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martedì 25 luglio 2017

Come organizzare la partecipazione del pubblico nella VAS del PUC di Spezia


Nei post precedenti ho affrontato le seguenti questioni di metodo di lavoro in vista della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Spezia:
1. come deve organizzarsi il Comune quale neo autorità competente al rilascio del Parere Motivato che conclude il procedimento di VAS (vedi QUI); 
2. quale peso giuridico amministrativo hanno le osservazioni del pubblico nel procedimento di VAS (vedi QUI); 
3. come il pubblico deve presentare le osservazioni nei procedimenti di VAS per renderle il più efficaci possibili sotto il profilo giuridico amministrativo (vedi QUI); 
4. i principi e gli strumenti della partecipazione del pubblico nella VAS secondo la normativa e la giurisprudenza in materia (vedi QUI).

In questo quinto post affronto invece specificamente come la partecipazione del pubblico (nella forma della Inchiesta Pubblica) può essere organizzata all’interno della procedura di VAS del nuovo PUC tenuto conto delle novità che la legge regionale 6 aprile 2017 ha apportato alla legge quadro 32/2012 anche in materia di partecipazione del pubblico nella VAS e di trasferimento di competenze dalla Regione ai Comuni per la VAS dei piani urbanistici comunali.
 

I LIMITI DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI VAS E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
La Regione Liguria ha disciplinato l’Inchiesta Pubblica solo per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti ed opere ma non per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi come il Piano Urbanistico Comunale (vedi QUI) non solo ma una recente leggina ha ulteriormente limitato l’avvio della Inchiesta Pubblica nella procedura di VAS.
In particolare la nuova legge regionale prevede che relativamente alla Inchiesta Pubblica l’Autorità Competente di VAS “può disporre”, mentre nella versione precedente affermava con chiarezza che dopo la richiesta di Comuni o Associazioni la Inchiesta doveva essere avviata.



COME ORGANIZZARE L’INCHIESTA PUBBLICA NELLA PROCEDURA DI VAS DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Come abbiamo visto QUI il Comune con la recente riforma della legge regionale sulla VAS è diventato autorità competente nel rilascio del parere motivato che conclude il procedimento di VAS per il Piano Urbanistico Comunale. Quindi a prescindere dalle lacune del regolamento regionale sulla Inchiesta Pubblica che come abbiamo visto sopra non disciplina l’Inchiesta Pubblica per la VAS, l’Amministrazione Comunale può avviare una Inchieste Pubblica per il PUC all’interno della procedura di VAS che porterà alla Valutazione/Approvazione finale di detto Piano.
Non solo ma il nuovo comma 2 articolo 11 della legge regionale quadro 32/2012 prevede che: “2. L’autorità competente disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento della Inchiesta Pubblica, garantendo la più ampia partecipazione del pubblico”.
Quindi essendo per la VAS del PUC, Autorità competente il Comune, quest’ultimo può disciplinare autonomamente il funzionamento della Inchiesta Pubblica con una semplice determina dirigenziale del responsabile del procedimento di Piano o ancora meglio con la delibera di Giunta che definisce la struttura la distinzione dei ruoli di autorità competente e autorità procedente.
In particolare la Inchieste Pubblica deve avere le seguenti caratteristiche di fondo:
1. istituzione di una figura istituzionale terza (Garante della Informazione e della Partecipazione) specificamente dedicata al regolare svolgimento dellaInchiesta Pubblica Nella determina dirigenziale o nella delibera di giunta di disciplina della Inchiesta andranno definite le modalità di nomina e le competenze del Garante della informazione e partecipazione. Il Garante gestisce un vero e proprio ufficio a supporto delle procedure partecipative disciplinate dalla presente legge ed in particolare convoca e presiede sia il Contraddittorio che l’Inchiesta Pubblica. Sotto il profilo informativo si avvale delle competenze di Arpal e Asl e di altri enti in possesso di elementi informativi utili al processo partecipativo in corso al fine di superare la assimetria informativa che caratterizza  il rapporto tra cittadini singoli e associati versus la pubblica amministrazione decidente nonché i proponenti del progetto, piano programma da valutare e approvare. Nell’ambito della Inchiesta il Garante è supportato da un Comitato della Inchiesta Pubblica che deve vedere la presenza di rappresentanti della comunità locale partecipante alla Inchiesta.
2. la definizione puntuale sulla finalità e contenuti della Udienza Finale e del Rapporto che conclude l’Inchiesta Pubblica. 

