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domenica 25 novembre 2018

Quale partecipazione del pubblico nella VIA: il caso LaminaM a Borgo Val di Taro


La Partecipazione del Pubblico nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un obbligo di legge derivante dalla stessa Direttiva Comunitaria riformata nel  2014 (Direttiva  2014/52/UE che ha modifica la Direttiva quadro 2011/92/UE)  e recepita in Italia nel 2017 (DLgs 104/2017 che ha modificato la Parte II e relativi allegati del DLgs 152/2006).

La nuova versione della Direttiva della VIA, ormai legge anche in Italia dal 2017, implementa fortemente il ruolo della partecipazione del pubblico nel procedimento di valutazione dell’impatto di opere e progetti. 


La Direttiva secondo i principi di diritto comunitario non vincola, sotto il profilo delle modalità procedurali di gestione di detta partecipazione, in modo puntuale gli Stati membri, ma da un indirizzo preciso su quale partecipazione svolgere per  rendere più efficace il procedimento di VIA. Indirizzo preciso che deve essere rispettato dagli Stati membri pena incorrere in procedure di infrazione del diritto comunitario. 

In particolare si afferma una idea di consultazione del pubblico non solo obbligatoria ma addirittura presente in tutte le fasi della VIA (compresa quella premilinare di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale che deve accompagnare il progetto sottoposto a VIA). Una partecipazione che non deve quindi limitarsi ad una generica consultazione rimessa alla totale discrezionalità della Autorità Competente al giudizio di VIA ma deve permettere un contraddittorio vero con la comunità locale interessata dal progetto, basato su alternative compresa quella zero e garantito sotto il profilo della trasparenza dei dati e delle analisi fornite nonché delle regole del percorso partecipativo e di chi le deve garantire che ovviamente non può essere la stessa Autorità Pubblica che conclude il procedimento di VIA o autorizza il progetto . Questa duplice visione partecipativa e valutativa/autorizzativa è confermata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n° 198 del 2018 dove si afferma: "la VIA ha giuridicamente una struttura anfibia: per un verso, conserva una dimensione partecipativa e informativa, volta a coinvolgere e a fare emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un’opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato".
Per un approfondimento sulle novità della Direttiva VIA in materia di partecipazione si veda QUI.

Nonostante ciò nei procedimenti di VIA reali a cui spesso per ragioni professionali o di militanza ambientalista di capita di partecipare, questa visione ampia della Partecipazione viene umiliata arrivando a spacciare per partecipazione quella che in realtà è una mera interpretazione riduttiva di obblighi di legge.

L’ultimo esempio, in ordine temporale,  in questo senso è quello del procedimento di VIA  sul progetto di ampliamento dell’impianto LaminaM di Borgo Val di Taro  di cui ho già trattato più volte in questo blog (vedi QUI)

Lo scorso venerdì 23 novembre si è tenuto a Borgo Val di Taro una riunione di “consultazione” (definita Istruttoria Pubblica) all’interno della procedura di VIA sul progetto di ampliamento di questo impianto.
Nel Comunicato di convocazione del Sindaco la iniziativa viene presentata come un “regalo” alla Comunità Locale che tanto in questi due anni ha protestato contro le emissioni dell’impianto in questione.
Nel Comunicato non a caso non si citano norme di legge nazionale o comunitario per rendere ancora più credibile il “regalo”.  Tutto ciò fa il paio con l’altro apparente “regalo” alla Comunità Locale e cioè l’avvio di una VIA volontaria che in realtà sarebbe stata comunque applicabile, ex lege, al caso in esame considerate le dimensioni dell’ampliamento produttivo dell’impianto richiesto da LaminaM.

In realtà quanto proposto nel comunicato del Sindaco di BorgoTaro è una mera applicazione, in versione minimalista, di quanto già prevede la normativa regionale della Emilia Romagna in materia di VIA. Infatti,  anche se in modo non trasparente il comunicato del Sindaco non lo affermi, la istruttoria pubblica proposta è una delle tre possibili forme di consultazione del pubblico previste dalla legge regionale Emilia Romagna sulla VIA n° 4 del 2018. Si tratta di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 17 secondo il quale: “5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.”

La legge regionale della Emilia Romagna prevede altre due forme di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA della legge regionale.
La prima è il contraddittorio del pubblico con il proponente del progetto sottoposto a VIA. Si tratta sempre di una forma minima di partecipazione che come la istruttoria pubblica si svolge in un'unica riunione ma almeno ammette il conflitto tra le parti.

