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domenica 3 dicembre 2017

Inquinamento da impianto Laminam BorgoTaro: analisi critica sulle ultime novità

Sto seguendo dalla scorsa estate, come consulente di diritto ambientale della Associazione “Per il futuro delle nostre valli”, la vicenda dell’impianto di lavorazione prodotti ceramici LaminaM di Borgo Val di Taro del quale avevo già trattato QUI.

L’impianto da tempo produce forti disagi alla popolazione locale sia in termini di emissioni odorigene che di fenomeni irritativi alla vie respiratorie che hanno portato all’apertura di inchieste della magistratura tutt’ora in corso e delle quali quindi non ritengo opportuno trattare in questa sede pubblica per ovvie ragione di deontologia professionale.
In questo post voglio invece fare il punto sulle novità degli ultimi mesi autunnali sotto il profilo più strettamente amministrativo.
L’Associazione “Per il Futuro delle nostre valli” ha svolto da quando è nata numerose iniziative sia di impegno civico che legali relativamente alle problematiche sanitarie prodotte dall’impianto LaminaM come confermato in questo comunicato vedi QUI.

In particolare tra le varie iniziative la Associazione aveva inviato una istanza al Difensore civico della Regione Emilia Romagna al fine di chiedere che il Comune di Borgo Val di Taro, nella persona del Sindaco e l’Arpae (agenzia protezione ambientale emilia romagna) rispondessero alla diffida presentata che chiedeva una sospensione del rilascio della nuova autorizzazione integrata ambentale (AIA) vista l'assenza di numerosi e importanti passaggi procedurali (parere sanitario del Sindaco di BorgoTaro) e istruttori (valutazione dell’impatto sanitario dell’impianto). Ovviamente i rappresentati istituzionali di cui sopra non hanno risposto, il Sindaco per niente, l’Arpae con una richiesta di incontro dopo che ormai l’autorizzazione nuova era stata rilasciata.
Il Difensore civico Regionale ha preso atto di quanto sopra decidendo la archiviazione della pratica ma resta il fatto che le risposte non sono arrivate alla chiare richieste della Associazione “Per il Futuro delle Nostre Valli”.
La nuova AIA rilasciata lo scorso 4 agosto non ha per niente affrontato le problematiche sollevate dalla Associazione anzi ci sono state incaute dichiarazioni, soprattutto del Sindaco di BorgoTaro secondo il quale considerato che i limiti di alcuni inquinanti emessi dall’impianto rispettano quelli di legge ciò comporterebbe automaticamente che le emissioni “non sono pericolose per la salute”.

Di seguito  analizzo le suddette problematiche entrando nel merito e cercando di contribuire a chiarire i termini della questione da un punto di vista della verifica del rispetto della normativa in materia.

RELATIVAMENTE AL PARERE-ARCHIVIAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE IN RELAZIONE ALLA  ISTANZA DEL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE “PER IL FUTURO DELLE NOSTRE VALLI” FINALIZZATA AD AVERE RISPOSTA FORMALE E MOTIVATA, TRAMITE LA MEDIAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, AD UNA PROPRIA ISTANZA PRESENTATA AL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (FASC. 2017/453/EL).

