SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE
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lunedì 31 agosto 2020
Come applicare la normativa sull’inquinamento atmosferico alle emissioni odorigene
Fino ad ora le emissioni
odorigene erano considerate inquinamento ai sensi della Parte V del DLgs
152/2006 (testo unico ambientale) solo per la giurisprudenza.
Nel frattempo nel 2017 è
stato introdotto nel DLgs 152/2006 l’articolo 272-bis che disciplina le
modalità con le quali le Regioni (con apposite linee guida) possono definire i
parametri affinché le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni
alle emissioni possano imporre prescrizioni e limiti specifici alle emissioni
odorigene.
Infine con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le
emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006
articolo 268: “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di
natura odorigena;”.
In
questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle
interpretazioni della giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle
Regioni Province nell’applicare l’articolo
272-bis ora non ci sono più scuse!
Le
emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre
disciplinate in qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo
può comportare un comportamento omissivo da parte della Pubblica
Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate dette emissioni
se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono attivarsi per
farle rispettare senza scuse come “la
difficoltà di misurare gli odori o stabilire limiti agli odorigeni”
Vediamo più precisamente
la descrizione di detta giurisprudenza e successiva normativa sopra
sintetizzata.
domenica 30 agosto 2020
ELEZIONI REGIONALI I CANDIDATI SI IMPEGNINO AD APPLICARE LA VIA EX POST
Il Consiglio Regionale con
una decisione, a mio avviso discutibile, nella legislatura appena conclusa ha
abrogato la legge regionale sulla VIA (LR 38/1998). Ne ho trattato diffusamente
in questo post QUI.
Dopo questa abrogazione
sta avanzando da parte della Giunta Regionale della Liguria nonché della
dirigenza del settore Ambiente regionale una interpretazione secondo la quale,
essendo stato abrogato insieme con la legge regionale 38/1998, anche il comma
4-bis articolo 2 che disciplinava la procedura di VIA ex post, questa
ultima non è più applicabile alle procedura di rinnovo delle autorizzazioni.
mercoledì 26 agosto 2020
Consiglio di Stato ancora su non conformità urbanistica degli impianti rifiuti
Ennesima sentenza del
Consiglio di Stato che ribadisce come la richiesta di autorizzazione di un
impianto di rifiuti non possa aggirare la mancanza di conformità di
urbanistica. Il nuovo nel caso riguarda un impianto assoggettato ad
Autorizzazione Unica Ambientale con comunicazione di inizio attività recupero
non pericolosi in procedura semplifica articolo 216 DLgs 1152/2006 al fine
della iscrizione nell’apposito registro delle imprese che svolgono attività
digestione rifiuti con la suddetta procedura.
venerdì 21 agosto 2020
Elezioni Regionali: per una nuova pianificazione delle coste liguri, il caso Multedo e non solo
Ecco il quarto post di
proposte di governo per i candidati alle prossime elezioni regionali . Qui
partendo dal caso del porto petroli Multedo (GE), ed alla sua discussa e sempre
rinviata ricollocazione , si fa
riferimento:
1. prima di
tutto alla giurisprudenza del consiglio di stato sulla prevalenza della
pianificazione urbanistica relativamente alla presenza e alla modifica di
questa presenza di depositi di oli minerali;
2.
all’aumento di capacità di stoccaggio di una delle aziende presenti in questa
area in palese contrasto con detta giurisprudenza e detta pianificazione
locale;
3. per
concludere con un ragionamento più generale legato alla esigenza di vedere questioni
come quella della ricollocazione dei depositi di Multedo ma anche di altri come
quelli del Fegino, nell’ottica di una pianificazione degli ambienti costieri
fondata sui migliori e più recenti indirizzi della Unione Europea.
Insomma si descrive quello
che non è stato fatto, le norme anche urbanistiche oltre che ambientali non
applicate e come invece dovevano e dovrebbero essere applicate e questa
descrizione può essere un impegno da condividere da parte dei candidati alle
prossime elezioni regionali soprattutto
se si dichiarano ambientalisti.
mercoledì 19 agosto 2020
Elezioni Regione Liguria: quali impegni dei candidati per i depositi petroliferi di Genova
Quello
che segue è un post dove spiego a breve termine cosa può essere fatto per
limitare l’inquinamento e il rischio di incidente rilevante per le aree
genovesi dove sono presenti depositi petroliferi soggetti alla Direttiva Seveso
III recepita in Italia con DLgs 105/2015. In un prossimo post affronterò la
questione della ricollocazione dei depositi: una telenovela piena di falsità e
di approccio dilettantesco.
Le
mie richieste, a breve termine, che
avanzo ai candidati alle prossime elezioni regionali nascono dal fatto che quello
che è mancato da parte delle Autorità Competente (Regione compresa), in queste
aree, è l’utilizzo, anzi sarebbe meglio dire l’applicazione, degli strumenti di
controllo autorizzazione e prescrizione previsti dalla vigente normativa
ambientale.
Vediamo
perché e come e soprattutto cosa deve fare la Regione
lunedì 17 agosto 2020
Elezioni Regionali in Liguria: cosa chiedo ai candidati che si dichiarano ambientalisti
Come annunciato sul mio
profilo di fb sviluppo di seguito una serie di richieste che avanzo ai
candidati alle elezioni regionali che hanno messo al centro della loro campagna
i temi ambientalisti.
Non ho ovviamente la pretesa di toccare tutte, in assoluto, le problematiche ambientali della provincia spezzina e mi scuso fin d'ora se ne lascio fuori qualcuna.
