SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

domenica 24 aprile 2016

Dragaggi baia di Levanto: quali procedure necessarie?

Negli ultimi giorni, anche con la interrogazione del Consigliere Pastorino di Rete a Sinistra, si è sviluppato un dibattito sul Secolo XIX sui potenziali impatti del dragaggio/ripascimento nella baia di Levanto.

Il dibattito è inficiato prima di tutto da una  scarsa informazione pubblica sul progetto, sugli atti autorizzatori e sulle norme generali di riferimento.  Vediamo quindi di chiarire, nel limite delle mie competenze, il quadro generale in cui questo progetto si è mosso fino ad ora.
Ma prima di tutto pubblico io i documenti a cominciare dalla relazione tecnica del Comune di Levanto vedi QUI.

Impianto rifiuti Cerri di Follo: chi controlla cosa?

Lo scorso Venerdì , invitato dai residenti della zona, sono stato nei pressi dell’impianto di messa in riserva con selezione, cernita, recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, ubicato in località Cerri del Comune di Follo.

Le problematiche di dubbia legittimità nelle autorizzazioni e nei controlli  ma soprattutto nella gestione dell''impianto in oggetto, hanno portato i residenti ha presentare lo scorso 9 luglio 2015 un esposto alla procura del Tribunale della Spezia, vedi QUI

Ma nonostante l'esposto e soprattutto il rinnovo dell’autorizzazione (a mio avviso con modalità del tutto illegittime, vedi QUI) avvenuto con provvedimento n. 92 del 19/1/2016 da parte della Provincia, nulla sembra cambiato rispetto alla situazione che va avanti ormai almeno da oltre un anno di violazioni palesi delle prescrizioni di legge ed autorizzatorie nella totale assenza di intervento delle autorità preposte sia amministrative (Provincia e Comune di Follo) che tecniche di controllo (Arpal e Asl).

sabato 23 aprile 2016

La rimozione delle bonifiche in aree militari del sito di Pitelli

La vicenda della Inchiesta giudiziaria di Potenza sui legami tra politica e affari ha fatto rispuntare, come riporta puntualmente un articolo del Secolo XIX di oggi di Sondra Coggio,  anche la questione dell’area del Campo in Ferro in piena zona militare nel Golfo della Spezia.
Al di la di questa vicenda di per se emblematica, la questione che andrebbe rimessa al centro del dibattito e della iniziativa politica e amministrativa è quelle delle aree militari da bonificare. Praticamente tutte le aree militari insistenti nel sito di Pitelli, quindi non solo il campo in ferro per il quale è stata fatta solo una messa in sicurezza non definitiva, non sono state adeguate  alle disposizioni del D.Lgs 152/06.

La “scusa” è che: “Il tipo D aree militari non si è al momento sottomesso alle disposizioni del D.Lgs 152/06 a parte le aree a mare”, così è scritto, in modo sibillino, tutt’ora nella sezione del sito dell’Arpal (vedi QUI), un sito peraltro sempre in “costruzione” e questo sarebbe il meno ovviamente anche se come sempre la trasparenza va a farsi benedire in questa città.  Il problema principale però è che quella che è in "costruzione",  ad oggi, è soprattutto la bonifica del sito di Pitelli sia a terra che ancora di più a mare.   

Intanto nessuno dei nostri amministratori e politici inviati a Roma (senatori, deputati, ministri e sottosegretari) ha sollevato lo scandalo dei fondi scomparsi per la bonifica delle aree militari: la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) aveva ridotto di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 la dotazione del fondo per tali bonifiche, fondo poi sparito del tutto negli anni successivi. Questi fondi erano previsti anche per le aree militari del nostro Golfo ovviamente.

Ma al di la di questo aspetto, pur non secondario, intanto una questione andrebbe chiarita una volta per tutte: è vero che le aree militari sono fuori dalla normativa ambientale? E se è così quale è la normativa ambientale applicabile? Oppure dobbiamo pensare che le aree militari non hanno alcuna normativa di tutela ambientale?