1. Il Sindaco attuale del Comune di Borgo Val di Taro, ma anche quelli precedenti non hanno mai emesso all’interno delle procedure di rilascio delle AIA dal 2007 in poi, il Parere Sanitario obbligatorio per legge.
2. Il Sindaco attuale ma anche quelli precedenti non hanno mai svolto  gli accertamenti che il testo unico delle leggi sanitarie gli affidavano sulla compatibilità di un impianto come quello Laminam a poche decine di metri in linea d’aria dalle zone residenziali.
3. Il Sindaco attuale e quelli precedenti non hanno mai predisposto   un regolamento sulle industrie insalubri
4. Le notizie di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie nonché di violazioni di norme generali (quali il getto di cose pericolose) che hanno prodotto numerosi e dimostrati disagi ai residenti, pur essendo venute a conoscenza del Sindaco quest'ultimo  non ha utilizzato quanto previsto dal comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 vale a dire la predisposizione di ordinanza di fermata ma anche di imposizione di nuove prescrizioni a tutela della salute dei cittadini ai sensi del Testo Unico Leggi sanitarie
5. Il Sindaco, pur essendoci i presupposti di legge, non ha mai chiesto ufficialmente e formalmente la revisione dell’AIA come previsto dalla vigente normativa (comma 7 articolo 29-quater del DLgs 152/2006
6. Il Sindaco sulla vicenda LaminaM continua a confondere gli aspetti ambientali con quelli sanitari? Una cosa è valutare le tecniche di disinquinamento rispetto alle emissioni inquinanti, altro e valutare il modello gestionale dell'impianto rispetto agli effetti sanitari sui recettori umani.
7. Il Parametro Salute non è stato preso in considerazione neppure nella istruttoria di AIA continuano a confonderlo con le prescrizioni per i limiti ai singoli inquinanti (peraltro neppure tutti quelli emessi dall’impianto)
8. Il Parametro Salute non è stato preso in considerazione neppure nei Piani di Monitoraggio previsti dall’AIA
9. Il Parametro Salute è stato rimosso anche nella procedura di verifica di VIA del 2016
10. Mancata applicazione della VIA fin dal 2011 che avrebbe richiesto nella via del 2016 non una semplice verifica sulle modifiche ultime all’impianto ma una VIA ex post completa come se l’impianto fosse installato ora 
11. mancata considerazione nella procedura di screening di via del 2016 del decreto ministeriale sulle linee guida per lo svolgimento della procedura di verifica di via da parte delle regioni. Non applicando così parametri di valutazione importanti come: 
11.1. utilizzazione del territorio e ricchezza relativa qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali
11.2. localizzazione in vicinanza centro abitato
11.3. estensione dell’impatto in termini geografici e di popolazione
11.4. reversibilità dell’impatto.


