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lunedì 1 giugno 2020

In Liguria l’ambito gestione rifiuti è regionale solo quando fa comodo?


Recos (gruppo Iren) la società che vuole realizzare il biodigestore nel Comune di Vezzano Ligure dichiara che sia falso affermare che l'impianto potrebbe avere una dimensione di 90.000 tonnelate/anno di rifuti organici da gestire. In realtà in questa sua dichiarazione la società dimentica tre particolari oggettivi molto rilevanti

1. la provincia di Genova, dopo il definitivo annullamento del progetto di Isola del Cantone e la rinuncia dichiarata da Amiu di realizzare un biodigestore in località Scarpino, non ha attualmente in previsione neppure nei prossimi anni alcun impianto di questo tipo

2. l'esistente biodigestore di Cairo Montenotte in provincia di Savona con Decreto Dirigenziale n° 114 del 2 maggio 2018 ha ottenuto la approvazione dell’ampliamento di ulteriori 40.000 ton/anno che si vanno a sommare alle già autorizzate 45.000, quindi vicinissime alle 90.000 nonostante che le esigenze della Provincia di Savona siano di non oltre le 44000 ton/anno di rifiuti organici prodotti e quindi da gestire e nonostante che in Provincia di Imperia sia in costruzione un altro biodigestore da oltre 54.000 ton/anno di organico e fanghi  di contro ad una producibilitàdi rifiuti organici provinciali di non oltre 35.000 ton/anno. Guarda caso il biodigestore di Cairo è gestito da Iren al cui gruppo appartiene come è noto Recos.

3. già ora l'esistente impianto di trattamento biologico meccanico per il rifiuto indifferenziato in località Saliceti  (Vezzano Ligure) prevede una capacità enormemente sovradimensionata rispetto alle esigenze della provincia di spezzina: oltre 105.000 tonnellate/anno contro una produzione spezzina di circa 40.000 ton/anno. Peraltro mai rispettato il tetto del 10% massimo in più di rifiuti provenienti da fuori provincia. Tetto non rispettato perché non è mai stato calcolato in rapporto alla effettiva produzione di indifferenziato della provincia spezzina ma su oltre 90.000 ton/anno (da autorizzazione formale di AIA) quindi una percentuale fatta apposta per giustificare le enormi quantità di rifiuti indifferenziati provenienti da anni dalla provincia di Genova anche per l’indifferenziato. Il tutto con una procedura a suo tempo no rispettosa dei passaggi di valutazione previsti dalla legge (vedi QUI).


I tre punti sopra esposti non sono interpretazioni ma fatti e atti e autorizzano a pensare, visto lo sfascio della pianificazione regionale per non parlare di quello della raccolta differenziata in provincia di Genova, che l'impianto spezzino possa tranquillamente una volta realizzato o anche prima ottenere ampliamenti di quantità dei rifiuti da trattare oltre a quelli di progetto attualmente in discussione come avvenuto per gli impianti di Cairo e per quello esistente a Saliceti.


Tutto questo prima di tutto è in contrasto con:  
1. il principio della norma regionale sull’ambito che deve coincidere con la Regione Liguria ma allo stesso tempo articolato in 4 aree (comma 1 articolo 14 legge regionale 1/2014)
2. con la necessità che il piano di ambito regionale garantisca  le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi (lettera a) comma 2 articolo 15 legge regionale 1/2014)
3. La necessità che siano la Città metropolitana e le province  a definire il fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento (comma 1 articolo 16 legge regionale 1/2014), il tutto proprio per garantire quelle integrazioni funzionali di cui al punto 2 sopra esposte.

Inoltre quanto sopra esposto viola il principio di prossimità affermato anche nella sentenza del TAR Liguria (n°877 dl 2018) sul progetto di biodigestore per Isola del Cantone dove si afferma: “ il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 181 e seguenti del d.lvo 152/2006, nella parte in cui essi prescrivono come obiettivo il raggiungimento dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti da parte degli ambiti territoriali (art. 181 comma 5) e la preferenza per il principio di prossimità degli impianti di recupero. Il collegio deve condividere il motivo, posto che gli atti regionali impugnati hanno sottovalutato le ricordate prescrizioni normative, dando con ciò l’impressione di considerare il territorio periferico di Isola del Cantone come idoneo allo smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti soprattutto sulla costa che tuttavia dista circa quaranta chilometri.”

Quindi non è questione di vero o falso ma di come sta evolvendo, sarebbe meglio dire involvendo, la situazione impiantistica in Regione Liguria. In un modo che oltre ad essere chiaramente in contrasto con norme di legge nazionali e regionali appare un chiaro tentativo di scaricare sulle aree periferiche della Regione una incapacità di pianificare sia la tipologia e la localizzazione degli impianti (in spregio ai principi di pianificazione e alle specificità dei siti) come di programmare la gestione generale del ciclo dei rifiuti a cominciare dalla riduzione della produzione alla fonte nonché di una adeguata e diffusa raccolta differenziata.
Certo sicuramente la giunta Regionale attuale ha ereditato anni di gravi errori delle giunte di centro sinistra precedenti ma ormai dopo 5 anni anche questa rischia diventare una scusa buona per la campagna elettorale ma non certo per una gestione efficiente e sostenibile del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

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