SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

venerdì 29 dicembre 2017

Bocciato il Referendum Acam Iren: la democrazia diretta ostaggio di chi governa!

Il Consiglio Comunale di Spezia ha bocciato il referendum consultivo sulla aggregazione Acam Iren con un voto tutto politico che con il merito della richiesta referendaria non c’entrava nulla.  Infatti la Commissione tecnica che doveva vagliare la legittimità della richiesta referendaria lo aveva già avvallato.
È la seconda volta che in questa città la democrazia rappresentativa (Consiglio Comunale) si sostituisce alla  democrazia diretta, annullando uno degli strumenti principe della seconda: il referendum promosso direttamente dai cittadini. L’altra volta era successo per il referendum sull’accordo per la riapertura della centrale a carbone nel 2006.
Le motivazioni  di allora da parte del Consiglio Comunale (anzi della maggioranza politica di questo organo) sono le stesse della votazione di ieri: “l’accordo con Enel ormai è fatto ed è inutile oltre che dispendioso sentire i cittadini”.  
Come dire cambiano le maggioranze politiche ma la logica è sempre la stessa: non coinvolgere i cittadini direttamente e preventivamente nelle scelte strategiche della città e soprattutto mettere i cittadini di fronte alle scelte predefinite nelle stanze chiuse, e nel caso Acam Iren anche ristrette, della politica che governa.
Ma la decisione del Consiglio Comunale è stata possibile perché, al di la della questione di merito del momento, il regolamento del Comune che disciplina l’istituto del referendum ha dei limiti enormi di democraticità in quanto fa diventare uno strumento di democrazia diretta ostaggio della maggioranza politica che governa l’ente comunale.  Vediamo perché e vediamo dove il regolamento deve essere cambiato radicalmente affinché quanto successo ieri non accada più.

mercoledì 27 dicembre 2017

Waterfront porti di Genova e Spezia, Progetto Palmaria nelle mani di un Commissario Regionale?

All’interno della nuova legge regionale ligure di stabilità per il 2018 l’articolo 2 introduce una norma semplificatrice delle procedure decisionali che è potenzialmente (se applicata come prevista dalla lettera della nuova norma regionale) molto rilevante per definire i contenuti di progetti in aree strategiche per il territorio ligure compresi il Waterfront dei porti di Spezia e Genova e l’isola Palmaria ma anche il Polo di Cornigliano.

venerdì 22 dicembre 2017

Interdittive antimafia, violazioni autorizzazioni e deroghe. Caso spezzino: impianto Cerri di Follo

È  stata pubblicata sull’Albo Pretorio della Provincia una deroga (vedi QUI) alla autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti. La deroga integra l’autorizzazione vigente permettendo ulteriori attività legate ai rifiuti ingombranti prodotti dalla recente esondazione del fiume Magra in data 11 dicembre 2017

Ora francamente mi pare di poter scrivere:

domenica 17 dicembre 2017

Aggregazione Acam Spezia – Iren: Tre semplici domande...

Leggo le critiche al Consigliere Comunale Massimo Baldino sulla vicenda Acam/Iren: "il consigliere Baldino, è stato molto critico, contrario all’aggregazione, perché non ne conosce i contenuti".

Ma santo cielo!  Possibile che chi formula queste critiche non si renda conto della assurdità di quello che dichiara?

Se il consigliere Baldino e probabilmente altri come lui non conoscono  tutti i contenuti di questa ipotesi di aggregazione, la responsabilità non è sua ma semmai di chi governa e soprattutto di Acam.

Sorgono spontanee alcune domande di "buona amministrazione” quindi a prescindere da come ognuno la pensa su questa aggregazione:

venerdì 15 dicembre 2017

Con interdittiva antimafia niente autorizzazioni ambientali: il caso dell’impianto in Cerri di Follo

Leggo sul quotidiano La Nazione di oggi che l'Interdittiva Antimafia che ha colpito il titolare di un impianto rifiuti in provincia di Spezia (in località Cerri di Follo) non metterebbe in discussione la regolarità del funzionamento di detto impianto. A mio avviso non è così per tre ragioni:

La prima è che questo impianto deve andare ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anzi il termine per adeguarsi è scaduto da anni come spiego di seguito.
La seconda è che c’è una sentenza del Consiglio di Stato (peraltro nata da un altro caso spezzino) che afferma esplicitamente che chi ha l’Interdittiva Antimafia non può  ottenere l’autorizzazione ambientale compresa l’AIA.
La terza, che è a prescindere dai primi due punti, si fonda sulla fatto che l’impianto sta sistematicamente violando le prescrizioni della vigente autorizzazione nella totale assenza delle autorità preposte : Provincia e Comune.