Analisi critica della mancata risposta di Arpae e Sindaco di BorgoTaro alla Diffida 
In relazione alla lettera del Dirigente Arpae inviata via mail in data 27 ottobre 2017 in risposta alla richiesta di informazione del Difensore Civico Regionale in relazione alla Istanza di difesa civica del Presidente della Associazione “Per il futuro delle nostre valli” nella quale si contestava la mancata risposta di merito alla Diffida presentata da detta Associazione, si sottolinea quanto segue:
1. La Diffida costituisce atto a valenza giuridico amministrativa in quanto comporta l’apertura di un procedimento a cura della Pubblica Autorità ricevente in questo caso Arpae quale autorità competente al rilascio dell’AIA in oggetto. La mancata risposta nel merito da parte di Arpae costituisce quindi una forma di silenzio inadempimento ai sensi della legge 241/1990.
2. L’argomentazione portata nella lettera del Dirigente Arpae secondo cui la Diffida è stata acquisita da Arpae lo stesso giorno della Conferenza dei servizi conclusiva ai fini dello svolgimento della istruttoria non sana minimamente il silenzio di cui al punto 1. Come è noto la conferenza dei servizi costituisce una accelerazione procedimentale al fine del rilascio della autorizzazione finale che comunque resta nella titolarità della autorità competente. Quindi l’autorità competente (nel caso in esame Arpae) nelle more tra la conclusione della conferenza dei servizi e il rilascio dell’AIA aveva la possibilità (se non addirittura il dovere ad avviso degli scriventi) di rispondere  ai sottoscrittori della Diffida proprio al fine di valutare se sussistevano elementi non presi in considerazione nella istruttoria di AIA fino ad allora svolta. Il tutto proprio secondo il principio generale di motivare gli atti autorizzatori dopo avere ponderato tutti gli interessi in campo, tenuto conto che l’articolo 3 della legge 241/1990 afferma che il provvedimento che conclude il procedimento deve essere motivato in relazione alle risultanze della istruttoria. La Diffida essendo pervenuta prima del rilascio dell’AIA rientrava quindi nelle “risultanze della istruttoria”.  Infatti la Diffida è stata sottoscritta e inviata in data 25 luglio 2017 e acquisita al protocollo Arpae il 27 luglio 2017. In data 4 agosto 2017 Arpae rilascia l’AIA senza avere risposto nel merito a quanto contenuto nella Diffida che sollevava numerosi vizi sia di legittimità che di merito che avrebbero potuto inficiare la legittimità dell’atto stesso.
3. La richiesta di incontro da parte di Arpae è invece arrivata il 24 agosto 2017 quando ormai l’AIA era pubblicata ed una sua modifica/revisione accogliendo eventualmente quanto previsto nella Diffida avrebbe comportato un complesso iter procedimentale o addirittura un annullamento dell’AIA rilasciata in sede di autotutela. In tal modo Arpae non rispondendo prima del rilascio dell’AIA alla Diffida nel merito del procedimento ma intervenendo solo dopo detto rilascio avrebbe prodotto un aggravio procedimentale facilmente contestabile dalla ditta titolare dell’impianto assoggettato ad AIA. Questo spiega perché i rappresentanti della Associazione non hanno accettato la richiesta di incontro in quanto ormai inutile ai fini degli obiettivi della Diffida: ottenere una sospensione del procedimento ed un supplemento di istruttoria per colmare le lacune ed i vizi procedimentali ivi individuati. Insomma la sensazione è che Arpae abbia inviato la richiesta di incontro quando ormai un accoglimento delle richieste contenute nella Diffida sarebbe stato oltremodo complicato sotto il profilo amministrativo. Lo ha fatto volutamente? Non facciamo processi alle intenzioni ma constatiamo fatti atti e date e li lasciamo parlare da soli senza ulteriori interpretazioni! 
4. Non solo ma occorre aggiungere che la richiesta di incontro non riguardava tanto il merito della Diffida, quindi dell’apertura di un procedimento per definire l’accoglimento o meno di quanto in essa richiesto ai sensi dell’articolo 7 legge 241/1990,  ma piuttosto come risulta da quanto riportato nella richiesta di Arpae: “inquadramento della situazione nonché una puntuale individuazione delle competenze di questa Arpae SAC in funzione dei contenuti dell’istanza,”. Come se non fossero chiare le competenze nella vicenda in questione ai sottoscrittori della Diffida tanto che l’hanno inviata non solo ad Arpae ma anche e non casualmente al Sindaco proprio in relazione alle non esercitate funzioni di quest’ultimo in sede di procedimento AIA. Ci riferiamo al Parere Sanitario obbligatorio in Conferenza dei Servizi (vizio non rilevato dal responsabile del procedimento che presiede la Conferenza) ma anche alle strettamente legate, a detto Parere, funzioni in materia di industrie insalubri di prima classe. Sulle lacune dell’impatto sanitario nella istruttoria che ha portato alla nuova AIA rinviamo alla seconda parte di questo post.
5. Occorre aggiungere un altro aspetto di irritualità se non di palese violazione di norme di derivazione comunitaria. La Convenzione di Aarhus come pure la normativa specifica in materia di AIA per non parlare della giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno da tempo affermato la necessità di un coinvolgimento sostanziale del pubblico nei processi decisionali fin dall’avvio del procedimento. Per tutte si veda si veda Corte di Giustizia 15 gennaio 2013 Causa C-416/10 : “la partecipazione del pubblico comincia in una fase iniziale del procedimento, vale a dire quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva, e, dall’altro lato, che il pubblico deve avere accesso alle informazioni pertinenti non appena siano disponibili”.
6. Non solo ma a conferma che, soprattutto in presenza di un atto giuridicamente significativo come la Diffida, il pubblico debba essere coinvolto in tempo utile per far valere le proprie motivazioni  si veda la modifica introdotta al comma 2 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 dalla recente legge 167/2017 (legge europea 2017) .  Secondo la nuova formulazione di detto comma 2 l’autorità competente al rilascio dell’AIA deve garantire la pubblicazione sul proprio sito: “non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto  di  decisione,  compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi”. Progetto di decisione e verbale della conferenza dei servizi quindi consultabili prima che il progetto si trasformi in provvedimento definitivo cioè non appena sia possibile! Ora era possibile per l’Arpae confrontare e rendere pubblico il verbale della conferenza dei servizi con quanto richiesto dalla Diffida? Possiamo dire che alla luce di questa nuova norma è obbligatorio. Da notare che questa norma è inserita nella legge europea perché non fa altro che recepire gli indirizzi della UE come quello sopra riportato al punto 5, indirizzi già efficaci prima di questa ultima modifica del DLgs 152/2006. 
7. Totalmente irrituale risulta anche la risposta del Sindaco con la nota del 31 luglio 2017 propone ai consiglieri comunali un incontri con i presentatori della Petizione rimuovendo completamente la Diffida e soprattutto fissando la data del 7 agosto per detto incontro, quindi in data ormai inutile per poter intervenire sul rilascio dell’AIA che avverrà il 4 agosto come scritto in precedenza.