Il mio è per ora un
primo approccio sia di merito che di metodo, centrato soprattutto sulla provincia spezzina ma non solo come vedrete. Un approccio volto a capire se dietro gli slogan
sulla green economy la economia
circolare e il c.d turismo sostenibile, ci sia anche la consapevolezza dei temi principali e del modo concreto di
affrontarli.
Per ora ho visto solo
slogan, carini ma proprio per questo inutili, mentre i problemi o marciscono o
stanno prendendo soluzioni che con la green economy c’entrano come il “cavolo a
merenda”.
Sia chiaro, non sono nato
ieri, potrebbe succedere che i candidati accettino tutte le richieste che di
seguito vado ad illustrare per poi rimangiarsele dopo le elezioni. Come vedrete
le mie richieste hanno linkati riferimenti puntuali attuativi rispetto ai quali
non è possibile trovare scuse del tipo “non si può fare”. Tutte le mie
richieste sono fattibili giuridicamente perché frutto di approfondimenti di
anni, di conseguenza è questione solo di volontà politica. Aggiungo che sottoscrivere quanto
chiedo non è solo un impegno elettorale generico, non sono slogan ma azioni
sostenute da atti concreti. In sostanza
non sfuggirete alle vostre responsabilità se dopo le elezioni farete i furbi statene certi ma già ora per aderire
alle mie richieste occorrerà dimostrare di averle studiate e capite.
Buona lettura…
lunedì 10 agosto 2020
Consiglio di Stato : la variante generale può bloccare l’autorizzazione ad un impianto di rifiuti
Il Consiglio di
Stato, sentenza n° 4991 pubblicata oggi
10 agosto 2020 QUI,
ha confermato un precedente indirizzo (QUI)
sul potere di pianificazione comunale
prevalente a determinate condizioni di adeguata motivazione sulle autorizzazioni
agli impianti di gestione rifiuti comprese le modifiche agli impianti
esistenti.
In particolare la nuova
sentenza riconosce il diritto del Comune di opporsi, in conferenza dei servizi,
alla autorizzazione all’aumento delle quantità e qualità dei rifiuti trattati
in un impianto esistente in quanto con variante generale al piano urbanistico
comunale aveva variato la destinazione urbanistica della zona interessante a
residenziale.
Vediamo le specifiche
motivazioni della sentenza
venerdì 7 agosto 2020
Niente nuovo Piano per il porto di Spezia: è una decisione illegittima!
L'Autorità di Sistema
Portuale dichiara che ""Il Prp
spezzino del 2006 è valido e deve essere attuato". Quindi nessun nuovo
Piano Regolatore di Sistema Portuale ai sensi della vigente versione della
legga quadro sui porti perché viene ritenuto valido un Piano Regolatore Portuale (PRP) vecchio di 14 anni fondato su uno
studio del 1990, un piano che fino ad oggi nelle parti attuate o in attuazione
non ha mai rispettato sia le prescrizioni urbanistiche del Consiglio Regionale
che quelle ambientali della VIA del Ministero dell'Ambiente (vedi QUI).
Non solo ma l’unico modo
per poter dimostrare la confermata validità del vecchio Prp del 2006 era quello
di applicare la VAS al Documento di
Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) approvato dalla Regione
recentemente dopo il passaggio in Comitato di gestione della Autorità di
Sistema Portuale, oppure, e questo sarebbe in realtà un obbligo di legge come
spiegherò tra poco, riaprire la VIA sul PRP del 2006 visto che è scaduta.
Di seguito spiego ...
giovedì 6 agosto 2020
La Corte Costituzionale boccia la Regione Liguria anche sui pesci..liguri !
La Giunta Toti quando si tratta di legiferare in campo ambientale non ne indovina una e quindi si becca,anche a legislatura regionale ormai conclusa, un’altra bocciatura dalla Corte Costituzionale che arriva dopo molte altre come spiego QUI. Questa volta si tratta di violazione:
1. della normativa che vieta immissione nelle acque interne di fauna ittica non autoctona
2. della normativa sul numero di giorni di caccia di appostamento per la fauna migratoria
La sentenza è la n° 178 del 30 luglio 2020 (QUI) che vado sinteticamente a descrivere…
martedì 4 agosto 2020
Decreto Semplificazione: la riforma della legge quadro sui Parchi
L’articolo 55 del Decreto Legge
76/2020 (QUI)
modifica in varie parti la legge quadro sui Parchi e aree protette (legge
394/1991). In particolare in relazione alla nomina del Presidente di Parco
Nazionale , al ruolo del Direttore dell’Ente Parco,alle modalità di
approvazione del Regolamento e del Piano
del Parco, alla gestione dei beni demaniali in area Parco.
Vediamo specificamente le modifiche apportate alla legge quadro...
lunedì 3 agosto 2020
Nuova procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale: inutile e pericolosa
L’articolo 252 del DLgs 152/2006 prevede che la istruttoria e la approvazione, al di la della diversa competenza del Ministero dell’Ambiente, della bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) si svolgano secondo la procedura ordinaria (prevista anche per i siti regionali - SIR) di cui all’articolo 242.
L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 (QUI) modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (di seguito SIN) introducendo nuovi commi all’articolo 252.
Si tratta di una ulteriore anzi ennesima modifica delle procedure di bonifica che si va ad aggiungere alle molte altre approvate nel passato più o meno recente: sono ben 11 (le trovate QUI) quindi quest’ultima è la dodicesima!
L’articolo 53 del Decreto Legge 76/2020 (QUI) modifica la procedura di bonifica per i siti di interesse nazionale (di seguito SIN) introducendo nuovi commi all’articolo 252.
Si tratta di una ulteriore anzi ennesima modifica delle procedure di bonifica che si va ad aggiungere alle molte altre approvate nel passato più o meno recente: sono ben 11 (le trovate QUI) quindi quest’ultima è la dodicesima!