Di seguito spiego questi tre punti peraltro già affrontati in post precedenti e che qui riporto sinteticamente:

martedì 12 dicembre 2017

La VIA: sintesi di valutazioni tecniche - socio politiche compresa la partecipazione dei cittadini

Seguendo varie vertenze ambientali in relazione a procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA ) mi è capito più volte di assistere a interpretazioni, sulla natura del procedimento di VIA, in palese contrasto con la giurisprudenza nettamente prevalente in materia. 
In particolare tali interpretazioni si sono verificate nel caso di richieste da parte di associazioni e comitati di cittadini di riavvio di procedimenti di VIA conclusi e che non avevano valutato completamente tutti gli impatti del progetto sottoposto a valutazione.

Le interpretazioni alla base del rigetto delle richieste di riapertura di VIA si fondano principalmente sul concetto che la VIA sarebbe una procedura di natura tecnica e non politica. In altri termini la delibera di giunta regionale  (o degli enti locali nelle Regioni dove la decisione di VIA è subdelegata per alcune categorie di opere) non può che limitarsi a prendere atto della istruttoria tecnica svolta dagli uffici della Pubblica Amministrazione Autorità Competente nella VIA (Regione, Provincia, Comune, Ente Parco).

Le cose non stanno assolutamente così.  Come vedremo, sia la normativa regionale (analizzerò a titolo di esempio quella della Toscana e della Liguria) che la giurisprudenza, esprimono una natura del procedimento di VIA a carattere di discrezionalità mista tecnico- amministrativa. Vediamo in che senso:   

domenica 10 dicembre 2017

Riforma della VIA in Liguria: eliminazione di intere categorie di opere impattanti

La Giunta Regionale ligure con la legge regional 29/2017 all'articolo 17  ha abrogato la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 che disciplinava fino ad ora la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti ed opere elencati negli allegati di detta legge regionale.
L’articolo 17 delle legge regionale abrogativa definisce sommariamente le competenze in materia di VIA regionale rilasciate alla Regione e per il resto rinvia sostanzialmente alle procedure e alle norme della parte II al DLgs 152/2006 e relative allegati.
Secondo l’articolo 17  della legge regionale 29/2017 , l’abrogazione della legge regionale 38/1998 è in attuazione della nuova versione della disciplina della VIA nazionale in recepimento della nuova Direttiva UE 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Fino a qui nulla da eccepire anche se una abrogazione totale della legge regionale appare francamente ridondante visto che sempre la vigente versione del DLgs 152/2006 al comma 8 articolo 7-bis: “8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea”.

Il problema vero nasce invece dal fatto che abrogando la legge regionale 38/1998 abroga anche gli allegati a quest’ultima che elencavano le categorie di opere sottoposte a procedure ordinaria (allegato 2) e a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (allegato 3).  Quindi per capire quali categorie di opere sono sottoposte a VIA ordinaria o a Verifica di assoggettabilità una volta che l’abrogazione della legge regionale verrà definitivamente approvata dal consiglio regionale, occorrerà guardare agli allegati alla parte II del DLgs 152/2006 (allegati III e IV).

Quello che però è mancato, nella predisposizione di questa abrogazione da parte della giunta regionale ligure, è una analisi puntuale che mettesse a confronto le categorie di opere elencate negli attuali allegati della legge regionale ligure sulla VIA e quelle elencate negli allegati al DLgs 152/2006.

venerdì 8 dicembre 2017

Fonti rinnovabili e biomasse,varianti automatiche ai piani urbanistici: la giurisprudenza dice no

La normativa a cui si fa riferimento riguarda il DLgs 387/2003  (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)  e la relativa autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
Per questa normativa per energia elettrica da fonti rinnovabili si intende: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.Dove per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

lunedì 4 dicembre 2017

Lo stoccaggio illecito di rifiuti in località Rio Ciuvin a Sanremo: una vicenda inquietante

La vicenda della discarica abusiva in località Rio Ciuvin nel Comune di Sanremo è emblematica (vedi foto a fianco fonte La Stampa). Un area che doveva, in base alla istanza del 1981, essere livellata per usi agricoli, è stata in realtà utilizzata per anni (fino al 2000) per stoccare rifiuti senza alcun progetto di coltivazione come previsto dalla legge ma con ordinanze sindacale reiterate dal 1987. Il tutto in modo illegale visto che la giurisprudenza ed ormai da anni anche la legge (anche prima del 2000) impediva di stoccare per un periodo così lungo rifiuti senza un progetto di discarica regolarmente approvato dalla autorità competente.

