L’area
è stata inserita da tempo nella Anagrafe
dei siti di interesse regionale da bonificare
(vedi DGR 1717/2012, per il testo completo vedi QUI presenza confermata dalla più recente Decreto Dirigenziale n.1701 del 19/6/2015, vedi QUI).
In
particolare questa area è inserita nella tabella relativa alla lettera b) comma
1 articolo 8 della legge regionale
10/2009 (vedi QUI) il
che significa che trattasi di area in cui è già stato definito il livello e la diffusione
dell’inquinamento (caratterizzazione e analisi di rischio) e quindi si dovrebbe
avviare la bonifica o la messa in sicurezza permanente della stessa.
DEFINIZIONI IN
MATERIA DI BONIFICHE
Prima
di entrare nel merito della vicenda alcune
nozioni di base in materia di bonifiche:
Caratterizzazione: l’insieme delle
attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico
delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui
prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o
bonifica del sito. (allegato II al Titol V della Parte IV del DLgs 152/2006)
Analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla
salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze
presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati
nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto (lettera s) comma 1
articolo 240 DLgs 152/2006)
Bonifica: l'insieme degli
interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle
concentrazioni soglia di rischio (Csr) cioè dei limiti dei diversi inquinanti da
raggiungere secondo l’Analisi di rischio,
tenuto della destinazione urbanistica dell’area (lettera p) comma 1 articolo
240 DLgs 152/2006)
Messa in sicurezza
permanente:
l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un
elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In
tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e
limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (lettera
o) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).
LA PROCEDURA SECONDO LA LEGGE REGIONALE SULLE BONIFICHE E QUELLA SEGUITA PER L’AREA EX PITTALUGA
Il Comune di Portovenere ha approvato l’analisi di rischio (vedi definizione sopra) in data 30 luglio 2011. Secondo il combinato disposto dei commi 14 e 15 dell’articolo 9 della legge regionale 10/2009: il progetto di bonifica deve essere approvato entro e non oltre 8 mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio.
La prima cosa che non torna nella vicenda in esame è questa: siamo nell’ottobre 2014 e come vedremo tra poco nessun progetto di bonifica è stato approvato anzi nell’ultimo atto amministrativo di questa vicenda (la nota di chiusura del sub procedimento di approvazione dell’Analisi di rischio (prot. Comune Portovenere n. 0005397) si rinvia ulteriormente la approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente (vedi definizioni sopra).
IL PROBLEMA
URBANISTICO
Come
afferma il comma 3 articolo 8 della legge regionale 10/2009: “3. La Regione , successivamente all'inserimento di un
sito in anagrafe, ne dà comunicazione:
a) al comune
interessato, affinché l'inserimento in anagrafe venga riportato nel certificato
di destinazione urbanistica, nella cartografia
e nelle norme tecniche di attuazione
dello strumento urbanistico comunale;
b) alla conservatoria
dei registri immobiliari presso l'agenzia del territorio, affinché
l'inserimento in anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.
b-bis) all'ufficio
erariale, ai sensi dell'art. 251, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006.
Il
comma 2 articolo 251 recita: “2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio
sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio,
tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica,
nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico generale del Comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale
competente.”
Risulta
quindi una stretta correlazione tra destinazione urbanistica dell’area, livelli
di inquinamento accertati in essa, obiettivi di disinquinamento raggiunti con
la bonifica o la messa in sicurezza permanente, non a caso il comma 7 articolo 242 del DLgs
152/2006 afferma che l’approvazione del
progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente : “costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di
pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
La seconda
cosa che non torna
in questa vicenda è che nelle more delle bonifica del sito in esame, in questa
area il Comune di Portovenere con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del
21 marzo 2012 ha approvato un progetto di “riqualificazione
di area polisportiva baia delle Grazie”!
LA NON
COERENZA TRA I DOCUMENTI DI CARATTERIZZAZIONE E LE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI DOPO L’ANALISI DI RISCHIO
La
Conferenza dei Servizi (del 9 marzo 2011) che ha approvato l’analisi di rischio
ha rinviato ad un futuro non definito il progetto di bonifica/messa in
sicurezza permanente ed ha invece previsto
una misura cautelativa per i fruitori dell’area: “la completa impermeabilizzazione (asfaltatura) dell’area”. Si tratta, secondo la vigente normativa di
una messa
in sicurezza operativa: “l'insieme
degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire
un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in
attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da
realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli
interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria
fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al
fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa
matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei
piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia
delle soluzioni adottate” (lettera n comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).