ANALISI CRITICA DELLA PROCEDURA SEGUITA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AIA
Risulta chiaramente dallo stesso testo della determina con la quale è stata rilasciata la nuova AIA che, sotto il profilo procedurale, siamo di fronte  ad una vera e propria revisione dell’AIA  fatta passare per un aggiornamento con modifica non sostanziale.
Lo dimostra non solo quanto scritto nelle premesse AIA sopra riportate ma anche quanto affermato nella Circolare Ministeriale del 19/12/2011 n. 0031502. Questa Circolare chiarisce che la modifica non sostanziale deriva da una procedura azionata dal gestore che la propone e non certo da una procedura di aggiornamento AIA ex 29-octies DLgs 152/2006 o addirittura di diffida sospensione per violazione delle prescrizioni ex 29-decies  [NOTA 1] DLgs 152/2006 cioè in altri termini da produzione di emissioni inquinanti in violazione delle prescrizioni autorizzatorie come infatti è avvenuto per l’impianto Laminam.
Siamo di fronte ad procedura di revisione dell’AIA dove l’obiettivo non era quello di valutare una “modifica o miglioria” del ciclo produttivo presentata dal gestore ma piuttosto di rispondere ad una procedura di diffida dettata da fenomeni di inquinamento  prodotti anche dalla violazione delle prescrizioni delle autorizzazione precedenti ma soprattutto dei principi dell’AIA che non sono solo quelli di rispettare i limiti di emissione ma anche di “conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso”  (comma 1 art. 29-sexies DLgs 152/2006)

In questo modo le autorità competenti non hanno permesso di applicare passaggi istruttori e procedurali importanti e previsti dalla normativa che disciplina l’AIA
1. Parere Sanitario del Sindaco. Si tratta quindi di un Parere rilasciato nell’ambito della funzione di Autorità Sanitaria che il Sindaco ricopre nel territorio comunale. Tradotta in termini di amministrazione attiva questa norma significa che il Parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale (Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009)
2. Valutazione delle alternative tecniche e parametro salute. In generale, quindi a prescindere dal Parere del Sindaco sopra esposto, la Direttiva quadro 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA  per cui tale rilascio non deve: “nuocere alla salute umana”.  Quindi il parametro del rischio sanitario e quindi della predisposizione di misure che lo possano evitare è parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio dell’AIA.

Sia il Sindaco (come autorità sanitaria del territorio comunale) che l’Asl in conferenza dei servizi non hanno esercitato queste due funzioni. In particolare spettava al Sindaco attivare l’ASL in questo senso.
Per una analisi approfondita da me svolta sia della nuova AIA che di come non sia stato affrontato il tema della valutazione di impatto sanitario dell’impianto vedi QUI.



RELATIVAMENTE ALLE DICHIARAZIONI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONI DEGLI INQUINANTI E QUINDI DELLA NON PERICOLOSITÀ DELL’IMPIANTO SOTTO IL PROFILO SANITARIO
Il Sindaco del Comune di Borgotaro ha dichiarato qualche giorno fa sui mass media locali che le emissioni dell’impianto sono nei parametri (leggi limiti di legge degli inquinanti monitorati) quindi “non c’è alcun rischio per la salute”.
Come si dimostra nel documento allegato al presente post (vedi QUI) in realtà una seria valutazione del rischio sanitario di questo impianto non è mai stata svolta neppure con la relazione Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Area Igiene del Territorio e Ambiente Costruito, avente ad oggetto “Ditta Laminam Borgo Val di Taro – problemi igienico-sanitari”.
Non solo ma questa dichiarazione esprime,  non sappiamo se consapevolmente o meno,  di rimuovere le proprie responsabilità in materia.
Infatti il tema è che se nonostante il rispetto dei limiti di legge i disagi ambientali e sanitari continuano le autorità competente e il Sindaco rientra tra queste, possono intervenire imponendo nuovi limiti di emissioni nuove prescrizioni anche oltre quelle specificamente previste dalla legge.
È quanto afferma una recentissima e importantissima sentenza della Cassazione sezione penale.

