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lunedì 31 agosto 2015

Da oggi nei porti siamo meno sicuri contro i rischi di incidenti pericolosi

Quatti quatti zitti zitti....il nostro governo con l'avvallo della commissione parlamentare competente ha abrogato la normativa che disciplinava il rischio di incidente industriale per i porti commerciali con presenza di sostanze pericolose.

Lo hanno fatto attraverso il Decreto Legislativo 105/2015 che ha attuato la nuova Direttiva Seveso III: Direttiva 2012/18/UE.

Lo hanno fatto abrogando (ex articolo 33 del DLgs 105/2015) il Decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293 (QUI) che disciplinava il rapporto di sicurezza che la autorità portuale doveva presentare e aggiornare per valutare in termini cumulativi (rispetto a tutte le attività a rischio nei porti) il rischio industriale.

Il Decreto era uno strumento di garanzia in più per cittadini, peraltro totalmente disinformati su questa normativa...... la lobbie portuale chiedeva da anni l'abrogazione di questo decreto, come dimostra questo vecchio post del 2003 vedi QUI.


Da oggi anche i cittadini spezzini sono meno sicuri!



COSA PREVEDEVA IL DECRETO DEL 2001 ORA ABROGATO


Oggetto
disciplinava le modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi




Definizioni
a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a terra e le altre infrastrutture portuali - individuate nel Piano regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell'autorità competente - nelle quali si effettuano, attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose, destinate a stabilimenti industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.
b) "autorità competente": l'autorità portuale nei porti in cui essa e' istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorità marittima negli altri porti.




Contenuto del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale

Il rapporto integrato di sicurezza portuale, contenente le informazioni e gli elementi di cui all'allegato 1 al decreto in esame , .dovrà comunque evidenziare :
i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area portuale;
gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata.




Contenuto del Piano di emergenza portuale
L'Autorità Portuale , sentito il prefetto, predispone il piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione.
Il piano d'emergenza deve almeno indicare:
le misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
la procedura di attivazione di tutte le misure di protezione dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
le misure per il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza operative dopo incidente rilevante.




Piano di emergenza esterno

L'autorità competente predispone e trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale




Sistema permanente di controlli
Nei porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini dell'applicazione del presente regolamento consistono in verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato. Le verifiche ispettive di cui sopra sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero della sanità e dell'Autorità Portuale .


Competenze regionali
Le regioni dovranno dare attuazione al decreto in oggetto con apposita disciplina ai sensi dell’articolo 72 dlgs 112/1998 che trasferisce, alle regioni, le competenze amministrative in materia di industrie a rischio nonché di aree ad elevata concentrazione di industrie a rischio .






COSA SUCCEDERÀ…….
Ovviamente i cittadini avranno uno strumento in meno di tutela dei loro diritti di informazione e soprattutto di sicurezza. Infatti sia il Rapporto di Sicurezza che i Piani di emergenza richiedevano, ai sensi della nuova Direttiva, una forte informazione e partecipazione del pubblico.


Ora gli unici strumenti per valutare il rischio cumulativo dalla varie attività (a prescindere quindi da ogni singola/o attività/impianto a cui sia applicabile la normativa Seveso) che si svolgono nei porti potrà avvenire con gli strumenti seguenti:
effetto domino: sequenza di incidenti rilevanti, anche di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono, a causa del superamento dei valori di soglia di danno, impianti appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo esterno, ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti, immediati o differiti;
controllo di urbanizzazione : prevenzione dei rischi di incidenti da sostanze pericolose con gli strumenti urbanistici ordinari.


Inutile dire che trattasi di strumenti mai applicati nel territorio della nostra Provincia (come ho dimostrato qualche giorno fa in questo post sul Rigassificatore di Panigaglia) ne nel resto della Liguria.



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