Il
Sindaco di Spezia, la sua Giunta e buona parte dei consiglieri del PD sostiene
che le associazioni e i comitati che protestano da tempo in città per la
mancanza di trasparenza e partecipazione sulle scelte decisive nell’uso del
nostro territorio, sono solo buoni ad
urlare e non hanno proposte da fare.
Prendiamo
sul serio la "provocazione" di questi signori, quindi eccole di
seguito alcune proposte su come riorganizzare i regolamenti, lo statuto ed il modello di governo del Comune di
Spezia.
Proposte
fondate sulla legislazione vigente, quindi nessun volo utopistico da democrazia assembleare, anzi diciamo
che quanto segue potrebbe essere la sintesi di un bel ripasso sui diritti dei cittadini e i doveri degli
amministratori pubblici.
Le
note che seguono potrebbero quindi costituire la base di una futura mozione da presentare in Consiglio
Comunale che intitolerei : “Verso uno Statuto di governo
partecipato dell’ente locale”.
PREMESSA LE FONTI COMUNITARIE E COSTITUZIONALI DELLO STATUTO
Fonti Comunitarie
Si tratta di realizzare forme di
autoprogettazione sociale riconosciute dal Trattato di funzionamento della UE e dai regolamenti comunitari ( vedi EMAS – accordi
volontari ambientali – sussidiarietà) e dall’altro ad un coinvolgimento del pubblico inteso come comunità ( non più
come singoli cittadini o associazioni e comitati) nella definizione dei
processi strategici dello sviluppo di un territorio (si vedano per un
inquadramento sistematico libro
UE sulla governance e
processi di A21) .
In tal senso occorre che gli enti locali
agiscano in una duplice direzione :
1. legittimare e/o riconoscere la capacità
di autorganizzazione e autoprogettazione che emerge dalla società civile quale
elemento di critica ma anche di innovazione rispetto ad una concezione della
democrazia rappresentativa fondata, relativamente alle grandi scelte
strategiche, sul sistema dei partiti e della concertazione tra soggetti
forti;
2. attivare strumenti istituzionali,
procedure che permettano alla suddetta capacità di autorganizzazione e
autoprogettazione della società civile di incidere sul governo dell'ente locale.
Fonti costituzionali
Siamo nell’ambito , da un punto di vista
legislativo, della questione del rispetto dell’autonomia statutaria degli
enti locali alla luce :
- dell’articolo 114 comma 2 della
Costituzione “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione “.
- dell’articolo 117 comma 6 della
costituzione : “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite”.
- della c.d. legge La Loggia secondo
nella quale il comma 1 dell’articolo 4 recita “ I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà
normativa consiste nella
potestà statutaria e in quella
regolamentare “ .
INDIRIZZI DI RIFORMA: LA TRASPARENZA NEL COMUNE DI SPEZIA
Se esaminiamo la nuova normativa sulla trasparenza applicabile anche agli enti locali (vedi QUI) anche solo relativamente agli obblighi di pubblicazione degli atti a rilevanza ambientale noteremo che a tutt'oggi non sono pubblicati nel sito del Comune la gran parte degli atti che ormai sono oggetto del cosiddetto Accesso Civico: l'obbligo di pubblicare gli atti da parte dei Comuni sia su richiesta dei singoli cittadini che a prescindere da tali richieste.
INDIRIZZI DI RIFORMA : IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SPEZIA SUL REFERENDUM
Il referendum consultivo: punti di riforma
dell’attuale regolamento comunale
Esaminiamo criticamente le parti più
significative del regolamento del Comune di Spezia sul referendum consultivo
(per il testo integrale vedi QUI), in corsivo riporto il testo del regolamento.
Art. 3
“La richiesta di indire Referendum
Consultivo può essere avanzata da:….”
Manca il riferimento alla
indizione diretta di un certo numero di cittadini proporzionale agli aventi
diritto al voto alle amministrative.
Art. 4
Non possono essere sottoposti al
Referendum Consultivo: ……
e) atti cui il Comune è obbligato per
legge o regolamento o per provvedimenti dello Stato o della Regione.
Il punto e) è eccessivamente limitativo
della possibilità di promuovere referendum. Per fare un esempio concreto
applicando questo vincolo non si potrebbe tenere un referendum consultivo sul
rilascio del parere comunale sulla nuova autorizzazione della centrale Enel.