La sentenza della Cassazione penale 34517/2017 [NOTA 2]  riguarda una questione rilevante per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. La questione riguarda l’ampiezza del potere prescrittivo dell’autorità competente, ma anche indirettamente degli organi di vigilanza inseribili in una autorizzazione ambientale.

L’articolo 279 del DLgs 152/2006 al comma 2 recita:  “2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”

Secondo la Cassazione con questa norma il legislatore non vuole solo assicurare il rispetto dei valori limiti di emissione previsti dalle leggi ambientali ma anche: “consentire alle autorità preposte, attraverso il titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela di ambente e salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo” (si veda anche Cassazione sezione 3, 24334/2014)


Quale è la finalità di questo potere “estensivo” nelle prescrizioni autorizzatorie secondo la Cassazione?
Afferma la Cassazione: “in questo modo, l’ordinamento realizza un meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo”, questo interesse è prima di tutto la salute del cittadino!

Questa tutela anticipata del bene salute, sempre secondo la Cassazione, avviene:
1. quando la sanzione penale sopra riportata (comma 2 articolo 279 DLgs 152/2006)  è applicabile  una condotta direttamente offensiva del bene come nel caso ad esempio di violazione dei limiti di emissioni dell’aria ex lege
2. quando vengono violate prescrizioni tipiche del controllo amministrativo (monitoraggi particolari, modalità di esercizio) che vengono imposte nella autorizzazione ma anche dalla attività di controllo sulla attività dell’impianto dopo la autorizzazione e a prescindere dal rispetto dei limiti di emissione ex lege.  
Afferma la Cassazione : “Tali dispositivi si connotano per l’attribuzione, in capo all’amministrazione deputata alla protezione del bene ambientale e al controllo sulle attività umane che sul medesimo impattano, di poteri discrezionali che si caratterizzano per la possibilità di articolare in maniera assai ampia le prescrizioni da imporre ai destinatari, in modo da poter adeguare le necessità della tutela alla varietà delle situazioni eventualmente incidenti sull’ambiente e alle caratteristiche, anche tecnicamente complesse, delle strutture, produttive e non, che operano in tali contesti”.
Queste prescrizioni ulteriori da valutare caso per caso magari per situazioni non chiare di inquinamento che richiedono un intervento precauzionale (esempio emissioni anomale anche odorigene) possono essere contenute in apposite ordinanze della autorità che rilascia l’autorizzazione ma anche del Sindaco come autorità sanitaria, la cui violazione comporta l’attivazione della procedura amministrativa prevista dall’articolo 278 del DLgs 152/2006 (diffida, sospensione fino alla revoca  della autorizzazione).
Afferma infine la Cassazione: “A tal fine, peraltro, l’articolo 278 [NOTA 3] del DLgs n. 152 del 2006, prevede un potere di ordinanza in capo alle autorità preposte al controllo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione”.

Questa sentenza conferma come le autorità competenti sia alla autorizzazione che al controllo del rispetto della stessa possano intervenire non solo con spirito formale di verifica del rispetto dei limiti di legge ma anche per affrontare situazioni anomale di inquinamento: emissioni diffuse, emissioni odorigene, rumori anomali, gestioni del ciclo produttivo che possono produrre inquinamento o incidenti, situazioni di danno sanitario in atto dei residenti vicini all’impianto autorizzato.

La legge come si vede fornisce ampi strumenti di prevenzione della salute dei cittadini anche nel caso in cui i limiti di emissione sono rispettati. Quante volte ci siamo sentiti dire dalle autorità preposte: “non possiamo fare altro perché l’azienda rispetta i limiti di legge” ebbene la Cassazione ci spiega che si può fare altro! Ma per l’Amministrazione comunale di Borgotaro questo altro evidentemente non esiste.





NOTE 

[1] 29-decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
(comma così sostituito dall'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

[2] http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170714/snpen@s30@a2017@n34517@tS.clean.pdf

[3]  ARTICOLO 278  Poteri di ordinanza
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente
.”

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