Vediamo come stanno le cose

mercoledì 20 aprile 2016

Sversamento petrolio a Genova: le ispezioni agli impianti a rischio di incidente

Penso che il collegamento tra il referendum anti trivelle e l'incidente all'oleodotto a Genova sia purtroppo solo parziale. Un incidente con effetti devastanti sotto il profilo ambientale poteva succedere anche ad altri impianti a rischio di incidente rilevante che trattano invece che petrolio ad esempio sostanze chimiche pericolose.


Una delle questioni centrali è la quantità e qualità dei controlli su questi impianti, il loro rapporto con il territorio circostante, la efficacia dei piani di emergenza interni ed esterni.


In particolare, e solo per trattare una parte dei problemi, la programmazione delle verifiche ispettive disposte dal Ministero dell'Ambiente attualmente non rispetta neppure la frequenza annuale prevista dal vecchio D.lgs. 334/99. L’Italia è al di sotto della media dei Paesi UE: 30% stabilimenti ispezionati rispetto al 66% circa nella UE (atti Seminario ISPRA 14 giugno 2014).


Aggiungo che quanto sopra è aggravato, paradossalmente, da un nuovo elemento normativo. Infatti il nuovo DLgs 105/2015 che introduce, in teoria, norme ancora più rigorose per questi impianti, si veda in particolare l’articolo 27.

Vediamo come funziona sistema di ispezioni secondo la normativa in materia …

Consiglio di Stato: impianti rifiuti e vincoli da Pianificazione urbanistica

Il Consiglio di Stato (vedi sentenza n.3119/2015 QUI) si è pronunciato su una serie di questioni di grande rilievo che spesso si riproducono nei conflitti ambientali sui territori. In particolare:
1. la questione del rapporto tra divieti ambientali inseriti nella pianificazione urbanistica e possibilità di realizzare/ampliare impianti di gestione rifiuti;
2. la distinzione tra ampliamento di impianto esistenti e nuovo impianto di gestione rifiuti ai fini del rispetto dei divieti posti dalla pianificazione urbanistica; 
3. la possibilità di revocare un precedente atto di valutazione/autorizzazione positiva per contrasto con i divieti della pianificazione urbanistica.
Vediamo partitamente cosa ha statuito il Consiglio di Stato...

lunedì 18 aprile 2016

Annullamento di VIA negativa non esclude di rilevare nuovi impatti

La sentenza del Consiglio di Stato  in esame rileva sotto due profili:
1. il primo riguarda la possibilità del TAR di valutare la illegittimità dei motivi sulla base dei quali l’Autorità Competente emana un giudizio negativo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un progetto a potenziale impatto ambientale rilevante, nel caso in esame un Polo energie rinnovabili (biomasse vegetali in particolare, cippato di legno e semi di girasole. per la riconversione di un ex zuccherificio).


2. il secondo riguarda le conseguenze di un annullamento, da parte del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) di un provvedimento di VIA negativo: se occorra un nuovo procedimento di VIA e soprattutto quali poteri istruttori e quindi margini di discrezionalità restino alla Autorità Competente a rilasciare il nuovo provvedimento di VIA.

lunedì 11 aprile 2016

Consiglio di Stato: Sulla natura giuridica del giudizio di VIA negativo

Interessante sentenza del Consiglio di Stato (vedi QUI) sulla natura giuridica del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) negativo per un progetto relativo ad  una centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita da biomasse, collegata ad un impianto di teleriscaldamento e ad un frantoio, alimentati dalla centrale, nonché la bonifica delle aree interessate dall’impianto dismesso ed una nuova utilizzazione delle stesse.