Di seguito riporto una ipotesi di linee guida che il Comune di Spezia potrebbe seguire per disciplinare la Inchiesta Pubblica della procedura di VAS del PUC.



LINEE GUIDA SU  SEDE E MODALITÀ di GESTIONE DELLE UDIENZE PUBBLICHE DELLA INCHIESTA PUBBLICA NELLA PROCEDURA DI VAS DEL PUC

1. Sede dell’Inchiesta Pubblica
1.1. L’Inchiesta Pubblica ha la sua sede ufficiale presso il Comune nell’ambito del quale il progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento al territorio interessato..
1.2. Il Comune sede dell’Inchiesta Pubblica dovrà aprire, presso uno dei propri uffici, un apposito fascicolo presso il quale dovranno essere raccolte le osservazioni, le memorie e le richieste di udienze e/o audizioni, le richieste di copie della documentazione relativa al procedimento di VIA e di VAS.
1.3. Il fascicolo di cui al comma 2 è tenuto dal Presidente che ne curerà l’archiviazione dei documenti in esso raccolti, nonché la messa a disposizione di copie per il pubblico che ne faccia richiesta formale al Presidente.
1.4. Il Presidente potrà, tenuto conto dell’estensione territoriale e della rilevanza dell’impatto del progetto nonché del livello della partecipazione all’Inchiesta, disporre l’apertura di sportelli informativi decentrati rispetto alla sede ufficiale dell’Inchiesta Pubblica. La gestione di tali sportelli sarà effettuata da parte del Presidente o persona da lui delegata dipendente del Comune interessato ai sensi del paragrafo 1.1.

2. Udienze Pubbliche: tipologia
2.1. Si distinguono in obbligatorie e facoltative.
2.2. Sono obbligatorie e quindi devono essere convocate dal Presidente:
Udienza preliminare;
Udienza finale.
2.3. Sono facoltative e sono rimesse alla discrezionalità del Presidente:
Udienze negoziali;
Audizioni tecniche.

3. Udienza preliminare
3.1. E’ convocata per presentare i diritti e dei doveri dei partecipanti all’Inchiesta Pubblica da parte del Presidente nonché del Comitato.
3.2. Nell’Udienza preliminare verrà distribuita ai partecipanti copia della scheda per la presentazione delle osservazioni nonché copia della scheda di autosegnalazione di cui alle appendici 1 e 2 del presente allegato.
3.3. Nell’udienza preliminare sarà definito il calendario dei lavori dell’Inchiesta Pubblica comprensivo delle Udienze non obbligatorie, dei termini per la presentazione delle osservazioni e della durata dell’Inchiesta.

4. Proroga durata Inchiesta
Il Presidente, anche su richiesta del pubblico partecipante, può, sentito il responsabile del procedimento, prorogare la scadenza dell’Inchiesta nel rispetto del termine del procedimento di valutazione.

5. Udienze negoziali
Sono convocate a discrezione del Presidente e su richiesta del pubblico partecipante:
5.1. per approfondire aspetti specifici del progetto, per svolgere audizioni di esperti anche su richiesta del pubblico, per discutere memorie di replica del proponente alle osservazioni del pubblico;
5.2. in località isolate e poco popolate al fine di permettere una conoscenza più diffusa delle preoccupazioni del pubblico non organizzato in partiti, associazioni, comitati;
5.3. al fine di fornire informazioni sulla procedura di partecipazione nonché per individuare i problemi e il loro ordine di priorità e permettere ai partecipanti di prepararsi per l’Udienza Finale.