Questo vincolo non è contenuto, tanto per fare un esempio neppure nello statuto
del Comune di Milano (comma 2 articolo 12 vedi qui) che pure è stato fino a poco tempo fa in mano al centro destra!
Articolo 6
“….. Il Sindaco, quindi, entro
10 giorni, sottopone la richiesta di referendum ad una Commissione
composta da: Presidente del Tribunale della Spezia; Presidente -
pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della Spezia; Segretario
Generale del Comune della Spezia; La Commissione esprime il proprio
parere sull'ammissibilità del Referendum entro 30 giorni. Nei successivi
60 giorni il Consiglio Comunale, si pronuncia in via definitiva
sull'ammissibilità della richiesta di referendum.”
In questo articolo va bene il
vaglio di legittimità della commissione composta da Presidente del Tribunale
della Spezia; Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori
Tribunale della Spezia; Segretario Generale del Comune della
Spezia. Non è accettabile il voto finale del consiglio
comunale, decisivo sull’ammissibilità del referendum. Intanto perché non
viene definita una maggioranza qualificata, quindi può essere sufficiente una
maggioranza semplice, dando la possibilità alla maggioranza che governa di
impedire con risibili interpretazioni politiche la tenuta del referendum. Ciò è
avvenuto con la proposta di referendum sull’accordo Enel Comune sulla
riapertura della centrale nella metà degli anni 90 (il c.d. secondo referendum
Enel, mai tenuto per scelta politica della maggioranza di centro sinistra di
allora). In altri termini se dopo la ammissione di legittimità il referendum si
può tenere e si raccolgono le 3.500 firme di cittadini elettori nel comune non
si vede perché il consiglio comunale che vota su motivazioni politiche, e non
di legittimità formale, debba impedire il referendum
Art. 11
“I risultati del Referendum devono
essere discussi dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione
dell'esito dei risultati.”
Non c’è alcun impegno preciso di approvare
una delibera motivata sulle modalità di accoglimento o meno dei risultati del
referendum. Non si prevedono neppure, obbligatoriamente, audizioni preventive
dei promotori del referendum
Il Referendum Abrogativo
L’art. 8 del T.U. enti locali si riferisce
genericamente ai referendum, quindi saranno possibili anchereferendum
abrogativi o propositivi se istituiti dagli statuti almeno
in relazione a regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere
generale.
INDIRIZZI DI
RIFORMA: LA PARTECIPAZIONE NELLO STATUTO E NEI REGOLAMENTI DEL COMUNE DI SPEZIA
1. Nel
momento in cui alcuni diritti di partecipazione fossero elevati al rango di
elementi imprescindibili del procedimento formale per l’adozione di taluni
atti, prevedere in sede statutaria la necessità che gli organi competenti assumano obbligatoriamente il
parere, ad esempio, degli organismi promossi dal Comune (quali le Costituenti partecipative ),
la validità di detti atti verrebbe ad essere rapportata anche al fatto che il
parere, esercizio del diritto di partecipazione. sia stato effettivamente preso
in considerazione e dovrebbe essere negata, sotto il profilo della violazione
di legge, quando non fosse stato assunto e, sotto il profilo dell’eccesso di
potere, allorché l’organo competente non motivasse adeguatamente il
mancato recepimento dei contenuti espressi nel parere.
Nei procedimenti per la formazione di atti normativi o
di atti amministrativi di carattere generale salvo che questa sia già prevista
da normative settoriali come nel caso della Valutazione di Impatto Ambientale).
Tale Istruttoria deve svolgersi secondo i seguenti principi e finalità
:
- il conflitto è elemento positivo
generatore di partecipazione e democrazia e quindi deve essere non rimosso ma
semmai riconosciuto e valorizzato anche sotto il profilo della
possibilità che produce progettualità e governo dal basso,
- mettere tutte le parti in
conflitto su di un piano di parità in attesa delle decisioni di tipo
amministrativo che dovranno essere prese,
- dare peso formale, ma anche tecnico
scientifico, all’interno della procedura di approvazione dell’atto,
piano o programma agli scenari proposti anche da soggetti non
istituzionali,
- fare emergere tutti gli interessi
economici , sociali e ambientali di uso del territorio
che sottendono al progetto, piano o atto da approvare,
- prevedere la possibilità che
l’istruttoria possa anche concludersi con accordi volontari utilizzabili
in sede di amministrazione attiva ai sensi dei principi della legge 241/1990.