La sentenza afferma i seguenti principi di valenza generale in relazione alla efficacia giuridica di giudizio negativo di VIA, che riporto con i passi, in corsivo, della sentenza che li supportano. 

domenica 10 aprile 2016

Nuova fumata dalla centrale Enel: la storia, i ritardi, i rischi per la salute

Nuovo allarme tra i cittadini per le fumate “anomale” dalla centrale Enel nella giornata di ieri dal pomeriggio fino a tarda notte che riporto nelle fotografie riprese dai social network [nota1].
La questione non può essere risolta ne con l’allarmismo immotivato ma neppure con la rimozione con sufficienza come è già avvenuto circa un mese e mezzo fa da parte di Arpal: “si tratta solo di vapore acqueo”.
Il punto non è nella dimensione della fumata che, di per se,può essere dovuta a fenomeni meteo climatici locali. Il punto è che la fumata potrebbe essere associata ad un riavvio del gruppo a carbone.
Come è noto la centrale nella sua gestione da qualche anno a questa parte non funziona più come centrale di base (generazioni continua di energia elettrica per il sistema nazionale) ma solo come centrale di punta (generazione di energia quando ci sono aumenti del consumo o riduzione delle importazioni dall'estero soprattutto Francia ma non solo).
La questione è che nei riavvii si creano instabilità nella gestione della caldaia e quindi nella captazione degli inquinanti, anche perchè l'attuale AIA non contiene prescrizioni adeguate per questi riavvi continui della centrale. Quindi si tratterebbe di capire, con una richiesta formale alla Provincia ( i dati ce li hanno) o anche al Comune ma meglio la Provincia per competenze, se c'è una associazione tra la ennesima “fumatona” e il riavvio. Dopodiché la centrale, grande fumata o meno, inquina e nella fumata non c'è vapore acqueo come ho spiegato già tempo fa in questo post vedi QUI.
Ma cerchiamo di approfondire meglio la questione anche sulla base di altri episodi della storia recente della centrale….

giovedì 7 aprile 2016

Blocco lavori ospedale Felettino e i decisori “dè noantri”

Per il blocco dei lavori del nuovo ospedale in località Felettino alla Spezia, invece che prendersela con la Soprintendenza in generale o addirittura con il Codice dei Beni Culturali, non sarà il caso di prendersela con chi, quando ancora il tutto era in fase di autorizzazione, ha rimosso un chiaro vincolo storico architettonico? 

La responsabilità penale è personale ma dovrebbe esserlo anche quella amministrativa soprattutto quando ha un nome e cognome. 

mercoledì 6 aprile 2016

Procedura VIA:Silenzio assenso e risarcimento danno da ritardo della P.A.

Nel caso in cui ci sia un ritardo nel concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non è possibile applicare il silenzio assenso, inoltre il risarcimento danno per ritardo nella decisione non è sempre imputabile alla Pubblica Amministrazione. 

martedì 5 aprile 2016

Corte Costituzionale: La VAS dei Piani di Gestione Forestale

La Corte Costituzionale salva una legge regionale che esclude i Piani di gestione forestale dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la sentenza è formalmente corretta ma il limite sta nella legge nazionale che ad esempio esclude dalla VAS i piani di gestione forestale come categoria generale in palese contrasto con gli indirizzi della UE.  
Ancora una volta in Italia prevale una visione burocratica della applicazione della VAS della serie appena si può si cerca di escluderne la applicabilità con motivazioni giuridicamente risibili, mentre la VAS correttamente applicata può solo valorizzare e rendere più efficiente e condiviso un piano o programma che possa avere un rilevante impatto ambientale. 

lunedì 4 aprile 2016

VAS e varianti automatiche piani urbanistici per impianti rifiuti

L'autorizzazione ad un impianto di rifiuti può andare in variante automatica ma solo per piani urbanistici locali (comunali in particolare) non per piani sovraordinati, per questi ultimi la variante richiederà la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Inoltre la variante al piano locale dovrà essere attentamente motivata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e non approvata in automatico senza adeguata valutazione ambientale anche degli aspetti pianificatori.  

domenica 3 aprile 2016

Corte di Giustizia sulla VAS per Piani attuativi di Piani Regolatori senza VAS

La Corte di Giustizia, con la sentenza esaminata in questo post, chiarisce che i piani urbanistici attuativi di piano urbanistici generali (da noi i Piani Regolatori Generali, PRG, ora chiamati PUC: piani urbanistici comunali) devono essere comunque sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) soprattutto se il Piano Generale da cui discendono non ha avuto la VAS. Questo anche se detti piani attuativi non fossero in variante del Piano Generale.