6. Audizioni tecniche
Su richiesta del pubblico partecipante il Presidente può prevedere riunioni specifiche del Comitato alla presenza di esperti indicati dal pubblico partecipante. Di queste riunioni dovrà essere redatto verbale che sarà inserito nel Rapporto Finale  dell’Inchiesta Pubblica.

7. Udienza Finale
7.1. L’Udienza Finale è finalizzata a condividere  il Rapporto Finale
7.2. La condivisione non deve essere intesa come approvazione formale del Rapporto Finale da parte dei partecipanti alla Udienza Finale. Le Udienze della Inchiesta  Pubblica come la stessa non costituiscono un organo collegiale che delibera  a maggioranza .
7.3. Condivisione del Rapporto Finale significa che tutti i partecipanti alla Inchiesta devono vedere riconosciuto il proprio punto di vista, espresso nelle Udienze e/o nelle memorie scritte presentate durante i lavori della Inchiesta.
7.4. Ai fini del punto 7.3. il Rapporto Finale è costituito:
7.4.1. da parti che possono essere oggetto di modifica automatica sulla base di richieste precise dei partecipanti alla Inchiesta : Bilancio delle Osservazioni e Bilancio delle Udienze che si limitano a riportare sinteticamente e sistematicamente [NOTA 1] quanto espresso dai partecipanti alla Inchiesta Pubblica
7.4.2. parti che possono essere modificate solo per decisione della Commissione :  Storia del procedimento, Storia del Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso
7.5. Considerato quanto espresso nei punti precedenti del presente Paragrafo fino alla Udienza Finale sarà possibile presentare:
a) Richieste di Conformità scritte[NOTA 2] di sostituzione delle parti relative al Bilancio delle Osservazioni e al Bilancio delle Udienze, nel caso in cui queste non riportino fedelmente il punto di vista del soggetto o del singolo cittadino interveniente.
b) Richiesta di Precisazione Tecnica  in cui si sottolineano eventuali inesattezze tecniche a amministrative riportate nel Rapporto Finale
c) Memoria di Contestazione scritta nel caso in cui non si condivida l’impianto metodologico complessivo del Rapporto Finale  comprese quindi anche le parti diverse dai Bilanci e cioè : Storia del procedimento, Storia del Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso
7.6. Relativamente  alla  Richiesta di Conformità di cui alla lettera a) punto 7.5. Il Presidente sentito il Comitato  provvederà a modificare la parte dei due Bilanci prendendo semplicemente atto della richiesta stessa.
7.7 La Richiesta di Precisazione Tecnica di cui alla lettera b) punto 7.5.  potrà essere utilizzata per modificare il Rapporto Finale se condivisa alla unanimità dai membri Comitato (compresi i membri rappresentanti del pubblico). In caso di mancato raggiungimento della unanimità verrà allegata automaticamente al Rapporto finale in una apposita sezione relativa agli Atti di Contestazione del Rapporto Finale 
7.8. La Memoria di Contestazione di cui alla lettera c) punto 7.5. verrà allegata automaticamente al Rapporto finale nella sezione relativa agli atti di contestazione del Rapporto Finale.
7.9. I documenti di cui al punto 7.5. potranno anche essere illustrati nella Udienza finale secondo tempi regolamentati dal Presidente nel rispetto della funzionalità e della massima trasparenza dei lavori della Udienza.
7.10. Il Rapporto Finale potrà contenere parti oggetto di elaborazione autonoma del  Comitato, espressamente indicate,  quali chiarimenti tecnico giuridici, al fine di una completa interpretazione/valutazione del Rapporto Finale da parte sia dell’Ufficio competente che del pubblico interessato.




NOTE 
[1] La sistematizzazione segue i contenuti previsti dalla DGR 1660/2013 per lo Studio di Impatto Ambientale 

[2] Per richiesta scritta si può intendere sia un testo inviato via fax o via mail ma anche un testo a penna presentato la sera stessa della Udienza Finale .

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