Domani
si discuterà al Consiglio di Stato del ricorso incidentale della associazione
VAS con l’intervento adesivo di Legambiente e Italia Nostra che chiede la
sospensione della sentenza del TAR Liguria
Il
Comune ha presentato il suo controricorso. Sugli aspetti più tecnico giuridici
interverremo domani in udienza. Mi preme qui sottolineare una serie di
affermazioni totalmente false prodotte
dall’avvocato civico e dall’avvocato incaricato dal Comune, quest’ultimo non dimentichiamo
pagato con i soldi di tutti i cittadini spezzini.
Vediamole
Afferma
il controricorso del Comune a pagina
29 "Il 21/5/2014 il Comune ha informato il
Ministero dei Beni Culturali della sua intenzione di rimuovere il filare dei
pini dando priorità al taglio delle piante che costituivano pericolo".
Affermazione
totalmente falsa!
Infatti
il 22 non hanno tagliato solo i pini
pericolanti ma tutti i pini rimuovendo il fatto che essendo in fase di
presentazione di appello i pini (intesi come intero filare) potevano ancora essere considerati beni
vincolati e quindi abbattibili solo con autorizzazione della Direzione
Regionale per i Beni Culturali. Peraltro che sia così lo dimostra
clamorosamente il recentissimo ricorso contro l’atto della Direzione Regionale
con il quale prima della sentenza del TAR Liguria aveva rifiutato l’abbattimento
dei pini presunti a rischio affermando che non c’era un rischio immediato e che la questione andava approfondita.
Afferma il
controricorso del Comune a pagina 28: “Nel
luglio del 2013 il Comune della Spezia
ha acquisito una relazione tecnica del Dott. Luigi Sani attestante che i pini
in questione erano vicini alla fine della loro vita biologica e che molti di
essi erano in condizioni di precarietà stativa, tale da costituire pericolo per
le persone e per il circostante cantiere”.
Affermazione
totalmente falsa.
Afferma la relazione del dott. Sani a pagina 70: “si
ritiene consigliabile provvedere all’abbattimento in via precauzionale e solo
per ragioni di sicurezza. Gli alberi per i quali si consiglia di applicare tale
prescrizione sono il n° 9 e il n° 10. Ad essi si aggiunge certamente il n° 1
che, sebbene non si sia eseguita la prova di trazione, manifesta chiari segni
di instabilità strutturale. Tutti gli altri alberi esaminati sembrano
registrare una condizione di pericolosità inferiore rispetto a questa forma di
cedimento”.
Il controricorso del Comune a pag. 32 afferma che “l’ultrasettantennalità dei pini non è mai stata in alcun modo negata
dal Comune nella istanza 8/5/2012 di autorizzazione alla esecuzione del
progetto proposta con riguardo alla piazza nel suo complesso….”
Affermazione totalmente falsa!
E’ vero esattamente il
contrario la relazione storica allegata al bando afferma la incoerenza storico
culturale ed architettonica del filare dei pini rispetto al resto della piazza
e fonda tale affermazione sull’errore di datazione nella collocazione degli
stessi. Voglio ricordare che l’allegata relazione storica costituiva atto a
natura prescrittiva ai fini della selezione dei progetti partecipanti alla
selezione promossa dal bando.
Afferma il controricorso del
Comune a pagina 35: “il motivo della
sospensione dello scorso giugno 2013 della autorizzazione al progetto su Piazza
Verdi - mancato avvio della verifica
dell’interesse culturale è conforme e funzionale alla volontà del ministro”.
Affermazione totalmente falsa!
Secondo
il comma 2 articolo 28 del Codice dei Beni Culturali recita: “2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione
o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10,
anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.”
Tradotto
la sospensione della autorizzazione ci può essere proprio se manca la procedura
di verifica dell’interesse culturale.
Infine
oltre alle balle anche una ammissione
clamorosa, e spudoratamente arrogante, del vero motivo per cui hanno tagliato i pini
senza neppure attendere la notifica
della sentenza del Tar LIGURIA alla controporta Ministero dei beni culturali.
“l’associazione VAS chiede la sospensione
della esecutività della sentenza al fine di impedire il prodursi del danno - a
suo dire grave irreparabile – costituito dall’abbattimento del filare dei pini.
Senonchè quanto è stato notificato l’appello gli alberi erano già stati
abbattuti”.
Quindi
gli avvocati del Comune dichiarano apertamente che, in un conflitto con un'altra istituzione pubblica,
hanno scientemente distrutto un bene pubblico ( i pini) solo ed unicamente perché,
sapendo del prossimo appello al consiglio di stato, volevano eliminare uno
degli oggetti del contendere, arrivando quindi a ledere il diritto
costituzionale della azione di secondo grado.
Qui
c’è la mala fede del Comune perché la Direzione Regionale per i Beni
Culturali aveva comunicato, al Comune, la
volontà di appellarsi il giorno prima del taglio dei pini. Più chiaro di così!
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