Quanto proposto nel comunicato del Sindaco si avvicina, invece, a quanto previsto dal suddetto comma 5 ma in una forma talmente irregimentata, secondo detto comunicato, che costituisce più una passerella che una vera forma di partecipazione. Infatti si parla di interventi: di 3-5 minuti, liberatorie per la privacy, documenti di identità. Sembra, mi si consenta la battuta, una citazione per testimonianza in una sorta di tribunale, come se si volesse mandare il messaggio che la consultazione è soprattutto un vincolo e una responsabilità per il cittadino che partecipa e non invece un impegno per l'Amministrazione che dovrà decidere sulla VIA a valutare e recepire quanto emergerà dal percorso di consultazione!  



L’INCHIESTA PUBBLICA NON AVVIATA NEL CASO LAMINAM
Quella che doveva essere applicata al caso in esame era un'altra procedura partecipativa  prevista dalla legge regionale emiliana sulla VIA. Si tratta del comma 4 articolo 17 secondo il quale : “4. Ai  sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta  pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica. “

L’inchiesta Pubblica non mi risulta sia stata mai regolamentata dalla Regione Emilia Romagna ma visto che siamo in una procedura di VIA volontaria ai sensi del comma 2 articolo 4 della legge regionale sulla VIA, trasformata per decisione di LaminaM in VIA ordinaria e non in mera verifica di assoggettabilità, c’erano le condizioni per avviare non una passerella di qualche ora ma una vera Inchiesta Pubblica.In questo senso sarebbe stato, e lo è ancora peraltro, sufficiente una decisione della Autorità Competente regionale in accordo con il Comune di Borgo Val di Taro e sentita la comunità locale.  Il Sindaco, invece, si è ben guardato di chiedere questa modalità partecipativa.

L’Inchiesta Pubblica lo dice il termine stesso è ben di più che una mera consultazione, perché garantisce una terzietà del percorso partecipativo che non può essere garantita dalla semplice istruttoria pubblica proposta dal Sindaco.

La Inchiesta Pubblica a differenza della mera consultazione garantisce un percorso partecipato regolamentato secondo le seguenti linee (recepite ma molti regolamenti regionali in Italia e non solo) :
1. La nomina di un Presidente della Inchiesta Pubblica  con adeguate competenze in materia e che sia figura di garanzia per tutte le parti in causa, quindi non potrà essere espressione della Autorità Competente alla VIA (in questo caso la Regione) ma neppure di chi approverà definitivamente il progetto con AIA (in questo caso Arpae).
2. La designazione di un Comitato della Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro dl Presidente e che sia rappresentativo  anche delle associazioni che hanno richiesto la partecipazione  
3. La regolamentazione delle Udienze pubbliche attraverso cui dovrà svolgersi l’Inchiesta (non possono essere meno di tre: una di presentazione del piano, una di illustrazione delle osservazioni e delle ipotesi alternative del pubblico, una finale
di presentazione  e condivisione del Rapporto del Comitato dell’Inchiesta Pubblica (Bilancio della Inchiesta)
4. La redazione dopo l’Udienza finale  di un Rapporto finale del Comitato della Inchiesta (Bilancio della Inchiesta)
5. La conclusione della Inchiesta con un Parere del Presidente della Inchiesta.

L’obbligatorietà del Rapporto Finale del Comitato e il Parere del Presidente siano tenuti in adeguata considerazione dall’Autorità Competenze, nel senso che la decisione finale sulla VIA c.d. volontaria dovrà motivare il mancato,  o invece l’avvenuto,  accoglimento dei contenuti del Rapporto Finale e del Parere.



CONCLUSIONI SULLA CONSULTAZIONE NEL CASO LAMINAM DI BORGO VAL DI TARO
Insomma dopo la VIA volontaria finta,  ora abbiamo anche la parodia della partecipazione nella VIA nel caso LaminaM.   
Ma tutto ha una sua giustificazione nella logica di Regione Emilia Romagna e Amministrazione Comunale di Borgo Val di Taro. Una VIA “volontaria” e una finta consultazione servono per rimuovere contemporaneamente:
1. una VIA ex post che valuti davvero la compatibilità, non delle ultime modifiche, ma di tutto l’impianto LaminaM con l’attuale sito
2. una Inchiesta Pubblica che, secondo i principi di terzietà sopra descritti, permetta alla comunità locale di esprimere emotivamente il proprio giudizio su questa vicenda e farlo pesare nella decisione finale.

Tutto si tiene in questo bel borgo dell’Appennino emiliano, tutto tranne una adeguata valutazione delle scelte pericolose per la salute dei residenti! 
  





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