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domenica 6 luglio 2014

Impianto Acam di Saliceti: odori fuori legge.

L’impianto Acam di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi, per la trasformazione in combustibile da utilizzare nella produzione di energia alternativa fa ancora parlare negativamente di se.  

L’impianto, collocato in località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure, da settimane ha ricominciato a produrre emissioni odorigene nauseabonde in danno dei numerosi cittadini residenti nella zona. Non si tratta di episodi isolati visto che si stanno riproducendo da anni, praticamente da poco dopo che l’impianto venne autorizzato nel 2008.  Eppure se andiamo a leggere (vedi  QUIil comunicato di Acam del 13 giugno 2008 al momento della inaugurazione si affermava tra l’altro: “Tutte le operazioni avvengono al chiuso in  locali dotati di sistemi di aspirazione e di ricambio dell’aria per assorbire gli odori derivanti dalle fasi di lavorazione”.



LO STATO DEFICITARIO DEL SISTEMA GESTIONALE DEI RIFIUTI IN PROVINCIA DI SPEZIA
L’impianto in oggetto fa parte di un sistema impiantistico e gestionale dei rifiuti urbani e assimilati che da un lato non è mai stato portato a compimento (mancano tutt’ora: sia un ulteriore impianto di compostaggio nonché la discarica di servizio, per non parlare degli enormi problemi nella raccolta dei rifiuti). In particolare lo stato attuale degli impianti di trattamento di Boscalino (compost) e Saliceti (meccanico biologico) vede entrambi gli impianti con notevoli problemi gestionali. A Saliceti arriva un rifiuto con una parte organica di oltre il 40% contro la media del 5-10% di impianti simili. Boscalino raccoglie solo ¼ dell’umido prodotto su scala provinciale.
Non solo ma la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi è molto deficitaria.
L’impianto di Saliceti non ha area di stoccaggio esterna quindi in caso di problemi gestionali occorre trasferire velocemente il rifiuto abbancato e non trattato adeguatamente.
Il cattivo funzionamento di centri di raccolta come quello degli Stagnoni può produrre ulteriori problematiche in sede di smaltimento.



LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE DELL’IMPIANTO DI SALICETI
Nell’impianto, come dichiarato nelle specifiche progettuali di Acam SpA, : ” I camion provenienti dal percorso di raccolta del rifiuto indifferenziato, controllati e pesati, conferiscono il carico all’interno dell’impianto con accesso mediante portoni a chiusura rapida. Tutte le operazioni, comprese quelle di scarico dei rifiuti, sono eseguite al chiuso in un ambiente costantemente depressurizzato per evitare fuoriuscite di odori”.

La determina dirigenziale Settore Tutela Ambientale della Provincia della Spezia n. 170 del 2005 che ha autorizzato l’impianto in oggetto prevedeva tra le altre la seguente prescrizione: 
“……2.2.1 in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 02.08.2004:…… la realizzazione della rete fognaria di connessione all'impianto di depurazione, che sarà opportunamente potenziato, dovrà essere contestuale alla realizzazione dell'impianto;….
…….2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi all'impianto, concentrazioni superiori al limite di odorabilità;….”

Sulla base della successiva determina dirigenziale n.46 del 03/04/2013 del Settore Tutela Ambientale Provincia della Spezia, il dirigente comunicava, con nota prot. 18356 del 04/04/2013, ad Acam che:
in base alle predette determinazioni si precisa che :
1. l’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’impianto mantenendo chiusi i portelloni;
2. i mezzi di trasporto dei rifiuti non devono stazionare all’esterno dell’impianto;
3. i rifiuti in ingresso separati in frazione secca e umida dalla stazione di triturazione e vagliatura dovranno essere conferiti a destinazione di norma entro le successive 24 ore e solo in casi particolari (periodi festivi) entro 48 ore;
4. dovrà essere effettuata la disinfestazione contro gli insetti molesti sia all’interno che all’esterno dell’impianto;
5. dovrà essere adottata qualsiasi misura ritenuta necessaria a limitare la proliferazione di insetti e lo sviluppo di odori molesti.
6. Il perdurare di situazioni di fastidio potrà comportare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 208 comma  13 lettera b9 del D.lgs 152/2006”.

A quanto sopra occorre ricordare quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 parte 5:Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione  delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di  selezione, produzione di CDR” (vedi QUI) che fissa (vedi pagina 75) modalità di gestione e limiti alle emissioni odorigene per gli impianti come quello in oggetto. Allo stato attuale, agli scriventi, non risultano rispettate neppure queste prescrizioni.




LE MANCATE RISPOSTE AI CITTADINI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI AI CONTROLLI DELL’IMPIANTO DI SALICETI
In data 28 agosto 2012 un gruppo di cittadini residenti nelle aree limitrofe all’impianto in oggetto dopo mesi di emissioni odorigene nauseabonde  presentarono un primo esposto alla Procura del Tribunale della Spezia (vedi allegato).  La fondatezza dei fatti riportati nell’esposto era confermata dalla decisione del responsabile area Ambiente del Comune di Vezzano Ligure di avviare un procedimento: “finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti dell’esposto con richiesta di acquisizione di documentazione presso la Provincia della Spezia ed altri Organi preposti, relativi a tutti i monitoraggi eseguiti per il controllo delle emissioni in atmosfera dell’impianto e l’efficienza del sistema di abbattimento odori ed unità odoro metriche, ammoniaca e SOV….”.

