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mercoledì 19 agosto 2020

Elezioni Regione Liguria: quali impegni dei candidati per i depositi petroliferi di Genova

Quello che segue è un post dove spiego a breve termine cosa può essere fatto per limitare l’inquinamento e il rischio di incidente rilevante per le aree genovesi dove sono presenti depositi petroliferi soggetti alla Direttiva Seveso III recepita in Italia con DLgs 105/2015. In un prossimo post affronterò la questione della ricollocazione dei depositi: una telenovela piena di falsità e di approccio dilettantesco.  

Le mie richieste, a breve termine,  che avanzo ai candidati alle prossime elezioni regionali nascono dal fatto che quello che è mancato da parte delle Autorità Competente (Regione compresa), in queste aree, è l’utilizzo, anzi sarebbe meglio dire l’applicazione, degli strumenti di controllo autorizzazione e prescrizione previsti dalla vigente normativa ambientale.  

Vediamo perché e come e soprattutto cosa deve fare la Regione
 

EMISSIONI DAI DEPOSITI PETROLIFERI

I depositi petroliferi sono industrie insalubri di prima classe
I depositi di cui stiamo parlando sono industrie insalubri di prima classe come risulta dal D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie). In particolare li troviamo al punto 70 sezione B) Parte I dell’elenco: “70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione”.
Quindi la autorità Sanitaria (Sindaco) se dimostra un rischio sanitario in atto nella zona (ad esempio per una VIS ma anche solo per una serie di eventi di disturbo dimostrati da certificati medici o ricoveri pronto soccorso, o dati statistici sistematici) può imporre con ordinanza prescrizioni fino ad arrivare alla chiusura dell’impianto e avviarne la ricollocazione.

Prescrizioni emissioni depositi
Si afferma da parte di molte istituzioni che i depositi petroliferi sono esenti da autorizzazioni ambientali specifiche soprattutto quelle alle emissioni che poi è uno dei fattori principali di impatto di questi impianti (rischio incidente a parte ovviamente).
Bene non è così: La norma generale applicabile in termini autorizzatoria è l’articolo 269 del DLgs 152/2006:  “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”  che al comma 10 recita: “ 10. Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  gli  impianti  di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I  gestori  sono comunque  tenuti  ad  adottare  apposite  misure  per  contenere   le emissioni  diffuse  ed  a  rispettare   le   ulteriori   prescrizioni eventualmente disposte,  per  le  medesime  finalità,  con  apposito provvedimento dall'autorità competente”.

Autorizzazione emissioni odorigene
Secondo il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 la normativa regionale o le autorizzazioni  possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti  ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Quali prescrizioni e quale efficacia legale delle stesse
L’articolo 279 del DLgs 152/2006 è quello che stabilisce sanzioni penali nel caso di violazione dei limiti inquinanti di legge e delle prescrizioni previste ex ante negli allegati alla legge. Poi aggiunge o la violazione delle “prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente”
Sul punto è intervenuto una sentenza della Cassazione penale n.34517/2017 
Afferma la Cassazione:
Tali dispositivi si connotano per l’attribuzione, in capo all’amministrazione deputata alla protezione del bene ambientale e al controllo sulle attività umane che sul medesimo impattano, di poteri discrezionali che si caratterizzano per la possibilità di articolare in maniera assai ampia le prescrizioni da imporre ai destinatari, in modo da poter adeguare le necessità della tutela alla varietà delle situazioni eventualmente incidenti sull’ambiente e alle caratteristiche, anche tecnicamente complesse, delle strutture, produttive e non, che operano in tali contesti

Cosa può fare la Regione
Relativamente alla normativa sulle industrie insalubri, può supportare la Amministrazione Comunale (in termini di risorse economiche e professionali) l’esercizio delle funzioni del Sindaco in questa materia, in primo luogo facendo funzionare i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
Relativamente alle prescrizioni alle emissioni se è vero che autorità competente a imporre prescrizioni e autorizzazioni di cui sopra è la Città Metropolitana, la Regione può predisporre linee guida attuative dell’articolo 272-bis del DLgs 152/2006 togliendo quindi la scusa usata fino ad oggi dai rappresentanti della Città Metropolitana che non saprebbero come attuare le norme suddette.



LA NORMATIVA SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante (Seveso)  e  tutela della salute
il sistema Ispra ed Arpa (agenzie per la protezione dell’ambiente) ha elaborato nel 2013 un rapporto specifico sui criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente. 
Secondo questo rapporto nei Rapporto di sicurezza di questi impianti: “Non viene, in genere, sviluppata, una descrizione di dettaglio delle metodologie utilizzate per l’intervento, dell’indicazione dei dati fisico-chimici che dovrebbero sottendere l’intervento tecnico, di una qualunque disamina dei processi di diffusione che potrebbero avvenire durante l’emergenza;”
Eppure il DLgs 105/2015 /Seveso III) prevede che nei Rapporto di sicurezza aggiornati
-  nella descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti viene aggiunto: “per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione, sistemi di neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio”;
Queste norme e questi indirizzi istruttori tecnici sono stati presi in considerazione per gli impianti di Multedo e di Fegino? Considerate che questi impianti devono adeguarsi alla nuova normativa Seveso e da tempo. Secondo il comma 6 articolo 15 del DLgs 105/2015  per gli stabilimenti preesistenti, deve essere aggiornato entro il 1° giugno 2016 (se è il primo rapporto), altrimenti l’aggiornamento era biennale nel vecchio Dlgs 334/1999 e (comma 4 articolo 7) ed ora dlgs 105/2015 (comma 8 articolo 15)

