SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

giovedì 25 giugno 2015

Impianto rifiuti di Saliceti: il rischio sanitario della nuova autorizzazione della Provincia

Dal Verbale della prima Conferenza dei Servizi del 22 maggio 2015 con oggetto il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) si ricavano notizie significative del tipo di procedura che la Provincia ha deciso di utilizzare per applicare la normativa sull’AIA all’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti Comune di Vezzano Ligure.


Dopo aver analizzato i limiti di trasparenza della procedura in corso  (vedi QUI), confermati dalla mancata pubblicazione sia dei verbali della due conferenze dei servizi tenute che della domanda di AIA presentata da Acam,  andiamo ora ad esaminare i limiti istruttori che derivano dalla scelta procedurale della Provincia.


LA PROCEDURA APPLICATA DALLA PROVINCIA TENDE A MIMIZZARE LE POTENZIALITÀ DELL’AIA SOTTO IL PROFILO DELLA ISTRUTTORIA TECNICA
La Provincia ha deciso di applicare la procedura ex articolo 29-octies del DLgs 152/2006 cioè quella relativa al rinnovo o riesame dell’AIA. Quindi per la Provincia la procedura da applicare  è quella di un mero adeguamento dell’impianto esistente all’AIA.
La questione non è rilevante da un punto di vista dei passaggi burocratici in quanto il comma 10 dell’articolo 29-octies per il rinnovo e riesame dell’AIA prevede che si applichi la stessa procedura prevista per gli impianti nuovi.

Il punto rilevante invece riguarda l’istruttoria perché è chiaro che se si considera l’AIA per l’impianto di Saliceti come un semplice passaggio dalla vecchia autorizzazione alla nuova non si applicano tutti i parametri della istruttoria dell’AIA  che sono di grande rilievo e che elenco sinteticamente:
1. adeguare il modello gestionale dell’impianto al sito non viceversa il che significa tener conto della attuale situazione di enorme disagio dei residenti (per gli odori)
2. applicare il principio della norma di qualità ambientale: che vuol dire: adeguo l’impianto al sito e quindi  posso imporre limiti di emissione, tecnologie disinquinanti, tipologie di rifiuti trattati, modello di gestione dell’impianto, tutto quanto anche oltre quello che prevede la legge  per impianti come quello in discussione
3. mettere a confronto sin dalla presentazione della domanda da parte del gestore (Acam) sia le tecniche di disinquinamento che quelle di gestione dell’impianto
4. la possibilità per l’ente autorizzatore (la Provincia di Spezia nel nostro caso) di utilizzare quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea sulla base degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni. Insomma non si potrà più trovare la scusa che le MTD non sono state ancora formalizzate con una Decisione della UE che recepisce il documento BREF (BAT  Reference  Documents).  Le MTD potranno essere anticipate all’interno dell’AIA tenendo conto dei documenti istruttori elaborati in sede UE.
5. effettuare una valutazione di impatto sanitario dell’impianto nel modello di gestione attuale (situazione esistente) e di quello proposto nella domanda di AIA secondo le recenti indicazioni di legge e giurisprudenza, vedi QUI e QUI

Applicare queste principi considerando l’impianto, ai fini del rilascio dell’AIA, come nuovo significa quindi prendere in considerazione la possibilità di negare il rilascio dell’AIA come risulta da recente autorevole giurisprudenza: “il rilascio dell'Aia si sostanzia nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto purché lo stesso non risulti dannoso, in ragione del sito, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro i rischi di incidenti perniciosi alle persone”  Consiglio di Stato Sez. V, n. 1930, del 16 aprile 2014 che ha negato l’AIA per un ampliamento di un impianto di gestione rifiuti in area a rischio idraulico.



CONCLUSIONI
Come si vede da quanto sopra riportato la procedura scelta per ora dalla provincia rischia di limitare l’applicazione degli strumenti di prevenzione soprattutto sanitaria che esistono nella disciplina dell’AIA. 
Tutto questo risulta ancor più grave anche alla luce dei primi elementi che emergono dal verbale della Conferenza dei Servizi del 22 maggio 2015 dove secondo in particolare le critiche pesantissime dei rappresentanti dell’Arpal:
1. ci sono limiti di trasparenza e chiarezza nella documentazione presentata da Acam in sede di domanda
2. la documentazione presentata per la domanda di AIA è troppo affrettata
non si prende in considerazione la installazione delle pre camere per la sosta dei camion in entrata nell’impianto
3. non è chiaro quello che entra ed esce dall’impianto sotto il profilo dei codici assegnati ai rifiuti.


Vedremo appena riusciremo ad avere il verbale della nuova conferenza dei servizi, tenuta pochi giorni fa,  se ci saranno state novità. Ma già fin d’ora posso dire che i presupposti per un adeguamento meramente formale alla disciplina dell’AIA ci sono tutti infatti dal verbale risulta chiaramente come i principi e gli strumenti istruttori innovativi di cui ho trattato sopra non vengano presi minimamente in considerazione.

La frase che si legge nel verbale da parte dei rappresentanti della Provincia secondo cui: “sappiamo quanto sia difficile eliminare le molecole odorigene”, non è per niente di buon auspicio per la salute dei cittadini residenti vicino all’impianto. 

Voglio ricordare infine ai rappresentati della Provincia (quelli di Acam non li considero neppure vista la loro totale insensibilità dimostrata da sempre verso i cittadini spezzini) che le residenze civili nella località interessata dall’impianto esistevano da prima della localizzazione dello stesso e questo è un particolare rilevante non solo sotto il profilo etico ma potrebbe pesare anche sotto il profilo penale e civile perché alla fine i conti con i cittadini dovranno essere fatti.




Nessun commento:

Posta un commento