A tutt’oggi, da parte delle Autorità competenti (Provincia, Comune territorialmente interessato, Arpal Asl)  nessuna misura concreta è stata posta per limitare le emissioni odorigene. Non solo ma , nonostante la lunga manutenzione  (vedi QUI)  che ha avuto l’impianto dopo la sua riapertura, le emissioni sono riprese.
Il perdurare delle emissioni odorigene costituisce elemento indiziario significativo della continuata violazione delle prescrizioni previste sia dalla determina del 2005 che del 2013, sopra elencate. 



I RISCHI PER LA SALUTE DAL PERDURARE DELLE EMISSIONI ODORIGENE SONO NOTI
Il perdurare da moltissimo tempo, praticamente da oltre 3 anni delle suddette emissioni odorigene configura un potenziale danno sanitario ai cittadini residenti.  Si vuole qui  ricordare che l’odore (a prescindere dalla sua origine) è di per se stessa una fonte inquinante, come dimostra il manuale dell’APAT  “Metodi di misura delle emissioni olfattive, per il testo del Manuale vedi QUI.   

Tutta la più autorevole pubblicistica scientifica in materia ha dimostrato che 1. la percezione dell'odore è un processo fisiologico che ha un impatto sulla codificazione delle immagini da parte del nostro cervello, in altri termini l’odore percepito viene associato a date immagini;
2. la percezione dell’odore ha un impatto sulla nostra psiche associando odori a ricordi ed emozioni.

Come afferma l’Arpat Toscana (vedi QUI) la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine.”

E’ indiscutibile che visto il perdurare dei disagi dei residenti tale intervento tempestivo tardi a venire da parte delle autorità preposte.



IL PERDURARE DELLE EMISSIONI ODORIGENE è IN CONSTRASTO CON TUTTA LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA
Questa mancato rispetto sia delle prescrizioni autorizzatorie all’impianto sopra riportate che la quasi totale inerzia delle autorità preposte ai controlli degli impianti come quello in oggetto, si scontra  con gli indirizzi operativi che la giurisprudenza ordinaria e amministrativa da tempo ha stabilito per il nostro Paese in materia di emissioni odorigene anomale.
In particolare la  giurisprudenza amministrativa (es. TAR Veneto Sez. III n. 741 del 3 maggio 2011; TAR Friuli n. 2 del  2 gennaio 2013; TAR Veneto sezione III n.573 del 5/5/2014)  e penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano da tempo spiegato che:
1. per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: "le dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti". Quindi ai fini di fondare legalmente i provvedimenti restrittivi della attività che emette gli odori molesti possono essere sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle molestie subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere ulteriori monitoraggi o indagini complesse.
2. per ridurre/eliminare le emissioni odorigene si possono utilizzare le migliori tecnologie/tecniche disponibili per ottenere le massime performance ambientali esigibili. 
3. nel caso di emissioni odorigene ripetute e che superano la normale tollerabilità si possono applicare i limiti previsti dalla normativa USA (predisposti dalla agenzia statunitense  per i controlli ambientali: EPA),  anche se non previsti dalla normativa italiana; il tutto in base al principio di precauzione.
4. le emissioni odorigene anomale rientrano nella nozione ex lege di inquinamento atmosferico   sia secondo il più recente Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) che nel precedente Dpr 203/1988
5. anche senza limiti, ex lege, alle emissioni odorigene, la molestia prodotta da queste ultime può essere oggetto di interventi prescrittivi da parte delle autorità preposte


           
QUANTO SOPRA CONFERMA CHE LE EMISSIONI ODORIGINE HANNO PRODOTTO LA REALIZZAZIONE DI FATTISPECIE PENALI A CARICO DI ACAM E DEGLI ENTI PREPOSTI AI CONTROLLI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Le emissioni odorigene dell’impianto in oggetto sono dovute alla cattiva gestione da parte di Acam dello stesso, in  violazione sia delle prescrizioni autorizzatorie dell’impianto, sia delle leggi in materia; ma anche ai non adeguati controlli da parte delle Autorità preposte.
In tal modo potrebbero essersi realizzate le seguenti fattispecie di reato, sulle quali la magistratura inquirente dovrebbe indagare:
 a) articolo 674 Codice Penale: getto di cose pericolose che configura un reato di pericolo, volto a proteggere in via anticipata il bene salute.
b) comma 4 articolo 256 DLgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti
b) articolo 328 Codice Penale: omissioni di atti di ufficio relativamente al mancato e tempestivo intervento nonostante il perdurare, da anni, del forte disagio per i numerosi cittadini residenti, oltre al possibile concorso nei reati elencati sopra a carico dei gestori dell’impianto

Voglio ricordare che per il reato ex articolo 674 del Codice Penale: la responsabilità del Sindaco e le altre autorità competenti ai controlli e alla prevenzione degli illeciti ambientali nonché  e ai danni alla salute dei cittadini: “… (nella specie esalazioni maleodoranti provocata da un impianto di depurazione) non può essere affermata sulla sola base dell’astratta inosservanza del dovere di vigilanza, essendo invece necessario, per l’effettiva sussistenza della negligenza, un quid pluris, ed innanzitutto la effettiva conoscenza della esalazione” (Cassazione penale sez. I 10/1/1995 n.138


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