Ora tutto questo è emerso grazie ad un esposto del Movimento 5stelle di Sanremo con la mia consulenza in diritto ambientale. Esposto che ha utilizzato gli atti istruttori degli uffici comunali competenti, quindi fondato su atti ufficiali e non su interpretazioni o documentazioni di parte.

Attualmente il Comune ha emesso una ordinanza di ripristino che verrà impugnata da chi ha gestito l’area in tutti questi anni. Ma questo non è sufficiente perchè in quell'area potrebbe essere presente un inquinamento ambientale e significativo in atto da oltre 30 anni e ampliato nel tempo fino all'epoca relativamente recente come vedremo... 

domenica 3 dicembre 2017

Inquinamento da impianto Laminam BorgoTaro: analisi critica sulle ultime novità

Sto seguendo dalla scorsa estate, come consulente di diritto ambientale della Associazione “Per il futuro delle nostre valli”, la vicenda dell’impianto di lavorazione prodotti ceramici LaminaM di Borgo Val di Taro del quale avevo già trattato QUI.

L’impianto da tempo produce forti disagi alla popolazione locale sia in termini di emissioni odorigene che di fenomeni irritativi alla vie respiratorie che hanno portato all’apertura di inchieste della magistratura tutt’ora in corso e delle quali quindi non ritengo opportuno trattare in questa sede pubblica per ovvie ragione di deontologia professionale.
In questo post voglio invece fare il punto sulle novità degli ultimi mesi autunnali sotto il profilo più strettamente amministrativo.
L’Associazione “Per il Futuro delle nostre valli” ha svolto da quando è nata numerose iniziative sia di impegno civico che legali relativamente alle problematiche sanitarie prodotte dall’impianto LaminaM come confermato in questo comunicato vedi QUI.

In particolare tra le varie iniziative la Associazione aveva inviato una istanza al Difensore civico della Regione Emilia Romagna al fine di chiedere che il Comune di Borgo Val di Taro, nella persona del Sindaco e l’Arpae (agenzia protezione ambientale emilia romagna) rispondessero alla diffida presentata che chiedeva una sospensione del rilascio della nuova autorizzazione integrata ambentale (AIA) vista l'assenza di numerosi e importanti passaggi procedurali (parere sanitario del Sindaco di BorgoTaro) e istruttori (valutazione dell’impatto sanitario dell’impianto). Ovviamente i rappresentati istituzionali di cui sopra non hanno risposto, il Sindaco per niente, l’Arpae con una richiesta di incontro dopo che ormai l’autorizzazione nuova era stata rilasciata.
Il Difensore civico Regionale ha preso atto di quanto sopra decidendo la archiviazione della pratica ma resta il fatto che le risposte non sono arrivate alla chiare richieste della Associazione “Per il Futuro delle Nostre Valli”.
La nuova AIA rilasciata lo scorso 4 agosto non ha per niente affrontato le problematiche sollevate dalla Associazione anzi ci sono state incaute dichiarazioni, soprattutto del Sindaco di BorgoTaro secondo il quale considerato che i limiti di alcuni inquinanti emessi dall’impianto rispettano quelli di legge ciò comporterebbe automaticamente che le emissioni “non sono pericolose per la salute”.

Di seguito  analizzo le suddette problematiche entrando nel merito e cercando di contribuire a chiarire i termini della questione da un punto di vista della verifica del rispetto della normativa in materia.

sabato 2 dicembre 2017

Saliceti nuovi rifiuti da Genova: ma le emissioni odorigene permangono!

La nuova delibera (vedi QUI) siglata dal comitato d'ambito regionale per il ciclo dei rifiuti e approvata all'unanimità dai consigli provinciali consente di far arrivare altre 60.000 tonnellate anno di rifiuti urbani e assimilati da trattare nell'impianto di Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure. 

L’emergenza impiantistica ligure continua e su questo andrebbe aperta una discussione complessa ma resta un fatto: l’impianto attuale continua a produrre gravi disagi ai ci cittadini residenti nella zona, non tutte le prescrizioni della autorizzazione vigente vengono rispettate (come dimostra la foto a fianco portelloni aperti in continuo durante lo scarico di rifiuti), mancano ad oggi gli adeguamenti per superare i disagi maggiori prodotti da polverosità e soprattutto emissioni odorigene. Non a caso è ancora aperta una inchiesta della Procura del Tribunale di Spezia su esposto dei residenti curato dall'avvocato Lombardi e dal sottoscritto. 

I cittadini hanno diritto ad una qualità della vita adeguata senza se e senza ma e la loro salute non può essere sacrificata sull’emergenza rifiuti ligure da loro non prodotta ma semmai causata proprio da quella classe politico amministrativa e tecnica di ieri e di oggi.