Ad esempio l’istruttoria potrebbe applicarsi a piani e
regolamenti urbanistici, varianti , progetti edilizi particolarmente
significativi, affidamento di servizi del comune all’esterno, programmi di
finanziamento in compartecipazione con altri soggetti sovraordinati : parco,
provincia, regione, ministeri, UE.
3. Il Comune
potrebbe introdurre la registrazione delle associazioni che
operano sul territorio comunale, previa deposito copia statuto, indicazione
sede e rappresentante legale. Le associazioni registrate potranno accedere ai
dati dell’amministrazione ed essere consultate a richiesta, esprimere
pareri sulle decisioni dell’amministrazione che incidono sulla loro attività e
anche su decisioni di carattere generale; le associazioni registrate potranno
essere informate regolarmente sull’attività del Comune. Il Comune potrà
approvare un apposito regolamento sulle modalità di erogazione dei contributi o
di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente. Infine, il Comune potrà
gestire servizi in collaborazione con le associazioni; potranno essere
istituite Consulte e/o Commissioni, Comitati utenti. Rappresentanti delle forme
associative potranno essere collocati all’interno di organismi comunali,
partecipando (ad esempio, ai lavori delle commissioni consiliari
permanenti), pur senza potere decisionale, a richiesta o sollecitate da
esse. Si può prevedere che le associazioni registrate possano presentare
interrogazioni al Sindaco e al Presidente della Provincia su questione sia
generali che particolari.
Si veda tra l’altro
quanto introdotto sul nuovoregolamento
dello sportello unicoper le attività produttive
4. Proposta di deliberazione da parte di una quota di elettori del comune. Tali deliberazioni dovranno essere sufficientemente
dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo
contenuto dispositivo. Occorrerà il parere dei dirigenti competenti, nonché del
segretario comunale, dopodiché il sindaco e/o Il Presidente della
Provincia, trasmetterà la proposta con i pareri all’organo deliberante ed
ai gruppi presenti in consiglio comunale entro un congruo numero giorni dal
ricevimento. L’organo competente deve adottare le sue determinazioni in via formale
entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Ove l’organo competente
non provveda nei termini, si può prevedere che ciascun consigliere possa
chiedere il passaggio alla votazione finale, entro un breve termine prefissato.
Scaduto questo termine ultimo, la proposta viene iscritta di diritto all’ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale e/o del Consiglio
Provinciale . Si può prevedere che alla data della presentazione,
l’organo competente non possa, in ogni caso, prescindere dalla proposta ove
abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima; quindi la mancata
approvazione della proposta da parte del competente organo dell’ente locale,
deve essere espressamente motivata. La proposta può anche
consistere nella richiesta di revoca di deliberazioni non ancora divenute
esecutive.
5. Per consentire l’esercizio del diritto di azione popolare lo statuto potrebbe impegnare il
comune a rendere pubbliche, attraverso i suoi uffici, le azioni giudiziarie
intraprese e ad informare gli interessati circa le azioni ed i ricorsi
che spettano all’Ente Locale sulla base delle decisioni giurisdizionali.
Lo statuto può rinviare al regolamento le modalità per il rimborso
delle spese all’elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole e per
l’attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sull’Ente locale a seguito
dell’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di pronuncia negativa.
[1] Linee guida per valorizzazione una partecipazione informale del
cittadino
1.
Evitare aggravi del procedimento attraverso :
1.1. assicurare la partecipazione orale ai soli
soggetti direttamente interessati oltre che ai legittimi e necessari
contraddittori
1.2.. collocare l’audizione orale entro un
termine certo preventivamente definito
1.3. prevedere modelli
differenziati, caratterizzati dal comune principio dell’oralità, da adattare ai
diversi procedimenti
2.
utilizzare il difensore civico a supporto degli interventi dei
soggetti deboli (cioè coloro non in grado di essere supportati nella
partecipazione anche orale da professionisti o tecnici in generale)
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