Il rischio di incidente rilevante  e la rimozione delle norme che possono prevenirlo  
1. L’allegato E al DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso III) prevede:
1.1. La procedura di individuazione dei gruppi domino preliminari e definitivi: due o più stabilimenti, tra gli impianti dei quali si possano verificare effetti domino.
1.2. I criteri per individuare l’area ad elevata concentrazione di stabilimento a rischio di incidente rilevante (area RIR) tra i quali è possibili effetto domino
1.3. I criteri per la perimetrazione dell’area RIR di interesse per lo studio di sicurezza integrato di area (SSIA)”
2. Applicare ai Piani di Emergenza Esterni degli impianti Seveso  il documento Ispra intitolato: “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 21 del DLGS 105/2015” QUI.
3. Non è dato sapere per gli impianti Seveso dell’area siano stati rispettate le linee guida sulla verifica di vetustà dell’impianto come elaborato dall’apposito Gruppo tecnico nazionale (vedi QUI);


Cosa deve fare la Regione
Per gli impianti più pericolosi (vi rientrano sicuramente quelli di cui parliamo) occorre ricordare che la Regione partecipa come membro permanente ai Comitati Tecnici Regionali.
Questi CTR hanno le seguenti funzioni:
a) effettuare le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi;
b) programmare e svolgere le ispezioni ordinarie e adottare i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;
c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme della Seveso III
d) fornire al Comune un parere tecnico di compatibilita’ territoriale ed urbanistica, e fornire alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l’elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione. In altri termini controllare come il Comune pianifica le aree con presenza di industrie classificata Seveso III
e) individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvedere ai relativi adempimenti.


Le Amministrazione Regionali succedutesi in questi ultimi 20 anni si sono mai occupati direttamente di queste funzioni? No le hanno lasciate in mano ai loro rappresentanti tecnici nel CTR senza supportarli politicamente e con indirizzi innovativi che emergavano dai documenti nazionali e dalle migliori esperienze europee.



LA QUESTIONE DELLE CONDOTTE PETROLIFERE

L’incidente delle condotte dal deposito Iplom e le lacune della normativa Seveso III
L’incidente prodotto dalla condotta collegata ai depositi in località Fegino (GE)  ha posto all’attenzione della opinione pubblica la questione della manutenzione, del percorso e della vigilanza su queste infrastrutture.
La legge nazionale che ha recepito la Direttiva Seveso (L. 105 del 26 giugno 2015) non aveva all’epoca considerato l’opportunità di estendere al trasporto di sostanze pericolose in condotte il campo di applicazione della Direttiva stessa escludendo all’art. 2 c. 2 lettera d) il “trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”.
I criteri e indirizzi tecnico operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente pubblicate da Ispra nel 2013 confermano la necessità di valutare all’interno delle procedure della normativa Seveso i rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti considerati Seveso.
L’obiettivo del rapporto è quello di fornire ai tecnici del Sistema agenziale, criteri ed indirizzi tecnico-operativi da applicare per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze ambientali originati dal rilascio incontrollato di sostanze eco-tossiche nelle acque superficiali quali fiumi, laghi, acque costiere e marine.
Sempre dal rapporto si evince che la maggior parte delle aziende a rischio di incidente rilevante che trattano o stoccano prodotti petroliferi e sostanze ecotossiche (sopra soglia) in prossimità di un corpo idrico superficiale, operano nelle vicinanze di corsi d’acqua di rilevante interesse dal punto di vista delle dimensioni, della capacità di veicolare sostanze o della diretta connessione con il comparto marino costiero.
Sempre Ispra nel marzo 2016 pubblica la traduzione del documento “Question&Answer – Directive 2012/18/EC – Seveso III”.
Il documento proveniente dalla Commissione Europea contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici posti alla Commissione stessa dalle autorità nazionali degli Stati Membri. Essi riguardano questioni tecniche emerse nell’attuazione della direttiva e di quelle precedenti.
In particolare il primo quesito riportato nel documento è il seguente: “Qual è la relazione tra Direttiva Seveso III e la Convenzione n.174 del 1993 dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, soprattutto riguardo alle condotte e alle installazioni nucleari?”
La Commissione ha così risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.”
Appare chiarissima la dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con tali impianti.

Cosa deve fare la Regione
1. Prima di tutto chiedere al Parlamento Nazionale di approvare il disegno di legge presentato da anni (con una petizione della Associazione L’Altra Liguria) in cui modifica il DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso III)  estendo il campo di applicazione della Direttiva anche alle condotte petrolifere e di combustibili gassosi.
2. A prescindere dall’aggiornamento normativo di cui al punto 1: promuovere una revisione dei programmi ispettivi ex DLgs 105/2015 che tenga conto delle condotte esterne agli impianti classificati Seveso. Questo anche sulla base del fatto che nel programma 2016 il Comitato Tecnico Regionale ha ricompreso l'attività ispettiva sullo stabilimento IPLOM di Busalla. Il suddetto programma può essere ovviamente soggetto a revisione qualora intervengano fatti che ne richiedano la rimodulazione al fine di intensificare i controlli o di effettuare indagini di mirate in occasione al verificarsi di incidenti o quasi incidenti. Infatti i piani ispettivi x Seveso III devono tra l’altro definire la zona geografica coperta dalla attività ispettiva. Non solo ma il Rapporto sui criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente  elaborate dal  sistema Arpa e Ispra nel 2013 sottolinea come i Rapporti di Sicurezza esaminati sottovalutino il rischio di dispersione in mare da condotte e tubazioni e auspica tra le misure di prevenzione di sistematici controlli di tutti i punti delle tubazioni di collegamento terra-piattaforma a mare.



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