Come
da definizione sopra riportata un intervento come quello approvato per l’area
inquinata di cui stiamo trattando deve comunque: “garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per
l'ambiente”.
Qui
nasce la terza
cosa che non torna in questa vicenda.
Infatti
secondo il documento di Caratterizzazione
(vedi definizione sopra) dell’area in oggetto: “è individuabile la presenza di una situazione di contaminazione, che ha
come fonte primaria il prodotto libero in galleggiamento sulla superficie
freatica al centro del sito e come secondaria il terreno e le acque contaminate
da metalli pesanti e prodotti petroliferi…”. Mentre: “per quel che concerne il comparto aria, il monitoraggio dei vapori
condotta sui 2 punti all’interno del sito hanno mostrato l’assenza di pericolo
immediato per i soggetti che usufruiscono dell’area in esame (concentrazione di
composti volatili nell’area in esame
(concentrazione di composti volatili nell’aria al di sotto dei limiti di
rilevabilità)”.
D’altronde
lo stesso documento dell’Analisi di Rischio
(pagina 20 per il testo completo vedi QUI), successivo
a quello di caratterizzazione sopra riportato, conferma che: “la campagna di indagini sui vapori ha
mostrato assenza di vapori da suolo”. Non solo ma sempre l’analisi di
rischio conferma che: “I risultati delle
analisi chimico-fisiche sulle acque della rete piezometrica hanno restituito
una condizione di non conformità per i composti organici concentrata nella zona centrale e meridionale dell’area; in
tale porzione è stata riscontrata, come noto, la presenza di prodotto libero
pesante in galleggiamento.”
Il
documento di Caratterizzazione a
pagina 35 individuava delle linee guida operative di bonifica per l’area
interessata che dovevano essere poi
definite dalla Analisi di Rischio.
Tra questa linee guida c’era anche la ipotesi
di asfaltatura. Invece nel documento di Analisi di Rischio (pag. 33) si propone
operativamente soltanto: “la necessità,
in accordo con l’art. 242 del D.Lgs.
152/06, di procedere con la redazione di un progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente, volto
a gestire la situazione di contaminazione diffusa dell’area.”.
I RITARDI
NELLA ASFALTATURA
Come
abbiamo visto l’analisi di rischio è stata approvata nel luglio 2011,
successivamente con Determina Dirigenziale del Comune di Portovenere n. 512 del 13 agosto 2011 e poi con Determina Dirigenziale n. 163 del
28 ottobre 2011 sono stati
approvati l’incarico e il progetto
esecutivo per l’asfaltura. Asfaltatura prevista dal parere di prevenzione
del rischio sanitario dell’ASL rilasciato in data 26 aprile 2011 e questo a prescindere dalla contraddizione sopra
rilevata tra documenti tecnici che non danno priorità alla asfaltatura e
scelte amministrative che invece la prevedono come misura di sicurezza “cautelativa
per i fruitori dell’area” (parere della Provincia del 9 maggio 2011).
Ebbene
qui siamo alla quarta
cosa che non torna in questa vicenda perché fino a pochi giorni fa la asfaltatura
non era ancora stata realizzata. Questo nonostante
l’Analisi di Rischio (che pure non
vede nei rilasci dal suolo superficiale di inquinanti aeriformi un pericolo prioritario ma semmai nell’inquinamento degli
strati più profondi e soprattutto delle acque almeno in prospettiva: vedi
citazioni sopra riportate), affermava comunque un superamento delle soglie
degli inquinanti anche per il suolo superficiale anche se afferma sempre l’analisi
di rischio tale gradiente di inquinamento aumento con: “ l’aumentare della profondità dalla quota dell’attuale piano di campagna”.
CONCLUSIONI
Insomma
la vicenda, riassumendo dimostra in sintesi un impostazione paradossale in
tutta questa vicenda da parte degli enti competenti, in primo luogo il Comune.
1. Quello che per legge
andava approvato e fatto già da molto tempo non è stato fatto: progetto di
bonifica e/o messa in sicurezza permanente
2. Quello che tutto
sommato non era e non è indispensabile è stato approvato e recentemente realizzato (pochi mesi fa): l’asfaltatura
3. Ma neppure quello che è
stato approvato e che doveva essere una misura cautelare di prevenzione del
rischio sanitario è stato
eseguito con celerità come dovrebbe meritare un intervento "cautelare", questo nonostante siano passati tre anni
dalla approvazione!
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