, afferma il TAR: “Deve pertanto ritenersi che l’ambito autorizzativo del PAUR dipende dal contenuto dell’istanza del proponente e ha ad oggetto i soli atti di assenso richiesti, rilasciati e in esso espressamente elencati, con la conseguenza che ove il progetto necessiti di altri titoli abilitativi – non richiesti dal proponente con l’istanza di avvio – l’opera non potrà essere realizzata finché essi non saranno conseguiti.. L’interpretazione trova conferma a contrario nell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, ove espressamente si stabilisce che il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale comprende anche l’autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. n. 380/2001, mentre nel successivo art. 27 bis tale disposizione non è riprodotta.”



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